(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 5 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 62, comma 2, dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1. della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n, 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); Vista la legge regionale 23 marzo. 201.7, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 ed alla legge regionale n. 41/2005); Considerato quanto segue: 1. La zona-distretto e' l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunita', nonche' di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate; 2. Con la legge regionale n. 11/2017 si e' provveduto a riorganizzare la delimitazione territoriale degli ambiti territoriali su cui insistono le zone-distretto, producendo una significativa riduzione delle stesse in conseguenza clel processo di riforma dell'organizzazione del sistema sanitario regionale che, con legge regionale n. 84/2015, ha portato il numero delle aziende unita' sanitaria locale da dodici a tre; 3. La legge regionale n. 11/2017 ha espressamente posto in capo al Consiglio regionale le funzioni di controllo sull'attuazione della legge, nonche' la valutazione dei risultati conseguenti alla revisione operata degli ambiti delle zone-distretto, nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identita' territoriali; 4. In alcune parti del territorio, particolarmente in quelle corrispondenti all'ambito territoriale di competenza dell'Azienda unita' sanitaria locale (USL) Toscana Sud-Est, doppio per estensione territoriale e per estensione della rete viaria rispetto alle altre due aziende USL, laddove non si e' scelto lo strumento della societa' della salute per l'esercizio delle attivita' territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate, i processi aggregativi, definiti con la legge regionale n. 11/2017, hanno fatto emergere problematiche in ordine alla necessaria capacita' degli en:ti locali di essere adeguatamente protagonisti nelle scelte demandate alla zona-distretto; 5. Si ritiene pertanto opportuno consentire agli enti locali, inseriti in ambiti in cui non sussistano le societa' della salute, di chiedere alla Giunta regionale di riconoscere alle articolazioni territoriali previste all'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 11/2017, l'autonomia funzionale in materi.a di programmazione e definizione degli indirizzi. concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi inerenti alle reti sanitarie, socio-sanitarie e sociale integrate; 6. E' opportuno, inoltre, al fine di garantire alle articolazioni territoriali sufficiente autonomia funzionale, dotare le stesse di adeguati strumenti, quali una conferenza dell'articolazione territoriale, costituita dai sindaci della medesima, integrata dal direttore generale della azienda USL o suo delegato, con le stesse modalita' di funzionamento previste per la concorrenza zonale integrata, ed un coordinatore individuato dal direttore della zona-distretto tra i dirigenti del servizio sanitario regionale; 7. Visto il termine disposto per la presentazione della domanda da parte dei comuni, fissato al 28 febbraio 2019, si ritiene necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Disposizioni 1. Nelle zone-distretto in cui non sia costituita la societa' della salute, la Giunta regionale con deliberazione, su proposta dei soggetti. di cui al comma 2, puo' riconoscere alle articolazioni territoriali previste dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 20.17, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 ed alla legge regionale n. 41/2005), autonomia funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali territorial-mente interessati facenti parte delle zone-distretto di cui all'allegato B della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), presentano specifica richiesta alla Giunta regionale entro il 28 febbraio 2019. 3. La richiesta di cui al comma 2, e' valida se deliberata dal 75 per cento dei consigli degli enti locali territorialmente interessati. 4. Al fine di. garantire alle articolazioni' territoriali autonomia funzionale ai sensi del comma I, l'azienda unita' sanitaria locale (USL) competente, in coerenza con la responsabilita' di gestione attribuitale dall'art. 70-bis, cornma 3, della legge regionale n. 40/2005: a) riconosce le articolazioni territoriali come interlocutori nei processi di coordinamento delle politiche di integrazione socio sanitaria e in quelli di analisi e governo della domanda nei territori interessati; b) assicura alle articolazioni territoriali un'adeguata organizzazione dei propri servizi e, sulla base di quanto disposto dalla programmazione regionale, la necessaria allocazione delle risorse. 5. In ciascuna articolazione di cui al comma 1 e' istituita una conferenza di articolazione territoriale composta dai sindaci della medesima articolazione, integrata con il direttore generale dell'azienda USL o suo delegato. 6. Per quanto attiene alle modalita' di titnzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 12-bis, commi 2, 3, 4 e 6, della legge regionale n. 40/2005. 7. La conferenza di articolazione territoriale con-tribuisce all'esercizio delle funzioni della conferenza zonale integrata di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 40/2005, in particolare attraverso l'esercizio delle attivita' di cui al medesimo articolo 12-bis, comma 5, lettere a) e d), della legge regionale n. 40/2005, limitatamente alle articolazioni territoriali di rispettiva competenza. 8. Il direttore della zona distretto di cui all'art. 64.1 della legge regionale n. 40/2005 individua, fra i dirigenti del servizio sanitario regionale in servizio presso l'Azienda USL cui afferisce la zona distretto medesima, un coordinatore per ciascuna articolazione territoriale. 9. Il coordinatore, limitatamente agli ambiti territoriali di competenza: a) supporta il direttore di zona nell'espletarnento delle sue funzioni al fine di' garantire rapporti permanenti di' informazione e collaborazione tra l'azienda USL e gli enti locali; b) esercita le funzioni delegate e sovraintende all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione; c) gestisce le risorse assegnate e partecipa alle fasi della negoziazione di budget che coinvolgono il livello locale e nella quale vengono definiti e articolati gli obiettivi di salute e la relativa allocazione delle risorse.