(Pubblicata nel Supplemento Ordinario 
          al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 
                     n. 48 del 16 novembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. La  presente  legge,  in  attuazione  della  normativa  e  della
legislazione  statale  di  settore,  reca  disposizioni  di  riordino
normativo in materia di  gestione  dei  rifiuti,  bonifica  dei  siti
inquinati e difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto. 
  2. La presente legge disciplina: 
    a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in
materia di gestione integrata  dei  rifiuti,  di  bonifica  dei  siti
inquinati e di  difesa  dai  pericoli  derivanti  dalla  presenza  di
amianto; 
    b) gli strumenti della pianificazione regionale nelle materie  di
cui alla lettera a); 
    c)  l'organizzazione  del  servizio  di  gestione  integrata  dei
rifiuti urbani, in attuazione della normativa comunitaria,  nazionale
di settore e della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1  «Istituzione
dell'ente di Governo  per  i  rifiuti  e  le  risorse  idriche  della
Basilicata,   EGRIB»,   secondo   i   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza, nonche' di  leale  collaborazione  tra
gli enti locali; 
    d) la gestione dei rifiuti speciali e di particolari categorie di
rifiuti; 
    e)  la  determinazione  dell'ammontare  del   tributo   speciale,
cosiddetto Ecotassa,  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti,
nonche' per lo smaltimento dei  rifiuti  tal  quali  in  impianti  di
incenerimento senza recupero di energia, di cui all'art. 3, commi  da
24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
    f) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei  rifiuti
e di tributo speciale per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti,
nonche' per lo smaltimento dei  rifiuti  tal  quali  in  impianti  di
incenerimento senza recupero di energia; 
    g) la promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e
prevenzione; 
    h) la messa in sicurezza, bonifica e  ripristino  ambientale  dei
siti inquinati sul territorio regionale; 
    i) le misure per la protezione dell'ambiente, lo smaltimento e la
bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.