(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
  Vista   la   legge   24   dicembre   2004,   n.   313   (Disciplina
dell'apicoltura); 
  Vista la legge 28  luglio  2016,  n.  154  (Deleghe  al  Governo  e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale)  e  in
particolare l'art. 34; 
  Vista  la  legge  regionale  27  aprile  2009,  n.  21  (Norme  per
l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura); 
 
  Considerato quanto segue: 
 
    1. A livello statale, in materia di procedure per  l'avvio  e  lo
svolgimento dell'attivita'  di  apicoltura,  sono  intervenute  negli
ultimi   anni   importanti   novita'   conseguenti    all'istituzione
dell'anagrafe apistica. L'amministrazione regionale ha  provveduto  a
dare immediata applicazione in via amministrativa  al  nuovo  sistema
statale; tuttavia,  al  fine  di  aggiornare  anche  la  legislazione
regionale  in  materia,  si  rende  necessario  modificare  la  legge
regionale n. 21/2009; 
    2. Al fine di garantire la corretta  applicazione  delle  diverse
procedure amministrative  relative  allo  svolgimento  dell'attivita'
apistica viene  introdotto  un  parametro  oggettivo  per  delimitare
l'ambito dell'attivita' svolta per autoconsumo; 
    3. L'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della  legge
e l'esigenza di garantire una  maggiore  tutela  delle  api  e  degli
insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo,  rendono
necessario intervenire sulle disposizioni in materia di divieti; 
    4. Il sistema sanzionatorio e' aggiornato al  fine  di  adeguarsi
alla sopravvenuta legislazione statale; 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 21/2009 
 
  1. Nel terzo capoverso  del  preambolo  della  legge  regionale  27
aprile  2009,  n.  21  (Norme  per  l'esercizio,  la  tutela   e   la
valorizzazione dell'apicoltura) le parole: «Visto il regolamento (CE)
n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre  2007,  recante  organizzazione
comune dei mercati agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni
prodotti agricoli (regolamento  unico  OCM)»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Visto  il  regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione  comune
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche  per  taluni  prodotti
agricoli». 
  2. Dopo il terzo capoverso del preambolo della legge  regionale  n.
21/2009 e' inserito il seguente: 
    «Vista la legge 28 luglio 2016, n.  154  (Deleghe  al  Governo  e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale)  e  in
particolare l'art. 34;». 
  3. Il punto 7 del preambolo e' sostituito dal seguente: 
  «7. I procedimenti amministrativi  per  l'avvio  e  lo  svolgimento
dell'attivita' di apicoltura a fini commerciali e di autoconsumo sono
definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni  operative
e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA);». 
  4. Il punto 9 del preambolo e' sostituito dal seguente: 
  «9. Non e' piu' necessario prevedere una disposizione sul nomadismo
in quanto la comunicazione relativa allo spostamento degli apiari  e'
compresa negli obblighi di aggiornamento della banca  dati  a  carico
degli apicoltori gia' registrati ai sensi del punto  7  dell'allegato
del decreto del Ministro della salute 11  agosto  2014  (Approvazione
del  manuale  operativo  per  la  gestione   dell'anagrafe   apistica
nazionale, in attuazione dell'art. 5 del  decreto  4  dicembre  2009,
recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale")». 
  5. Il punto 10 del preambolo e' sostituito dal seguente: 
  «10. E' necessario modificare la norma sulla  programmazione  degli
interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche  con
la programmazione europea;». 
  6. Dopo il punto 10 del preambolo e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Con l'introduzione  degli  obblighi  di  registrazione  in
banca dati degli apiari e' sempre possibile rintracciare l'apicoltore
che ha  abbandonato  i  propri  apiari.  Tutti  gli  apiari  censiti,
compresi quelli abbandonati dopo il  censimento,  rientrano  comunque
nell'ambito  della   programmazione   dell'attivita'   di   vigilanza
sanitaria. Nel caso di apiari mai censiti in banca dati,  invece,  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  ai   regolamenti   di   polizia
veterinaria e  pertanto,  per  evitare  incertezze  nell'applicazione
delle diverse normative, occorre abrogare la  specifica  disposizione
sugli apiari abbandonati.».