(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53  del
                          28 novembre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione; 
  Visto l'art. 77, comma 2, dello Statuto; 
  Visto l'art. 15 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
  Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile  2014,  n.
56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni); 
  Visti gli articoli da 58 a 67 della  legge  regionale  23  novembre
2007, n. 62  (Disciplina  dei  referendum  regionali  previsti  dalla
Costituzione e dallo Statuto); 
  Visto l'art. 62 della legge  regionale  27  dicembre  2011,  n.  68
(Norme sul sistema delle autonomie locali); 
  Vista  la  richiesta  di  presentazione  della  proposta  di  legge
regionale per la fusione dei comuni di  Barberino  Val  d'Elsa  e  di
Tavarnelle  Val  di  Pesa,  presentata  dai  rispettivi  sindaci   al
Presidente della Giunta regionale; 
  Vista la deliberazione 17 luglio 2018,  n.  69,  con  la  quale  il
Consiglio regionale  ha  deliberato  lo  svolgimento  del  referendum
consultivo  relativo  all'istituzione   del   Comune   di   Barberino
Tavarnelle; 
  Visto il risultato del referendum consultivo  sull'istituzione  del
Comune  di  Barberino  Tavarnelle,  tenutosi   tra   le   popolazioni
interessate alla fusione in  data  11  e  12  novembre  2018  con  il
seguente esito: 
    Comune di Barberino Val d'Elsa: risposte affermative (SI) voti n.
1.264; risposte negative (NO) voti n. 602; 
    Comune di Tavarnelle Val di Pesa: risposte affermative (SI)  voti
n. 2.424; risposte negative (NO) voti n. 530; 
    Totale risposte affermative (SI) voti n. 3.688;  totale  risposte
negative (NO) voti n. 1.132; 
Considerato quanto segue: 
    1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Barberino  Val
d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si pone nella  prospettiva  di  un
miglioramento  dei  servizi  erogati  e  della  promozione  di  forme
avanzate di collaborazione tra i territori; 
    2. La fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di  Tavarnelle
Val di Pesa si colloca nell'ambito della riforma  del  sistema  delle
autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali; 
    3. I Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val  di  Pesa
presentano una realta' socio-economica e territoriale integrata; 
    4. Al fine di pervenire nel 2019 alle elezioni degli  organi  del
nuovo Comune di Barberino Tavarnelle e' prevista l'istituzione  dello
stesso a far data dal 1° gennaio 2019 e, a questo scopo,  si  dispone
l'entrata in vigore anticipata della presente legge; 
    5.  Si  disciplina  la  successione  del   nuovo   comune   nella
titolarita' dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi
e passivi dei comuni  estinti  e  si  dispone  il  trasferimento  del
personale al nuovo comune; 
    6. Per garantire la gestione del nuovo comune  e  la  continuita'
amministrativa si prevede che fino alle  elezioni  amministrative  il
nuovo comune sara' gestito da un commissario, e' individuata  in  via
transitoria la sede provvisoria, e' stabilita la vigenza  degli  atti
in vigore prima dell'istituzione del Comune di Barberino  Tavarnelle,
si prevede che  fino  all'entrata  in  vigore  dello  statuto  e  del
regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo  comune
si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento  di
funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Barberino
Val d'Elsa; 
    7. Si disciplinano norme  di  salvaguardia  per  le  obbligazioni
assunte dai Comuni di Barberino Val d'Elsa e  di  Tavarnelle  Val  di
Pesa; 
    8. Trattandosi del medesimo territorio, si dettano norme volte  a
considerare valido  l'eventuale  avvio  del  procedimento  del  piano
strutturale intercomunale tra i Comuni  di  Barberino  Val  d'Elsa  e
Tavarnelle Val di Pesa, ai sensi dell'art. 23 della  legge  regionale
10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio),  quale
avvio del procedimento del piano  strutturale  del  nuovo  Comune  di
Barberino  Tavarnelle  ai  sensi  dell'art.  17  della   stessa legge
regionale n. 65/2014; 
    9. Restano ferme le  altre  disposizioni  previste  dall'art.  1,
commi da 116 a 133, della legge n. 56/2014 e, in particolare: 
      a) la possibilita', per  i  comuni  che  hanno  dato  avvio  al
procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del
nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti
i  consigli  comunali,  lo  statuto  che  entrera'  in   vigore   con
l'istituzione del nuovo comune  e  che  rimarra'  vigente  fino  alle
modifiche dello  stesso  da  parte  degli  organi  del  nuovo  comune
istituito; 
      b) la costituzione di un comitato consultivo, che  coadiuva  il
commissario  nominato  per  la  gestione  del   nuovo   comune   fino
all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci  in  carica  alla
data di estinzione  dei  Comuni  di  Tavarnelle  Val  di  Pesa  e  di
Barberino Val d'Elsa; 
      c)  la  previsione,  nello  statuto  del   nuovo   comune,   di
disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di  partecipazione  e
di decentramento dei servizi. 
  Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle 
 
  1. E' istituito, dalla data  del 1°  gennaio  2019,  il  Comune  di
Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni  di  Barberino  Val
d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze. 
  2. Il territorio del Comune di Barberino Tavarnelle  e'  costituito
dai territori gia' appartenenti agli estinti Comuni di Barberino  Val
d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, come risultante dalla cartografia
allegata alla presente legge (Allegato A). 
  3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono
estinti. I sindaci, le giunte e i consigli  comunali  decadono  dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.