(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2018) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di
specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative  in  materia  venatoria  e  di  pesca  di
mestiere) e, in particolare, l'art. 6-bis ai sensi del  quale  subito
dopo   l'annotazione    sul    tesserino    regionale    di    caccia
dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati,  il
cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito  dalla
riserva di caccia  o  dall'azienda  faunistico-venatoria  secondo  le
modalita' indicate con regolamento regionale; 
  Visto il proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres., con cui e'
stato emanato il «Regolamento recante  modalita'  per  l'applicazione
del contrassegno inamovibile  in  esecuzione  dell'art.  6-bis  della
legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme  in  materia  di  specie
cacciabili e  periodi  di  attivita'  venatoria  ed  ulteriori  norme
modificative ed integrative  in  materia  venatoria  e  di  pesca  di
mestiere)», come da ultimo modificato con proprio decreto  20  aprile
2009, n. 0113/Pres.; 
  Rilevato che risulta opportuno modificare ulteriormente il predetto
regolamento al fine  di  semplificare  l'attivita'  gestionale  delle
riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie; 
  Ritenuto pertanto di modificare  il  comma  1,  dell'art.  3  e  di
sostituire il comma 4,  dell'art.  4  del  regolamento,  al  fine  di
snellire le procedure burocratiche e di sgravare  i  direttori  delle
riserve  di  caccia  e  i   legali   rappresentanti   delle   aziende
faunistico-venatorie di compiti superflui; 
  Atteso che le modifiche introdotte non pregiudicano in  alcun  modo
l'efficacia  dell'utilizzo  e  la  tracciabilita'  dei   contrassegni
inamovibili per gli ungulati; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali,  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n.
1702; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Regione  27  ottobre  2008,  n.  296
(Regolamento recante modalita' per  l'applicazione  del  contrassegno
inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della  legge  regionale  17
luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili  e  periodi
di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative
in materia venatoria e di pesca di mestiere))», nel testo allegato al
presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte   integrante   e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA