(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43 al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Basilicata del 18 ottobre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. Disciplina della
  coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei  dei  corsi
  d'acqua 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 1 bis della L.R. n.  12/1979  e  ss.mm.ii.,
inserito con l'art. 42 della L.R. n. 11/2018, e' cosi' sostituito: 
  "3. Le cave abbandonate o dismesse che  necessitano  di  azioni  di
recupero ambientale, su indicazione dei Comuni  dove  ricadono,  sono
inserite nell'elenco gestito dall'Ufficio Geologico della Regione. Il
recupero ambientale delle cave e' eseguito  da  imprese  del  settore
estrattivo,  previa  presentazione  di  un   progetto   di   recupero
ambientale e coltivazione che prevede lo sfruttamento del giacimento,
validato ed autorizzato dalla Regione Basilicata nel  rispetto  della
legislazione statale in materia. I lavori  di  ripristino  ambientale
per  le  cave  che  insistono  su  terreni  demaniali  devono  essere
remunerati a compensazione,  con  prelievo  dei  materiali  inerti  a
concorrenza del  solo  valore  economico  del  progetto  di  recupero
ambientale. Il progetto di coltivazione per  la  parte  eccedente  le
opere di recupero ambientale e' regolato dalle  disposizioni  di  cui
alla  legge  regionale  27  marzo  1979,  n.  12  e   ss.mm.ii.   Per
l'esecuzione  delle  azioni  di  recupero   ambientale   delle   cave
abbandonate o dismesse  gli  Enti  pubblici  territoriali  competenti
pubblicano appositi  avvisi  pubblici.  L'area  di  cava,  una  volta
operato  il  recupero  ambientale,  deve  ritornare  alla  originaria
destinazione urbanistica. Il progetto  di  recupero  ambientale  puo'
prevedere una  diversa  destinazione  dell'area  di  cava,  li'  dove
compatibile con gli strumenti urbanistici del Comune in cui ricade  o
previa approvazione di apposita variante urbanistica."