(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 5 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2013 (Rep. atti n. 66) relativo alla definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie emorragiche congenite (MEC); Considerato quanto segue: 1) a livello nazionale vi e' sempre stata particolare attenzione nei confronti dell'emofilia, al fine di definire percorsi specifici per sostenere i pazienti e le loro famiglie; 2) la cura dell'emofilia si e' articolata negli ultimi decenni tanto da prevedere l'autoinfusione domiciliare, ovvero l'utilizzo dei relativi farmaci da parte dei pazienti a domicilio, sotto la guida ed il controllo dei centri emofilia; 3) in molte regioni italiane, a partire dalla fine degli anni '70, il trattamento domiciliare dell'emofilia e' stato disciplinato da leggi regionali: gia' negli anni '80, la Regione Toscana, come altre regioni, ha introdotto la possibilita' dell'autoinfusione domiciliare, senza la presenza di personale sanitario, a condizione che il paziente emofilico o coagulopatico (o il suo assistente, previa accettazione da parte del paziente, o nel caso in cui il paziente non intendesse o non fosse in grado di praticare l'autoinfusione) avesse superato uno specifico corso di addestramento e si sottoponesse a periodici controlli; 4) l'evoluzione del servizio sanitario regionale toscano ha dato origine ad un unico centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite quale principale referente per il paziente coagulopatico e per i suoi familiari; 5) il Centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite, attualmente collocato presso l'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, e' stato previsto nel piano sanitario regionale 1999/2001 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 1999, n. 41, ed e' stato riconosciuto quale centro di riferimento regionale con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1999, n. 1036; 6) la Regione con deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2015, n. 579, ha recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2013 nel quale si prevede che le regioni predispongano specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle Malattie emorragiche congenite (MEC); 7) vi e' l'esigenza di aggiornare la disciplina del trattamento domiciliare del paziente coagulopatico, attraverso: a) la ridefinizione dei percorsi di addestramento, nonche' dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla terapia domiciliare; b) la descrizione dei compiti della commissione, deputata, tra l'altro, a definire il programma teorico-pratico dei corsi di addestramento per l'autoinfusione, nonche' ad ammettere a tali corsi le persone, dopo averne valutato l'idoneita' alla autoinfusione; c) la migliore declinazione delle modalita' di' autoinfusione e delle relative regole di comportamento; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La presente legge detta norme in merito al trattamento domiciliare dell'emofilia nella Regione. 2. Il trattamento di' cui al comma 1 consiste nella somministrazione endovenosa, a scopo terapeutico o profilattico, di concentrati liofilizzati di fattori della coagulazione, plasmaderivati o ottenuti con le tecniche di DNA ricombinante, da parte del paziente stesso o del suo assistente, senza la presenza di personale medico o infermieristico; il trattamento e' autorizzato, a seguito di addestramento specifico degli emofilici o coagulopatici e dei loro assistenti, resi idonei tramite corsi, senza alcun onere a carico dei pazienti, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5. 3. Il trattamento di cui al comma I e' effettuato in una delle seguenti situazioni: a) all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea; b) in occasione di un evento traumatico; c) in attuazione di un particolare programma terapeutico, formulato dal responsabile o altro medico del centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite. 4. Nel caso in cui il paziente sia minore di diciotto anni o incapace, e' necessaria la presenza dell'assistente riconosciuto idoneo ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d).