(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2018) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) che prevede la possibilita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute dalla lavorazione meccanica delle olive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recante anche disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento; Visto l'art. 112 del predetto decreto legislativo, che prevede l'emanazione di un decreto per la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali nel rispetto dei quali le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574; Visto in particolare il comma 3, lettera a) dell'art. 112, che prevede la definizione di modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge n. 574 del 1996; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»; Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'art. 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari da emanarsi con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente; Visto il testo del «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo)» e ritenuto di emanarlo; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1704; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA