(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 7 dicembre 2018, n. 56) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»); Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana S.p.a.); Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013); Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016); Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009, n. 55/2011, n. 77/2013, n. 86/2014, n. 82/2015, n. 89/2016 e n. 16/2017); Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti); Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020); Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014); Vista la legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011); Considerato quanto segue: 1) e' opportuno specificare che il controllo preventivo svolto dal collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) sugli atti della stessa, non riguarda gli atti che autorizzano i pagamenti di aiuti e contributi a terzi e che costituiscono l'attivita' tipica svolta dall'agenzia in qualita' di organismo pagatore o organismo intermedio; 2) e' opportuno introdurre la possibilita' per la Regione di concedere anticipazioni di cassa ad ARTEA e Sviluppo Toscana S.p.a. in relazione all'attivita' svolta da tali soggetti di erogazione di aiuti e contributi a terzi beneficiari, al fine di ottimizzare la gestione di cassa complessiva, sia della Regione sia di tali organismi, nei casi in cui questi ultimi gestiscano una pluralita' di linee di finanziamento; 3) e' necessario fornire un'interpretazione autentica dell'art. 74-bis della legge regionale n. 1/2009 in tema di validita' di graduatorie, alla luce della complicata successione di norme nazionali in materia; 4) al fine di liberare risorse sull'annualita' 2018 non spendibili e poterle utilizzare su altre politiche, e' opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilita', prevedendo il ripristino delle risorse su successive annualita' col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuita' degli interventi; 5) e' necessario adeguare gli importi delle somme previste quale contributo regionale straordinario per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, cosi' come risulta dal piano di ammortamento del mutuo da contrarre da parte della medesima Autorita' per la realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del Porto di Piombino; 6) e' necessario rimodulare i tempi di erogazione all'Autorita' portuale di Marina di Carrara dei contributi straordinari per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorita' portuale; 7) e' necessario rimodulare l'erogazione dei contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, in considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure da parte dell'ENAC per l'affidamento del servizio di collegamento aereo; 8) e' opportuno, nel procedere alla progettazione degli interventi relativi all'estensione della tramvia, modificare l'ambito territoriale di attuazione dell'intervento riferendolo all'area metropolitana fiorentina; 9) al fine di liberare risorse sull'annualita' 2018 non spendibili e poterle utilizzare su altre politiche e' opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure che non si prevede di rifinanziare, o per le quali si sono realizzati risparmi di lieve entita' a seguito della piena attuazione dell'intervento; 10) a seguito della disponibilita' di ulteriori risorse finanziarie, pari a 150.000,00 euro, rispetto a quelle originariamente previste, si ritiene necessario procedere alla modifica dell'art. 21 della legge regionale n. 77/2017 al fine di garantire la realizzazione esaustiva degli interventi previsti dalla norma medesima, ed in particolare del progetto «Una spesa per tutti»; 11) per il completamento delle azioni relative all'iniziativa «Centomila orti in Toscana» e' necessario incrementare la dotazione finanziaria della misura per l'anno 2018; 12) non essendo stato possibile impegnare e liquidare la somma stanziata una tantum per l'anno 2018 dall'art. 25 della legge regionale n. 41/2018, al fine di liberare le risorse per altri interventi effettuabili entro l'anno, si rende tecnicamente necessario abrogare la disposizione, che sara' tuttavia riproposta con il prossimo bilancio di previsione per l'annualita' 2019 e per l'intero importo; 13) e' necessario fissare al 31 dicembre 2018 la data entro la quale i progetti finanziati nell'anno 2013 ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle autonomie locali» sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) devono essere portati a termine, allo scopo di addivenire ad una ordinata conclusione degli interventi in corso la cui interruzione potrebbe vanificare l'efficacia di quanto gia' realizzato provocando quindi un'inefficiente allocazione di risorse ed un impatto finanziario negativo sugli enti beneficiari, spesso di piccole dimensioni e con delicati equilibri di bilancio; 14) e' necessario, al fine di allocare personale regionale, ottenere la disponibilita' dell'immobile di via Zamenhoff, di proprieta' della Azienda ospedaliero-universitaria pisana, procedendo al contempo al rilascio dell'immobile attualmente utilizzato dagli uffici regionali in piazza Vittorio Emanuele; 15) al fine di garantire il mantenimento del loro importante ruolo nell'alta formazione artistico-musicale, puntando sulle eccellenze quale leva strategica per il rilancio del nostro paese e anche della Toscana, e' opportuno sostenere per l'annualita' 2018 gli ex Istituti musicali pareggiati «Luigi Boccherini» di Lucca e «Rinaldo Franci» di Siena, nelle more del perfezionamento del processo di statalizzazione gia' avviatosi a livello nazionale; 16) e' opportuno contribuire alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito del complessivo piano di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche; 17) a seguito della chiusura per inagibilita' che ospitava l'Istituto di istruzione superiore «M. Civitali e L.A. Paladini», e' necessario sostenere la Provincia di Lucca per i costi relativi al trasloco degli arredi, al noleggio e all'istallazione di moduli prefabbricati; 18) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Collegio dei revisori ARTEA Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 60/1999 1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»), le parole: «e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei Fondi comunitari», sono sostituite dalle seguenti: «e che non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti o contributi a terzi». 2. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 60/1999, le parole: «sugli aiuti comunitari», sono sostituite dalle seguenti: «sugli aiuti e contributi a terzi».