(Pubblicata nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 22-bis della  legge  provinciale  13  dicembre
  1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) 
 
  1. L'art. 22-bis  della  legge  provinciale  sugli  incentivi  alle
imprese 1999 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  22-bis  (Responsabilita'  sociale  dell'impresa).  -  1.  La
Provincia  promuove  la  sottoscrizione  di   protocolli   e   intese
finalizzati al riconoscimento  del  principio  della  responsabilita'
sociale d'impresa e all'affermazione del principio di uguaglianza  di
genere nelle imprese. 
  2. Per i fini del comma 1, la Provincia promuove la  sottoscrizione
di protocolli tra le parti sociali per  la  definizione  di  progetti
innovativi  di  welfare  aziendale  finalizzati  al  sostegno   della
natalita'  e  della  genitorialita'  e  all'adozione  di   piani   di
flessibilita' aziendale in funzione della  conciliazione  famiglia  -
lavoro anche  per  quanto  attiene  il  reinserimento  nell'attivita'
lavorativa dopo un periodo di congedo di maternita', di paternita'  o
parentale.  La  sottoscrizione  di  protocolli  e'   promossa   dalla
Provincia anche per favorire la partecipazione  dei  lavoratori  alle
scelte organizzative aziendali. 
  3. Per favorire il corretto svolgimento degli  scambi  commerciali,
la Provincia promuove  inoltre  la  sottoscrizione  di  protocolli  e
intese che coinvolgono le associazioni  maggiormente  rappresentative
delle categorie  economiche  e  delle  organizzazioni  sindacali  per
l'adozione, da parte degli operatori economici, di  un  codice  etico
per la diffusione di buone prassi finalizzate all'affermarsi di tempi
contrattuali congrui e al rispetto dei termini di pagamento pattuiti. 
  4. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione  prevista
dall'art.  35,  dispone  opportuni   ordini   di   priorita'   o   il
riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti da questa  legge
per agevolare le imprese che uniformano la loro attivita' ai principi
previsti da questo articolo.».