(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2018) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
   Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n.  20  (Assestamento  del
bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni  2015-2017,  ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), e  in  particolare
l'art. 3,  comma  10  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a
concedere ai comuni contributi fino al  100  per  cento  della  spesa
riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'art.  250  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale),  agli  adempimenti  relativi  alla  bonifica  dei   siti
contaminati di cui al titolo quinto, della parte quarta del  medesimo
decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprieta'
pubblica o privata; 
  Visto il successivo comma 13 della citata legge regionale, il quale
dispone che, con regolamento regionale, sono definiti  i  criteri  di
assegnazione e le  modalita'  di  concessione  e  di  erogazione  dei
contributi di cui al comma 10 nonche' le modalita' di rendicontazione
della spesa; 
  Visto il «Regolamento per  la  concessione  di  contributi  di  cui
all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n.
20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale  21/2007)
per provvedere agli  adempimenti  relativi  alla  bonifica  dei  siti
contaminati sulle aree del territorio comunale di proprieta' pubblica
o privata», emanato con proprio decreto  n.  0177/Pres.  di  data  28
agosto 2015; 
  Vista la legge regionale 4 agosto 2017,  n.  31  (Assestamento  del
bilancio per gli anni 2017-2019 ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
regionale 10 novembre 2015,  n.  26)  che  all'art.  4  comma  19  ha
introdotto,  come  ulteriori  attivita'  finanziabili,  al  comma  11
dell'art. 3 della legge regionale 20/2015  le  seguenti  lettere:  «c
bis) esecuzione delle attivita' di messa in sicurezza  d'emergenza  o
attuazione  delle  misure  di  prevenzione;  c  ter)  esecuzione   di
monitoraggi.»; 
  Vista la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3  (Norme  urgenti  in
materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilita')
e in particolare l'art. 5 che ha ulteriormente  modificato  il  comma
dell'art. 3 della legge regionale 20/2015; 
  Preso  atto  della  necessita'  di  modificare,  alla  luce   delle
sopravvenute leggi regionali, il regolamento emanato con  il  proprio
decreto n. 0177/Pres./2016; 
  Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento  per  la
concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della
legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla
bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio  comunale  di
proprieta' pubblica  o  privata,  emanato  con  D.P.Reg  177/2015»  e
ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto regionale; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di Governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1927  di  data  19
ottobre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  regolamento  per  la
concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della
legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla
bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio  comunale  di
proprieta' pubblica o privata, emanato con  D.P.Reg.  177/2015»,  nel
testo allegato al presente provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA