(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2018 ) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 9/2014 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1  della  legge  regionale  16  maggio
2014, n. 9 (Istituzione  del  Garante  regionale  dei  diritti  della
persona), sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. La Regione Friuli-Venezia  Giulia  istituisce  altresi'  il
Difensore civico  regionale,  che  ha  il  compito  di  rafforzare  e
completare il sistema di tutela  e  di  garanzia  del  cittadino  nei
confronti della pubblica amministrazione,  nonche'  di  assicurare  e
promuovere  il   buon   andamento   e   l'imparzialita'   dell'azione
amministrativa,  secondo  i  principi  di   legalita',   trasparenza,
efficienza, efficacia ed equita' cui e' ispirata la presente legge. 
  1-ter. La regione assicura al Difensore civico, non  sottoposto  ad
alcuna forma di dipendenza gerarchica o  funzionale,  lo  svolgimento
della  sua  attivita'   in   condizioni   di   autonomia,   liberta',
indipendenza, efficacia e provvede a  dotare  gli  uffici  competenti
delle adeguate risorse umane e strumentali.».