(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 52 del 21 novembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Visto il parere  istituzionale  obbligatorio  favorevole,  espresso
dalla prima commissione consiliare nella seduta del 16 ottobre 2018; 
Considerato quanto segue: 
  1. La Fondazione Sistema Toscana, costituita dalla Regione  Toscana
nel 2004, ha  svolto  un  ruolo  di  primo  piano  nell'ambito  della
promozione  del  territorio  regionale  e  della  sua  identita'  con
strumenti di comunicazione digitale  integrata.  Dal  2010,  dopo  la
fusione per incorporazione con la  Mediateca  regionale  Toscana,  ha
sviluppato e tuttora sostiene le attivita' in  campo  cinematografico
ed audiovisivo, riportando importanti risultati sul territorio; 
  2. La Fondazione Sistema Toscana ha ampliato le proprie  competenze
ed attivita' a supporto  dell'amministrazione  regionale,  acquisendo
un'importanza strategica sempre piu' rilevante,  sia  in  termini  di
impegno finanziario, sia in termini di  piu'  stretta  interlocuzione
con l'amministrazione regionale per le politiche di settore; 
  3. Il progressivo potenziamento del ruolo della Fondazione  Sistema
Toscana ha comportato l'avvio di un percorso volto  a  rafforzare  il
ruolo di governo della Regione all'interno della  Fondazione  stessa,
realizzatosi principalmente attraverso alcune  modifiche  statutarie,
nell'ambito della composizione del consiglio  di  amministrazione,  i
cui membri sono interamente nominati dal Consiglio regionale; 
  4.  La  regione  ha  contemporaneamente  avviato  un  percorso   di
razionalizzazione delle proprie societa' in house,  sia  al  fine  di
semplificare i propri rapporti con tali organismi,  sia  al  fine  di
attuare la recente normativa statale  in  materia  di  esercizio  del
controllo analogo contenuta nel decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
  5. In esito a tale percorso sono state approvate la legge regionale
11 maggio 2018,  n.  19  (Disposizioni  in  materia  di  attivita'  e
modalita' di finanziamento della  societa'  Sviluppo  Toscana  S.p.A.
Modifiche alla l.r. n. 28/2008) e la legge regionale 16 maggio  2018,
n.  23  (Disposizioni  in  materia  di  attivita'  e   modalita'   di
finanziamento  della  societa'  Agenzia  regionale  recupero  risorse
S.p.A. Modifiche alla l.r. n. 87/2009); 
  6.  In  coerenza  con  il  percorso  avviato,  si  rende  opportuno
rivisitare la normativa  vigente  relativa  alla  Fondazione  Sistema
Toscana al  fine  di  rafforzare  il  regime  del  controllo  analogo
esercitato  dalla  regione  sulla  stessa,  anche  alla  luce   degli
indirizzi  statali  adottati  in  tale  ambito  e  dell'esigenza   di
assicurare un migliore funzionamento della Fondazione in relazione al
rapporto con gli stessi uffici regionali; 
  7. Pertanto  sono  introdotte  nella  presente  legge  disposizioni
analoghe a quelle previste per le societa' in house Sviluppo  Toscana
e Agenzia regionale recupero risorse,  finalizzate  principalmente  a
razionalizzare le modalita' di finanziamento  di  Fondazione  Sistema
Toscana, prevedendo disposizioni analoghe in relazione alla tipologia
di attivita' svolte; 
  8. Ai fini di cui al punto  7,  le  attivita'  istituzionali  della
Fondazione Sistema Toscana sono distinte in attivita' istituzionali a
carattere continuativo, attivita' istituzionali connesse a  quelle  a
carattere continuativo e  attivita'  istituzionali  a  carattere  non
continuativo, che vengono finanziate,  nel  primo  caso  mediante  un
contributo che  copre  tutti  costi  che  concorrono  direttamente  e
indirettamente  al  loro  svolgimento,  nel  secondo  caso   con   un
contributo fissato con atto amministrativo e, nel terzo, mediante  la
corresponsione di un compenso sulla base di un tariffario; 
  9. Al fine di garantire l'adeguato esercizio del controllo  analogo
e' prevista l'adozione di atti di indirizzo da parte  della  regione,
l'effettuazione di controlli e di ispezioni e,  in  caso  di  mancato
rispetto delle prescrizioni regionali, l'applicazione di sanzioni sia
nei confronti dell'organo di amministrazione  della  Fondazione,  sia
nei  confronti  del   direttore,   in   relazione   alle   rispettive
responsabilita'; 
 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La  Fondazione  Sistema  Toscana,  nel  quadro  dell'ordinamento
regionale, opera secondo le modalita' dell'«in house  providing»  per
il  perseguimento  delle  seguenti  finalita'   istituzionali   della
regione: 
    a) sviluppo della comunicazione digitale per la valorizzazione  e
la promozione dei beni e delle attivita' culturali, della  ricerca  e
dell'innovazione,   della   societa'   dell'informazione   e    della
conoscenza; 
    b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale  e  offerta
turistica; 
    c) promozione e diffusione del cinema e dell'audio-visivo e delle
iniziative educative e formative; 
    d) attivita' di film commission; 
    e) promozione e valorizzazione dell'identita' toscana e  sviluppo
delle politiche giovanili e dei diritti.