(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 49 Speciale del 21 novembre 2018) LA VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 122 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge Statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, come modificato ad integrato con la legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1, ed in particolare: l'art. 25, commi l e 2, secondo cui, il Consiglio Regionale e' composto da venti Consiglieri piu' il Presidente della Giunta regionale (comma 1); la legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilita', alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2); l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente della Giunta Regionale indice le elezioni; l'art. 48, comma 2, secondo cui, il Presidente della Giunta Regionale e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Regionale, secondo le modalita' stabilite dalla legge elettorale regionale; l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui, alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della giunta e la giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalita' previsti dalla legge elettorale e dal Regolamento interno (comma 1); le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale; Vista la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 27, recante «Sistema di elezione del Presidente della giunta e dei Consiglieri regionali»; Richiamato in particolare, l'art. 4 della predetta legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., secondo cui: il territorio della regione e' ripartito in 2 circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle province di Matera e di Potenza (comma 1); la ripartizione dei venti seggi tra le circoscrizioni elettorali avviene in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell'intero territorio regionale per i venti seggi, in base ai quozienti interi a ai piu' alti resti (comma 2); la ripartizione dei venti seggi tra le due circoscrizioni e' effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale emanato contestualmente al decreto di convocazione dei comizi (comma 3); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, recante «Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 50, coniuga 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio n. 122», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209, Supplemento ordinario del 18 dicembre 2012; Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto di ripartizione dei seggi tra le due circoscrizioni, secondo quanto previsto dal citato art. 4 della legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i.; Richiamato l'art. 50 dello Statuto regionale secondo cui il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo; Visto il decreto n. 320 del 28 dicembre 2013 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha nominato, tra l'altro, il Vice Presidente della Giunta Regionale; Decreta: 1) di ripartire, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, i venti seggi del Consiglio Regionale della Basilicata da assegnare nelle circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza, come segue: ================================================================== |Circoscrizione| | |Quozienti| | Seggi | | elettorale | Popolazione| Quoziente| interi |Resti|assegnati| +==============+============+==========+=========+=====+=========+ | Matera | 200.101 | | 6 |0,92 | 7 | +--------------+------------+----------+---------+-----+---------+ | Potenza | 377.935 | | 13 |0,76 | 13 | +--------------+------------+----------+---------+-----+---------+ | TOTALE | 578.036 | 28.901,8 | | | | +--------------+------------+----------+---------+-----+---------+ 2) di notificare, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai Sindaci della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che e' affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni; 3) di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Regionale, alle Prefetture - UTG di Potenza e di Matera, al Presidente della Corte d'Appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera; 4) di disporre, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge Regionale 30 aprile 2014, n. 7, la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione «Amministrazione Trasparente». Tutti gli atti ai quali e' fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto che ne curera' la conservazione nei modi di legge. Potenza, 20 novembre 2018 FRANCONI