(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  n.  49
                   Speciale del 21 novembre 2018) 
 
                         LA VICE PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 122 della Costituzione; 
  Visto lo Statuto della  Regione  Basilicata,  approvato  con  legge
Statutaria regionale 17 novembre  2016,  n.  1,  come  modificato  ad
integrato con la legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1,  ed
in particolare: 
    l'art. 25, commi l e 2, secondo cui, il  Consiglio  Regionale  e'
composto  da  venti  Consiglieri  piu'  il  Presidente  della  Giunta
regionale  (comma  1);  la  legge  disciplina  i   criteri   per   la
presentazione delle candidature  e  promuove  un  sistema  elettorale
ispirato ai  principi  di  governabilita',  alla  rappresentanza  dei
territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2); 
    l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente  della
Giunta Regionale indice le elezioni; 
    l'art. 48, comma 2,  secondo  cui,  il  Presidente  della  Giunta
Regionale e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del Consiglio Regionale, secondo le modalita'  stabilite
dalla legge elettorale regionale; 
    l'art. 91,  commi  1  e  2,  secondo  cui,  alla  scadenza  della
legislatura o  in  caso  di  scioglimento  anticipato,  il  Consiglio
regionale, il Presidente della giunta e la giunta sono prorogati sino
alla proclamazione degli  eletti  nelle  nuove  elezioni,  secondo  i
limiti  e  le  modalita'  previsti  dalla  legge  elettorale  e   dal
Regolamento  interno  (comma  1);  le  elezioni  sono   indette   dal
Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale; 
  Vista la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata  ed
integrata dalla legge  Regionale  3  ottobre  2018,  n.  27,  recante
«Sistema di elezione del Presidente della giunta  e  dei  Consiglieri
regionali»; 
  Richiamato in particolare, l'art. 4 della predetta legge  regionale
n. 20/2018 e s.m.i., secondo cui: 
    il territorio della regione  e'  ripartito  in  2  circoscrizioni
elettorali coincidenti con il territorio delle province di  Matera  e
di Potenza (comma 1); 
    la ripartizione dei venti seggi tra le circoscrizioni  elettorali
avviene in misura proporzionale  alla  popolazione  residente,  quale
risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale nazionale,
dividendo il numero complessivo dei cittadini  residenti  nell'intero
territorio regionale per i venti seggi, in base ai quozienti interi a
ai piu' alti resti (comma 2); 
    la ripartizione dei venti seggi  tra  le  due  circoscrizioni  e'
effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale  emanato
contestualmente al decreto di convocazione dei comizi (comma 3); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  novembre  2012,
recante «Determinazione della popolazione legale della Repubblica  in
base al 15° censimento generale della popolazione e delle  abitazioni
del  9  ottobre  2011,  ai  sensi  dell'art.  50,  coniuga   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio n. 122», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
209, Supplemento ordinario del 18 dicembre 2012; 
  Ritenuto  necessario  procedere  all'emanazione  del   decreto   di
ripartizione dei seggi tra  le  due  circoscrizioni,  secondo  quanto
previsto dal citato art. 4 della legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i.; 
  Richiamato l'art. 50 dello Statuto regionale secondo  cui  il  Vice
Presidente  sostituisce  il  Presidente  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento temporaneo; 
  Visto il decreto n. 320 del 28 dicembre 2013 con cui il  Presidente
della Giunta Regionale ha nominato, tra l'altro, il  Vice  Presidente
della Giunta Regionale; 
 
                              Decreta: 
 
  1) di ripartire,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa  che  si
intendono integralmente richiamate e trascritte, i  venti  seggi  del
Consiglio   Regionale   della   Basilicata   da    assegnare    nelle
circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza, come segue: 
 
 ==================================================================
 |Circoscrizione|            |          |Quozienti|     |  Seggi  |
 |  elettorale  | Popolazione| Quoziente| interi  |Resti|assegnati|
 +==============+============+==========+=========+=====+=========+
 |    Matera    |  200.101   |          |    6    |0,92 |    7    |
 +--------------+------------+----------+---------+-----+---------+
 |    Potenza   |  377.935   |          |   13    |0,76 |   13    |
 +--------------+------------+----------+---------+-----+---------+
 |    TOTALE    |  578.036   | 28.901,8 |         |     |         |
 +--------------+------------+----------+---------+-----+---------+
 
  2) di notificare,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3  della  legge
regionale 20 agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai Sindaci della
Regione, che ne danno notizia agli elettori  con  apposito  manifesto
che e' affisso quarantacinque giorni prima della data  stabilita  per
le elezioni; 
  3) di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al
Presidente del Consiglio Regionale, alle Prefetture - UTG di  Potenza
e di Matera, al Presidente della Corte d'Appello  di  Potenza  ed  ai
Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera; 
  4) di disporre, infine, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  28
della  legge  Regionale  30  aprile  2014,  n.  7,  la  pubblicazione
integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione  e
sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione  «Amministrazione
Trasparente». 
  Tutti gli atti ai quali e' fatto riferimento nella premessa  e  nel
testo del presente  decreto,  sono  depositati  presso  l'Ufficio  di
Gabinetto che ne curera' la conservazione nei modi di legge. 
    Potenza, 20 novembre 2018 
 
                              FRANCONI