(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (testo unico del sistema turistico regionale) ed in particolare l'art. 3; Visto il parere del Comitato di direzione (CD), espresso nella seduta del 24 maggio 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 4 giugno 2018, di approvazione in via preliminare ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, del parere della competente Commissione consiliare; Visto il parere favorevole con osservazioni, della II Commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 luglio 2018; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 873; Considerato quanto segue: 1. nella definizione delle informazioni sull'accessibilita' che devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, e' opportuno che lo schema con il quale tali informazioni sono fornite risponda a criteri di semplice compilazione e agevole lettura; 2. nell'individuazione della modalita' di svolgimento dell'attivita' di Osservatorio turistico di destinazione (OTD) e' necessario definire anche gli strumenti per porre in essere tale attivita'; 3. nell'ambito della definizione delle disposizioni attuative in materia di informazione e accoglienza turistica e' opportuno prevedere, oltre all'affidamento del servizio a soggetti terzi, anche l'affidamento senza oneri per l'amministrazione alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco del solo servizio di informazione turistica; 4. con riguardo agli albi delle associazioni pro-loco, e' necessario definire anche le modalita' di aggiornamento e cancellazione; 5. nella definizione dei requisiti minimi e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, si e' tenuto conto delle specificita' delle singole tipologie, delle novita' legislative, nonche' dell'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della norme; 6. nell'ambito della disciplina delle caratteristiche delle opere realizzate dai concessionari delle aree demaniali adibite a stabilimento balneare, e' necessario individuare i criteri per la loro classificazione; 7. nella definizione dei presupposti per ottenere l'abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sulla base delle conoscenze o capacita' professionali possedute occorre contemperare le previsioni delle leggi statali che dispongono in merito; 8. nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale sono stati confermati i titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione; 9. nell'individuazione delle articolazioni della professione di guida ambientale, e' opportuno confermare cio' si e' consolidato nel corso degli anni, prevedendo le articolazioni escursionistica, equestre e subacquea; 10. al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni legislative, e' necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 11. di accogliere il parere della II Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento da' attuazione alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (testo unico del sistema turistico regionale), ai sensi dell'art. 3 della medesima legge regionale. 2. Agli effetti del presente regolamento per «testo unico» si intende la legge regionale n. 86/2016.