(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 47 del 19 ottobre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni); 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75  (Modifiche  e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r),
s)  e  z),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)  e  in  particolare
l'art. 20; 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Vista la legge regionale 29 giugno 2018,  n.  32  (Disposizioni  in
materia di  reclutamento  speciale  finalizzate  al  superamento  del
precariato. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009  in  materia  di
capacita' assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La modifica dell'art. 22-bis della legge regionale  n.  1/2009
si rende necessaria al fine di chiarire la portata della disposizione
avente  ad  oggetto  la  ripartizione  della  capacita'  assunzionale
complessiva fra gli enti del  sistema  regionale,  in  modo  tale  da
garantire la sostenibilita' della spesa da parte  dei  singoli  enti,
ivi  inclusi  quelli  di  piccole  dimensioni,  in  osservanza  delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»); 
    2. La modifica dell'art. 1 della legge regionale  n.  32/2018  si
rende necessaria al fine  dell'adeguamento  della  disposizione  alla
dichiarazione di impegno resa dal Presidente della  giunta  regionale
nell'ambito  del  procedimento   di   leale   collaborazione   e   di
consultazione con il Governo, preliminare all'eventuale  impugnazione
per profili di illegittimita' costituzionale. Tale modifica normativa
garantisce   il   preventivo   espletamento   delle   procedure    di
ricollocazione del personale in disponibilita' di cui all'art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001 nell'ambito  delle  procedure  di
reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato; 
    3. In considerazione dell'urgenza di avviare la procedura per  il
reclutamento  speciale  di  personale  a  tempo   indeterminato,   e'
opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  della
Regione Toscana; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
            Capacita' assunzionale della giunta regionale 
                      e degli enti dipendenti. 
     Modifiche all'art. 22-bis della legge regionale n. 1/2009. 
 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art. 22-bis della legge  regionale  8
gennaio 2009, n. 1  (Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e
ordinamento del personale) sono aggiunte  le  parole:  «,  garantendo
comunque per ciascuno di essi  il  rispetto  dei  limiti  posti  allo
stesso dall'applicazione dell'art. 1,  comma  557  e  seguenti  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  «legge   finanziaria
2007»)».