(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                          5 dicembre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 62, comma 2, dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'art.  1.  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n,  40  (Disciplina  del
Servizio sanitario regionale); 
  Vista  la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  (Riordino
dell'assetto istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); 
  Vista la legge regionale 23 marzo. 201.7, n.  11  (Disposizioni  in
merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto.
Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 ed alla legge regionale  n.
41/2005); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  La  zona-distretto  e'  l'ambito  territoriale  ottimale   di
valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle  comunita',  nonche'
di organizzazione  ed  erogazione  dei  servizi  inerenti  alle  reti
territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate; 
    2.  Con  la  legge  regionale  n.  11/2017  si  e'  provveduto  a
riorganizzare la delimitazione territoriale degli ambiti territoriali
su cui insistono  le  zone-distretto,  producendo  una  significativa
riduzione delle  stesse  in  conseguenza  clel  processo  di  riforma
dell'organizzazione del sistema sanitario regionale  che,  con  legge
regionale n. 84/2015, ha  portato  il  numero  delle  aziende  unita'
sanitaria locale da dodici a tre; 
    3. La legge regionale n. 11/2017 ha espressamente posto  in  capo
al Consiglio regionale le funzioni di controllo sull'attuazione della
legge,  nonche'  la  valutazione  dei  risultati   conseguenti   alla
revisione operata degli ambiti  delle  zone-distretto,  nel  rispetto
delle  esigenze  di  valorizzazione  e  di  tutela  delle   identita'
territoriali; 
  4. In  alcune  parti  del  territorio,  particolarmente  in  quelle
corrispondenti all'ambito  territoriale  di  competenza  dell'Azienda
unita' sanitaria locale (USL) Toscana Sud-Est, doppio per  estensione
territoriale e per estensione della rete viaria rispetto  alle  altre
due aziende USL, laddove non si e' scelto lo strumento della societa'
della salute per l'esercizio delle attivita' territoriali  sanitarie,
socio sanitarie e sociali integrate, i processi aggregativi, definiti
con la legge regionale n. 11/2017, hanno fatto emergere problematiche
in ordine alla necessaria capacita'  degli  en:ti  locali  di  essere
adeguatamente    protagonisti    nelle    scelte    demandate    alla
zona-distretto; 
  5. Si ritiene  pertanto  opportuno  consentire  agli  enti  locali,
inseriti in ambiti in cui non sussistano le societa' della salute, di
chiedere alla Giunta  regionale  di  riconoscere  alle  articolazioni
territoriali previste all'art. 22, comma 2, della legge regionale  n.
11/2017, l'autonomia  funzionale  in  materi.a  di  programmazione  e
definizione   degli   indirizzi.   concernenti   l'organizzazione   e
l'erogazione   dei   servizi   inerenti    alle    reti    sanitarie,
socio-sanitarie e sociale integrate; 
  6. E' opportuno, inoltre, al fine di garantire  alle  articolazioni
territoriali sufficiente autonomia funzionale, dotare  le  stesse  di
adeguati   strumenti,   quali   una   conferenza   dell'articolazione
territoriale, costituita dai sindaci della  medesima,  integrata  dal
direttore generale della azienda USL o suo delegato,  con  le  stesse
modalita'  di  funzionamento  previste  per  la  concorrenza   zonale
integrata,  ed  un  coordinatore  individuato  dal  direttore   della
zona-distretto tra i dirigenti del servizio sanitario regionale; 
  7. Visto il termine disposto per la presentazione della domanda  da
parte dei comuni, fissato al 28 febbraio 2019, si ritiene  necessario
disporre  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  della
Regione Toscana; 
    Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Disposizioni 
 
  1. Nelle zone-distretto in cui non sia costituita la societa' della
salute, la  Giunta  regionale  con  deliberazione,  su  proposta  dei
soggetti. di cui al comma  2,  puo'  riconoscere  alle  articolazioni
territoriali previste dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 23
marzo 20.17, n. 11  (Disposizioni  in  merito  alla  revisione  degli
ambiti  territoriali  delle  zone-distretto.  Modifiche  alla   legge
regionale n. 40/2005 ed alla legge regionale n.  41/2005),  autonomia
funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi
concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi inerenti alle
reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  gli  enti  locali  territorial-mente
interessati facenti parte delle zone-distretto di cui all'allegato  B
della legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  (Disciplina  del
Servizio sanitario regionale), presentano  specifica  richiesta  alla
Giunta regionale entro il 28 febbraio 2019. 
  3. La richiesta di cui al comma 2, e' valida se deliberata  dal  75
per  cento  dei   consigli   degli   enti   locali   territorialmente
interessati. 
  4. Al fine di. garantire alle articolazioni' territoriali autonomia
funzionale ai sensi del comma I, l'azienda  unita'  sanitaria  locale
(USL) competente, in coerenza  con  la  responsabilita'  di  gestione
attribuitale dall'art. 70-bis, cornma 3,  della  legge  regionale  n.
40/2005: 
    a) riconosce le articolazioni territoriali come interlocutori nei
processi di  coordinamento  delle  politiche  di  integrazione  socio
sanitaria e  in  quelli  di  analisi  e  governo  della  domanda  nei
territori interessati; 
    b)   assicura   alle   articolazioni   territoriali   un'adeguata
organizzazione dei propri servizi e, sulla base  di  quanto  disposto
dalla  programmazione  regionale,  la  necessaria  allocazione  delle
risorse. 
  5. In ciascuna articolazione di cui al comma  1  e'  istituita  una
conferenza di articolazione territoriale composta dai  sindaci  della
medesima  articolazione,  integrata   con   il   direttore   generale
dell'azienda USL o suo delegato. 
  6. Per quanto attiene alle modalita' di titnzionamento si applicano
le disposizioni di cui all'art. 12-bis, commi 2,  3,  4  e  6,  della
legge regionale n. 40/2005. 
  7.  La  conferenza  di  articolazione  territoriale   con-tribuisce
all'esercizio delle funzioni della conferenza zonale integrata di cui
all'art. 12-bis della legge  regionale  n.  40/2005,  in  particolare
attraverso l'esercizio delle attivita' di cui  al  medesimo  articolo
12-bis, comma 5, lettere a) e d), della legge regionale  n.  40/2005,
limitatamente   alle   articolazioni   territoriali   di   rispettiva
competenza. 
  8. Il direttore della zona distretto di  cui  all'art.  64.1  della
legge regionale n. 40/2005 individua, fra i  dirigenti  del  servizio
sanitario regionale in servizio presso l'Azienda USL cui afferisce la
zona distretto medesima, un coordinatore per  ciascuna  articolazione
territoriale. 
  9. Il  coordinatore,  limitatamente  agli  ambiti  territoriali  di
competenza: 
    a) supporta il direttore di  zona  nell'espletarnento  delle  sue
funzioni al fine di' garantire rapporti permanenti di' informazione e
collaborazione tra l'azienda USL e gli enti locali; 
    b) esercita le funzioni delegate  e  sovraintende  all'attuazione
delle disposizioni contenute negli atti di programmazione; 
    c) gestisce le risorse assegnate  e  partecipa  alle  fasi  della
negoziazione di budget che coinvolgono  il  livello  locale  e  nella
quale vengono definiti e articolati gli  obiettivi  di  salute  e  la
relativa allocazione delle risorse.