(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 13 del 19 settembre 2018) Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione) 1. L'articolo 1 della l.r. 7/1984, e' sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 46 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla preparazione in osso dei trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente.».