(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2018 ) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 9/2014 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Regione Friuli-Venezia Giulia istituisce altresi' il Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonche' di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalita', trasparenza, efficienza, efficacia ed equita' cui e' ispirata la presente legge. 1-ter. La regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attivita' in condizioni di autonomia, liberta', indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.».