(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 54 del 5 dicembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2013 (Rep. atti n.  66)  relativo
alla definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza
per le persone affette da Malattie emorragiche congenite (MEC); 
  Considerato quanto segue: 
    1) a livello nazionale vi e' sempre stata particolare  attenzione
nei confronti dell'emofilia, al fine di definire  percorsi  specifici
per sostenere i pazienti e le loro famiglie; 
    2) la cura dell'emofilia si e' articolata  negli  ultimi  decenni
tanto da prevedere l'autoinfusione domiciliare, ovvero l'utilizzo dei
relativi farmaci da parte dei pazienti a domicilio, sotto la guida ed
il controllo dei centri emofilia; 
    3) in molte regioni italiane, a partire  dalla  fine  degli  anni
'70, il trattamento domiciliare dell'emofilia e'  stato  disciplinato
da leggi regionali: gia' negli anni '80,  la  Regione  Toscana,  come
altre  regioni,  ha  introdotto  la  possibilita'  dell'autoinfusione
domiciliare, senza la presenza di personale sanitario,  a  condizione
che il paziente emofilico  o  coagulopatico  (o  il  suo  assistente,
previa accettazione da parte del paziente,  o  nel  caso  in  cui  il
paziente  non  intendesse  o  non  fosse  in   grado   di   praticare
l'autoinfusione) avesse superato uno specifico corso di addestramento
e si sottoponesse a periodici controlli; 
    4) l'evoluzione del servizio sanitario regionale toscano ha  dato
origine  ad  un  unico  centro  di  riferimento  regionale   per   le
coagulopatie congenite quale principale  referente  per  il  paziente
coagulopatico e per i suoi familiari; 
    5)  il  Centro  di  riferimento  regionale  per  le  coagulopatie
congenite,      attualmente      collocato      presso      l'Azienda
ospedaliero-universitaria di Careggi, e'  stato  previsto  nel  piano
sanitario  regionale  1999/2001  approvato  con   deliberazione   del
Consiglio regionale 17 febbraio 1999, n. 41, ed e' stato riconosciuto
quale centro di riferimento regionale con deliberazione della  Giunta
regionale 14 settembre 1999, n. 1036; 
    6) la Regione con deliberazione della Giunta regionale  4  maggio
2015, n. 579, ha recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2013 nel  quale
si prevede che le regioni  predispongano  specifiche  iniziative  per
rendere  effettivo  il   trattamento   domiciliare   delle   Malattie
emorragiche congenite (MEC); 
    7) vi e' l'esigenza di aggiornare la disciplina  del  trattamento
domiciliare del paziente coagulopatico, attraverso: 
      a) la ridefinizione dei percorsi di addestramento, nonche'  dei
requisiti  per   l'ottenimento   dell'autorizzazione   alla   terapia
domiciliare; 
      b) la descrizione dei compiti della commissione, deputata,  tra
l'altro,  a  definire  il  programma  teorico-pratico  dei  corsi  di
addestramento per l'autoinfusione, nonche' ad ammettere a tali  corsi
le persone, dopo averne valutato l'idoneita' alla autoinfusione; 
      c) la migliore declinazione delle modalita' di' autoinfusione e
delle relative regole di comportamento; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1.  La  presente  legge  detta  norme  in  merito  al   trattamento
domiciliare dell'emofilia nella Regione. 
  2.  Il  trattamento   di'   cui   al   comma   1   consiste   nella
somministrazione endovenosa, a scopo terapeutico o  profilattico,  di
concentrati   liofilizzati    di    fattori    della    coagulazione,
plasmaderivati o ottenuti con le tecniche  di  DNA  ricombinante,  da
parte del paziente stesso o del suo assistente, senza la presenza  di
personale medico o infermieristico; il trattamento e' autorizzato,  a
seguito di addestramento specifico degli emofilici o coagulopatici  e
dei loro assistenti, resi idonei tramite corsi, senza alcun  onere  a
carico dei pazienti, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5. 
  3. Il trattamento di cui al comma I  e'  effettuato  in  una  delle
seguenti situazioni: 
    a) all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea; 
    b) in occasione di un evento traumatico; 
    c)  in  attuazione  di  un  particolare  programma   terapeutico,
formulato dal responsabile o altro medico del centro  di  riferimento
regionale per le coagulopatie congenite. 
  4. Nel caso in cui il  paziente  sia  minore  di  diciotto  anni  o
incapace, e'  necessaria  la  presenza  dell'assistente  riconosciuto
idoneo ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d).