(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 28 novembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione; Visto l'art. 77, comma 2, dello Statuto; Visto l'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto); Visto l'art. 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale; Vista la deliberazione 17 luglio 2018, n. 69, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle; Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 11 e 12 novembre 2018 con il seguente esito: Comune di Barberino Val d'Elsa: risposte affermative (SI) voti n. 1.264; risposte negative (NO) voti n. 602; Comune di Tavarnelle Val di Pesa: risposte affermative (SI) voti n. 2.424; risposte negative (NO) voti n. 530; Totale risposte affermative (SI) voti n. 3.688; totale risposte negative (NO) voti n. 1.132; Considerato quanto segue: 1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori; 2. La fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali; 3. I Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa presentano una realta' socio-economica e territoriale integrata; 4. Al fine di pervenire nel 2019 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle e' prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2019 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge; 5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarita' dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune; 6. Per garantire la gestione del nuovo comune e la continuita' amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sara' gestito da un commissario, e' individuata in via transitoria la sede provvisoria, e' stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa; 7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa; 8. Trattandosi del medesimo territorio, si dettano norme volte a considerare valido l'eventuale avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), quale avvio del procedimento del piano strutturale del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle ai sensi dell'art. 17 della stessa legge regionale n. 65/2014; 9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 1, commi da 116 a 133, della legge n. 56/2014 e, in particolare: a) la possibilita', per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarra' vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito; b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa; c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. Approva la presente legge: Art. 1 Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle 1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze. 2. Il territorio del Comune di Barberino Tavarnelle e' costituito dai territori gia' appartenenti agli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A). 3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.