(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  del  7
                        dicembre 2018, n. 56) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale
Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»); 
  Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione  della
partecipazione  azionaria  nella  societa'  Sviluppo  Italia  Toscana
S.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana S.p.a.); 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista  la  legge  regionale  1°  agosto  2017,  n.  40  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009,  n.
55/2011, n.  77/2013,  n.  86/2014,  n.  82/2015,  n.  89/2016  e  n.
16/2017); 
  Vista la legge regionale  29  settembre  2017,  n.  53  (Interventi
indifferibili  ed  urgenti  per  fronteggiare  le  conseguenze  degli
eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9  e  10  settembre  2017
verificatisi nei  territori  dei  Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano
Marittimo e Collesalvetti); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Vista  la  legge  regionale  20  luglio  2018,  n.  37  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2018-2020); 
  Vista la legge regionale 24 luglio 2018,  n.  41  (Disposizioni  in
materia di rischio di alluvioni e di  tutela  dei  corsi  d'acqua  in
attuazione  del  decreto  legislativo  23  febbraio   2010,   n.   49
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla  gestione  dei  rischi  di  alluvioni».  Modifiche  alla   legge
regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014); 
  Vista la legge regionale 1° ottobre 2018,  n.  53  (Riapertura  dei
termini per  la  regolarizzazione  agevolata  dell'imposta  regionale
sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del
patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge  regionale
n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla  legge  regionale
n. 69/2011); 
  Considerato quanto segue: 
    1) e' opportuno specificare che il  controllo  preventivo  svolto
dal collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura (ARTEA) sugli atti della stessa, non  riguarda  gli  atti
che autorizzano i pagamenti di aiuti  e  contributi  a  terzi  e  che
costituiscono l'attivita' tipica svolta dall'agenzia in  qualita'  di
organismo pagatore o organismo intermedio; 
    2) e' opportuno introdurre la  possibilita'  per  la  Regione  di
concedere anticipazioni di cassa ad ARTEA e Sviluppo  Toscana  S.p.a.
in relazione all'attivita' svolta da tali soggetti di  erogazione  di
aiuti e contributi a terzi beneficiari, al  fine  di  ottimizzare  la
gestione  di  cassa  complessiva,  sia  della  Regione  sia  di  tali
organismi, nei casi in cui questi ultimi gestiscano una pluralita' di
linee di finanziamento; 
    3) e' necessario fornire un'interpretazione  autentica  dell'art.
74-bis della legge regionale  n.  1/2009  in  tema  di  validita'  di
graduatorie,  alla  luce  della  complicata  successione   di   norme
nazionali in materia; 
    4)  al  fine  di  liberare  risorse  sull'annualita'   2018   non
spendibili e poterle utilizzare  su  altre  politiche,  e'  opportuno
procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali  o  parziali,  di
alcune  misure  relative  alle  politiche  regionali  in  materia  di
viabilita', prevedendo il  ripristino  delle  risorse  su  successive
annualita' col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare
la continuita' degli interventi; 
    5) e' necessario adeguare gli importi delle somme previste  quale
contributo regionale straordinario per il concorso al rimborso  degli
oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da
parte  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   del   Mar   Tirreno
settentrionale, cosi' come risulta  dal  piano  di  ammortamento  del
mutuo  da  contrarre  da  parte  della  medesima  Autorita'  per   la
realizzazione degli interventi in  attuazione  del  piano  regolatore
portuale del Porto di Piombino; 
    6) e' necessario rimodulare i tempi di  erogazione  all'Autorita'
portuale di Marina di Carrara  dei  contributi  straordinari  per  il
concorso al rimborso degli  oneri  di  ammortamento  derivanti  dalla
contrazione  di  finanziamenti  da  parte  della   stessa   Autorita'
portuale; 
    7)  e'  necessario   rimodulare   l'erogazione   dei   contributi
straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per  la
continuita' territoriale dell'Isola  d'Elba,  in  considerazione  dei
tempi  di  svolgimento  delle  procedure  da  parte   dell'ENAC   per
l'affidamento del servizio di collegamento aereo; 
    8)  e'  opportuno,  nel  procedere   alla   progettazione   degli
interventi relativi all'estensione della tramvia, modificare l'ambito
territoriale  di  attuazione  dell'intervento  riferendolo   all'area
metropolitana fiorentina; 
    9)  al  fine  di  liberare  risorse  sull'annualita'   2018   non
spendibili e poterle  utilizzare  su  altre  politiche  e'  opportuno
procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali  o  parziali,  di
alcune misure che non si prevede di rifinanziare, o per le  quali  si
sono realizzati risparmi di  lieve  entita'  a  seguito  della  piena
attuazione dell'intervento; 
    10) a  seguito  della   disponibilita'   di   ulteriori   risorse
finanziarie,   pari   a   150.000,00   euro,   rispetto   a    quelle
originariamente  previste,  si  ritiene  necessario  procedere   alla
modifica dell'art. 21 della legge regionale n.  77/2017  al  fine  di
garantire la realizzazione esaustiva degli interventi previsti  dalla
norma medesima, ed in particolare del progetto «Una spesa per tutti»; 
    11) per il completamento  delle  azioni  relative  all'iniziativa
«Centomila orti in Toscana» e' necessario incrementare  la  dotazione
finanziaria della misura per l'anno 2018; 
    12) non essendo stato possibile impegnare e  liquidare  la  somma
stanziata una  tantum  per  l'anno  2018  dall'art.  25  della  legge
regionale n. 41/2018, al  fine  di  liberare  le  risorse  per  altri
interventi  effettuabili  entro   l'anno,   si   rende   tecnicamente
necessario abrogare la disposizione, che  sara'  tuttavia  riproposta
con il prossimo bilancio di previsione per l'annualita'  2019  e  per
l'intero importo; 
    13) e' necessario fissare al 31 dicembre 2018 la  data  entro  la
quale i progetti finanziati nell'anno 2013 ai sensi  del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della giunta regionale  27  maggio
2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione  dell'art.  87  della  legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle  autonomie
locali» sulla ripartizione  del  Fondo  regionale  per  la  montagna)
devono essere portati a termine, allo  scopo  di  addivenire  ad  una
ordinata conclusione degli interventi in corso  la  cui  interruzione
potrebbe vanificare l'efficacia di quanto gia' realizzato  provocando
quindi  un'inefficiente  allocazione  di  risorse   ed   un   impatto
finanziario  negativo  sugli  enti  beneficiari,  spesso  di  piccole
dimensioni e con delicati equilibri di bilancio; 
    14) e' necessario,  al  fine  di  allocare  personale  regionale,
ottenere  la  disponibilita'  dell'immobile  di  via  Zamenhoff,   di
proprieta' della Azienda ospedaliero-universitaria pisana, procedendo
al contempo al rilascio dell'immobile  attualmente  utilizzato  dagli
uffici regionali in piazza Vittorio Emanuele; 
    15) al fine di garantire  il  mantenimento  del  loro  importante
ruolo  nell'alta  formazione   artistico-musicale,   puntando   sulle
eccellenze quale leva strategica per il rilancio del nostro  paese  e
anche della Toscana, e' opportuno sostenere per l'annualita' 2018 gli
ex  Istituti  musicali  pareggiati  «Luigi  Boccherini»  di  Lucca  e
«Rinaldo  Franci»  di  Siena,  nelle  more  del  perfezionamento  del
processo di statalizzazione gia' avviatosi a livello nazionale; 
    16) e' opportuno contribuire  alla  ripatrimonializzazione  della
Fondazione Teatro del  Maggio  Musicale  Fiorentino  nell'ambito  del
complessivo piano di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche; 
    17) a  seguito  della  chiusura  per  inagibilita'  che  ospitava
l'Istituto di istruzione superiore «M. Civitali e L.A. Paladini»,  e'
necessario sostenere la Provincia di Lucca per i  costi  relativi  al
trasloco degli arredi,  al  noleggio  e  all'istallazione  di  moduli
prefabbricati; 
    18) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                     Collegio dei revisori ARTEA 
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 60/1999 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 19 novembre  1999,
n. 60 (Agenzia regionale Toscana per  le  erogazioni  in  agricoltura
«ARTEA»),  le  parole:  «e  non  sono  direttamente   riferiti   alla
corresponsione  di  aiuti  a  carico  dei  Fondi  comunitari»,   sono
sostituite dalle seguenti: «e che non sono direttamente riferiti alla
corresponsione di aiuti o contributi a terzi». 
  2. Al comma 6 dell'art. 11 della legge  regionale  n.  60/1999,  le
parole: «sugli aiuti comunitari»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sugli aiuti e contributi a terzi».