(Pubblicato sul Supplemento Ordinario al Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Basilicata n. 48 del 16 novembre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  1. La presente legge disciplina la gestione straordinaria,  per  il
triennio successivo alla sua entrata in  vigore,  degli  ungulati  in
Basilicata perseguendo i seguenti obiettivi: 
  a) individuare nel territorio regionale le aree  problematiche  per
una o piu'  specie  di  ungulafi  selvatici,  denominate  in  termini
gestionali e non biologici come "aree non vocate"; 
  b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle  specie
di ungulati selvatici, le "aree vocate", ove la gestione e'  di  tipo
conservativo; 
  c)   realizzare,   attraverso   adeguate    forme    di    gestione
faunistico-venatoria e di controllo,  gli  obiettivi  previsti  nelle
aree a diversa vocazione; 
  d) monitorare le azioni condotte  per  valutarne  l'  efficacia  in
termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti  della
biodiversita'  e  delle   attivita'   antropiche,   con   particolare
riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attivita' agricole,
alle opere destinate all'agricoltura, alle attivita' selvicolturali e
alla viabilita' nelle aree non vocate e vocate; 
  e) favorire la creazione  di  percorsi  di  filiera  relativi  alla
gestione delle carni degli ungulati  selvatici  e  la  valorizzazione
della risorsa.