(Pubblicata   nel Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
             Friuli-Venezia Giulia del 7 novembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'art. 29 della legge regionale 1/2016 
 
  1. All'art.  29  della  legge  regionale  19  febbraio  2016,  n. 1
(Riforma organica delle politiche abitative e riordino  delle  Ater),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      «c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale
da  almeno  cinque  anni  anche  non  continuativi  negli  otto  anni
precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'art. 19, comma  1,  primo
periodo e  per  l'azione  di  cui  all'art.  20,  comma  1,  l'essere
anagraficamente residenti nel  territorio  regionale  da  almeno  due
anni; in caso di domanda presentata in forma associata  il  requisito
deve essere posseduto da almeno uno  dei  richiedenti;  al  fine  del
computo del periodo sono utili i  periodi  di  permanenza  all'estero
maturati dai soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge
regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina  degli  interventi
regionali in  materia  di  corregionali  all'estero  e  rimpatriati),
indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;»; 
    b) alla lettera d) del comma 1 le parole «ovunque  ubicati»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'interno del  territorio  nazionale  o
all'estero»; 
    c) dopo la lettera d) del comma 1 e' aggiunta le seguente: 
      «d bis) il non essere stati condannati, in via definitiva,  per
il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art.  633  del
codice penale, nei precedenti dieci anni.»; 
    d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma  1
lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea,
con  esclusione  dei  rifugiati  e  dei  titolari  della   protezione
sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a bis),  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  (Attuazione  della  direttiva
2004/83/CE recante norme minime  sull'attribuzione,  a  cittadini  di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica del  rifugiato  o  di  persona
altrimenti bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'  norme
minime  sul  contenuto   della   protezione   riconosciuta),   devono
presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa), e dell'art. 2 del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394  (Regolamento
recante norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che
tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri
alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.».