(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 5 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione integrata dei rifiuti); Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007); Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 28 giugno 2018; Considerato che: 1) nelle more della definizione di una nuova organizzazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e di quanto derivante dal trattamento degli stessi che preveda una pianificazione su base regionale ed una maggiore autonomia operativa su base locale, nonche' nel rispetto del principio di prossimita' di cui all'art. 182-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, si rende necessario modificare l'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 che contiene la specifica disciplina; 2) si rende necessario prevedere specifiche disposizioni al fine di verificare e monitorare l'attuazione delle convenzioni tra le autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante l'istituzione di un comitato regionale di coordinamento; 3) conseguentemente, si rende necessario prevedere che la Giunta regionale, in seguito alle sopra richiamate azioni di verifica e monitoraggio, possa approvare specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione, che sono recepite dalle autorita' di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate entro trenta giorni; 4) si rende altresi' necessario prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione qualora l'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale; Approva la presente legge: Art. 1 Comitato regionale di coordinamento. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), e' inserito il seguente: «2.1 Presso la direzione competente della Giunta regionale e' istituito un Comitato regionale di coordinamento, il quale e' composto: a) dal direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di rifiuti o suo delegato; b) dal dirigente dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. o suo delegato; c) dai direttori generali delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate o loro delegati.». 2. Dopo il comma 2.1 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 e' inserito il seguente: «2.2. Il Comitato monitora e verifica l'attuazione della convenzione di cui al comma 2 con particolare riferimento alla gestione dei flussi dei rifiuti destinati a impianti di trattamento fuori dall'ambito ottimale di produzione.». 3. Dopo il comma 2.2 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 e' inserito il seguente: «2.3. In esito alle verifiche condotte dal Comitato regionale di coordinamento di cui al comma 2.1, la Giunta regionale puo' approvare con propria deliberazione, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1 e sentite le autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione di cui al comma 2.». 4. Dopo il comma 2.3 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 e' inserito il seguente: «2.4. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, le autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate adeguano le convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 2 alle disposizioni operative di cui al comma 2.3.». 5. Dopo il comma 2.4 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 e' inserito il seguente: «2.5. Qualora l'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, la Regione si sostituisce con le modalita' di cui all'art. 44 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 novembre 2018 ROSSI (Omissis).