(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
  - n. 13 del 19 settembre 2018) 
 
  Il Consiglio  regionale  Assemblea  Legislativa  della  Liguria  ha
approvato. 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 25  gennaio  1984,
  n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attivita' di tassidermia e
  di imbalsamazione) 
 
  1. L'articolo 1 della l.r. 7/1984, e' sostituito dal seguente: 
  «Articolo 1 
  1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 6 della legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive  modificazioni  e
integrazioni e dell'articolo 46 della legge regionale 1° luglio 1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per
il prelievo venatorio) e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
disciplina l'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione. 
  2. Le disposizioni della  presente  legge  non  si  applicano  alla
preparazione in osso dei trofei  di  specie  abbattute  nel  rispetto
della normativa vigente.».