(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36  del
                           10 agosto 2018) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
 
  Visto l'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (testo  unico  del
sistema turistico regionale) ed in particolare l'art. 3; 
  Visto il parere del Comitato  di  direzione  (CD),  espresso  nella
seduta del 24 maggio 2018; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della Giunta  regionale  Toscana  19
luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del  4  giugno
2018, di approvazione in via preliminare ai  fini  dell'acquisizione,
ai sensi dell'art. 42  dello  Statuto  regionale,  del  parere  della
competente Commissione consiliare; 
  Visto il parere favorevole con osservazioni, della  II  Commissione
consiliare, espresso nella seduta del 18 luglio 2018; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 30  luglio  2018,  n.
873; 
  Considerato quanto segue: 
  1. nella definizione  delle  informazioni  sull'accessibilita'  che
devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli  stabilimenti
balneari, e' opportuno che lo schema con il quale  tali  informazioni
sono fornite risponda a criteri di semplice  compilazione  e  agevole
lettura; 
  2.   nell'individuazione    della    modalita'    di    svolgimento
dell'attivita' di Osservatorio turistico  di  destinazione  (OTD)  e'
necessario definire anche gli strumenti  per  porre  in  essere  tale
attivita'; 
  3. nell'ambito della definizione delle  disposizioni  attuative  in
materia  di  informazione  e  accoglienza  turistica   e'   opportuno
prevedere, oltre all'affidamento del servizio a soggetti terzi, anche
l'affidamento senza  oneri  per  l'amministrazione  alle  agenzie  di
viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco del solo  servizio  di
informazione turistica; 
  4.  con  riguardo  agli  albi  delle  associazioni   pro-loco,   e'
necessario  definire  anche   le   modalita'   di   aggiornamento   e
cancellazione; 
  5. nella definizione dei  requisiti  minimi  e  dei  servizi  delle
strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, si e' tenuto conto
delle   specificita'   delle   singole   tipologie,   delle   novita'
legislative,   nonche'    dell'esperienza    maturata    nel    corso
dell'applicazione della norme; 
  6. nell'ambito della disciplina delle caratteristiche  delle  opere
realizzate  dai  concessionari  delle  aree   demaniali   adibite   a
stabilimento balneare, e' necessario individuare  i  criteri  per  la
loro classificazione; 
  7. nella definizione dei presupposti per ottenere l'abilitazione  a
direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo  sulla  base  delle
conoscenze o capacita' professionali possedute  occorre  contemperare
le previsioni delle leggi statali che dispongono in merito; 
  8. nelle more della definizione da parte dello  Stato  del  profilo
professionale di guida turistica, di accompagnatore  turistico  e  di
guida ambientale  sono  stati  confermati  i  titoli  di  studio  per
l'accesso diretto all'esame di abilitazione; 
  9. nell'individuazione delle  articolazioni  della  professione  di
guida ambientale, e' opportuno confermare cio' si e' consolidato  nel
corso  degli  anni,  prevedendo  le  articolazioni   escursionistica,
equestre e subacquea; 
  10. al fine di consentire la rapida attuazione  delle  disposizioni
legislative, e' necessario disporre l'entrata  in  vigore  il  giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della  Regione
Toscana; 
  11. di accogliere il parere della II Commissione  consiliare  e  di
adeguare conseguentemente il testo; 
  Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento da' attuazione alla legge  regionale  20
dicembre 2016, n. 86 (testo unico del sistema  turistico  regionale),
ai sensi dell'art. 3 della medesima legge regionale. 
  2. Agli effetti del  presente  regolamento  per  «testo  unico»  si
intende la legge regionale n. 86/2016.