(Pubblicato sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del 16 novembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Obiettivi 1. La presente legge disciplina la gestione straordinaria, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, degli ungulati in Basilicata perseguendo i seguenti obiettivi: a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o piu' specie di ungulafi selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come "aree non vocate"; b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le "aree vocate", ove la gestione e' di tipo conservativo; c) realizzare, attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazione; d) monitorare le azioni condotte per valutarne l' efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti della biodiversita' e delle attivita' antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attivita' agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attivita' selvicolturali e alla viabilita' nelle aree non vocate e vocate; e) favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la valorizzazione della risorsa.