(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2018) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) e, in particolare, l'art. 6-bis ai sensi del quale subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalita' indicate con regolamento regionale; Visto il proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres., con cui e' stato emanato il «Regolamento recante modalita' per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)», come da ultimo modificato con proprio decreto 20 aprile 2009, n. 0113/Pres.; Rilevato che risulta opportuno modificare ulteriormente il predetto regolamento al fine di semplificare l'attivita' gestionale delle riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie; Ritenuto pertanto di modificare il comma 1, dell'art. 3 e di sostituire il comma 4, dell'art. 4 del regolamento, al fine di snellire le procedure burocratiche e di sgravare i direttori delle riserve di caccia e i legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie di compiti superflui; Atteso che le modifiche introdotte non pregiudicano in alcun modo l'efficacia dell'utilizzo e la tracciabilita' dei contrassegni inamovibili per gli ungulati; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1702; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296 (Regolamento recante modalita' per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere))», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA