(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura); Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l'art. 34; Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura); Considerato quanto segue: 1. A livello statale, in materia di procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'attivita' di apicoltura, sono intervenute negli ultimi anni importanti novita' conseguenti all'istituzione dell'anagrafe apistica. L'amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa al nuovo sistema statale; tuttavia, al fine di aggiornare anche la legislazione regionale in materia, si rende necessario modificare la legge regionale n. 21/2009; 2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell'attivita' apistica viene introdotto un parametro oggettivo per delimitare l'ambito dell'attivita' svolta per autoconsumo; 3. L'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della legge e l'esigenza di garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo, rendono necessario intervenire sulle disposizioni in materia di divieti; 4. Il sistema sanzionatorio e' aggiornato al fine di adeguarsi alla sopravvenuta legislazione statale; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 21/2009 1. Nel terzo capoverso del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)» sono sostituite dalle seguenti: «Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli». 2. Dopo il terzo capoverso del preambolo della legge regionale n. 21/2009 e' inserito il seguente: «Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l'art. 34;». 3. Il punto 7 del preambolo e' sostituito dal seguente: «7. I procedimenti amministrativi per l'avvio e lo svolgimento dell'attivita' di apicoltura a fini commerciali e di autoconsumo sono definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA);». 4. Il punto 9 del preambolo e' sostituito dal seguente: «9. Non e' piu' necessario prevedere una disposizione sul nomadismo in quanto la comunicazione relativa allo spostamento degli apiari e' compresa negli obblighi di aggiornamento della banca dati a carico degli apicoltori gia' registrati ai sensi del punto 7 dell'allegato del decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale")». 5. Il punto 10 del preambolo e' sostituito dal seguente: «10. E' necessario modificare la norma sulla programmazione degli interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche con la programmazione europea;». 6. Dopo il punto 10 del preambolo e' aggiunto il seguente: «10-bis. Con l'introduzione degli obblighi di registrazione in banca dati degli apiari e' sempre possibile rintracciare l'apicoltore che ha abbandonato i propri apiari. Tutti gli apiari censiti, compresi quelli abbandonati dopo il censimento, rientrano comunque nell'ambito della programmazione dell'attivita' di vigilanza sanitaria. Nel caso di apiari mai censiti in banca dati, invece, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti di polizia veterinaria e pertanto, per evitare incertezze nell'applicazione delle diverse normative, occorre abrogare la specifica disposizione sugli apiari abbandonati.».