(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 19 ottobre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare l'art. 20; Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009 in materia di capacita' assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti); Considerato quanto segue: 1. La modifica dell'art. 22-bis della legge regionale n. 1/2009 si rende necessaria al fine di chiarire la portata della disposizione avente ad oggetto la ripartizione della capacita' assunzionale complessiva fra gli enti del sistema regionale, in modo tale da garantire la sostenibilita' della spesa da parte dei singoli enti, ivi inclusi quelli di piccole dimensioni, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»); 2. La modifica dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2018 si rende necessaria al fine dell'adeguamento della disposizione alla dichiarazione di impegno resa dal Presidente della giunta regionale nell'ambito del procedimento di leale collaborazione e di consultazione con il Governo, preliminare all'eventuale impugnazione per profili di illegittimita' costituzionale. Tale modifica normativa garantisce il preventivo espletamento delle procedure di ricollocazione del personale in disponibilita' di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 nell'ambito delle procedure di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato; 3. In considerazione dell'urgenza di avviare la procedura per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato, e' opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Capacita' assunzionale della giunta regionale e degli enti dipendenti. Modifiche all'art. 22-bis della legge regionale n. 1/2009. 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 22-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) sono aggiunte le parole: «, garantendo comunque per ciascuno di essi il rispetto dei limiti posti allo stesso dall'applicazione dell'art. 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»)».