(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2018) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'art. 3, comma 10 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo quinto, della parte quarta del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata; Visto il successivo comma 13 della citata legge regionale, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10 nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa; Visto il «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata», emanato con proprio decreto n. 0177/Pres. di data 28 agosto 2015; Vista la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che all'art. 4 comma 19 ha introdotto, come ulteriori attivita' finanziabili, al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 20/2015 le seguenti lettere: «c bis) esecuzione delle attivita' di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione; c ter) esecuzione di monitoraggi.»; Vista la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilita') e in particolare l'art. 5 che ha ulteriormente modificato il comma dell'art. 3 della legge regionale 20/2015; Preso atto della necessita' di modificare, alla luce delle sopravvenute leggi regionali, il regolamento emanato con il proprio decreto n. 0177/Pres./2016; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata, emanato con D.P.Reg 177/2015» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1927 di data 19 ottobre 2018; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata, emanato con D.P.Reg. 177/2015», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA