(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 57 del 14 dicembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 8  maggio  1904,  n.  368  (Regolamento  per
l'esecuzione del Testo Unico della legge 22  marzo  1900,  n.  195  e
della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi  e
dei terreni paludosi); 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la
bonifica integrale); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale), e in particolare la parte III; 
  Visti i criteri per il riordino dei consorzi di  bonifica  definiti
tramite intesa sancita il 18 settembre 2008  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  (Intesa  sulla   proposta   per
l'attuazione  dell'art.  27  del  decreto-legge  n.  248/2007,   come
modificato dalla legge di conversione  28  febbraio  2008,  n.  31  -
Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova  disciplina
in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n.
69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998.  Abrogazione  della  legge
regionale n. 34/1994); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 28 giugno 2018; 
  Visto il parere istituzionale favorevole condizionato  della  Prima
commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2018; 
  Considerato quanto segue: 
  1. La modifica della legge regionale n. 79/2012 si rende necessaria
in conseguenza della necessita' di  ridefinire  alcune  modalita'  di
svolgimento del diritto di voto per le  elezioni  del  consorzio,  in
particolare per quanto attiene alle deleghe  e  all'assegnazione  dei
seggi, sulla base del criterio maggioritario; 
  2. Si rende inoltre necessario  ridefinire  alcune  funzioni  degli
organi  del  consorzio,  in  particolare  del  presidente,  e   della
struttura operativa e tecnico amministrativa  al  fine  di  impartire
indirizzi di natura  organizzativa  gestionale  per  l'attivita'  del
consorzio stesso e rafforzare con cio' la  governance  regionale  sui
consorzi, peraltro, nel rispetto del vigente assetto istituzionale di
cui alla legge regionale n. 79/2012; 
  3. E' opportuno inserire nella legge regionale la possibilita'  che
la Regione e i  consorzi  di  bonifica  regionali  possano  stipulare
convenzioni con i consorzi  interregionali  affinche'  questi  ultimi
svolgano le attivita' di  cui  all'art.  23,  comma  1,  della  legge
regionale n.  79/2012,  laddove  non  previste  dalle  proprie  leggi
regionali di riferimento, anche nelle parti di territorio toscano, al
fine di garantire i medesimi standard di manutenzione assicurati  dai
consorzi di bonifica operanti nel territorio toscano; 
  4. E'  prevista  l'introduzione  del  piano  della  qualita'  della
prestazione organizzativa che  consente  di  misurare  gli  obiettivi
individuali del direttore del consorzio anche al fine di uniformare e
coordinare   il   sistema   di   valutazione.   Si   prevede   quindi
l'introduzione  dell'organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV),
composto da soggetti esterni  ai  consorzi,  che  ha  il  compito  di
monitorare il funziona mento complessivo del sistema di  valutazione,
presidiare il processo di valutazione  dell'amministrazione  nel  suo
complesso, garantire la correttezza dei processi di misurazione; 
  5. Viene modificato il sistema sanzionatorio della legge  regionale
n. 80/2015, ricalibrando gli importi minimi  e  massimi  in  rapporto
all'entita'  delle  violazioni  compiute  e  in  base  all'esperienza
applicativa; 
  6. Viene introdotta la previsione di legge, in forza della quale  i
consorzi non possono partecipare a societa'  e  ad  altri  enti,  nel
rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo  unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica); 
  7. Si rende necessario disciplinare la possibilita' per i  consorzi
di bonifica di realizzare interventi anche al  di  fuori  dell'ambito
del proprio comprensorio di  riferimento  in  conseguenza  di  eventi
imprevedibili per garantire il buon regime delle acque,  per  evitare
danni a persone e immobili; 
  8.  E'  stata  introdotta  la  disciplina  della  gestione  e   del
finanziamento dei sistemi artificiali  con  funzioni  di  captazione,
adduzione e distribuzione delle acque utilizzate ai fini agricoli e/o
idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con  ulteriori
funzioni promiscue; 
  9. La modifica della legge regionale n. 80/2015 si rende necessaria
per prevedere la possibilita' per la Regione di avvalersi dei  comuni
per l'esercizio di alcune funzioni in materia di difesa del suolo; 
  10. Inoltre, si rende necessario disciplinare la possibilita',  per
i comuni, di realizzare opere di manutenzione direttamente connesse e
funzionali  alla  gestione  del  demanio  idrico,  finanziate   anche
parzialmente  con  risorse  del   bilancio   regionale   e   inserite
all'interno del documento operativo annuale  per  il  recupero  e  il
riequilibrio della fascia costiera; 
  11. Si prevede l'entrata in vigore della legge anticipata, rispetto
ai termini ordinari, al fine di  renderla  rapidamente  operativa  in
considerazione  delle  numerose  modifiche  di  natura  organizzativa
introdotte,  in  particolare  l'esercizio  di  un   generale   potere
d'indirizzo e controllo sui consorzi da  parte  della  Regione  oltre
alla previsione di nuove funzioni in materia di difesa del suolo; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Attivita' di bonifica. Modifiche all'art. 2 
                  della legge regionale n. 79/2012 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27  dicembre  2012,
n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche
alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge  regionale  n.  91/1998.
Abrogazione della legge regionale n. 34/1994)  dopo  le  parole:  «la
regimazione dei corsi d'acqua naturali,» sono inserite  le  seguenti:
«la  stabilita'  dei  terreni  declivi  finalizzate   alla   corretta
regimazione del reticolo idrografico,». 
  2. Il comma 2 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.  79/2012  e'
abrogato.