(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 14 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III; Visti i criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti tramite intesa sancita il 18 settembre 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Intesa sulla proposta per l'attuazione dell'art. 27 del decreto-legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 - Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 giugno 2018; Visto il parere istituzionale favorevole condizionato della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2018; Considerato quanto segue: 1. La modifica della legge regionale n. 79/2012 si rende necessaria in conseguenza della necessita' di ridefinire alcune modalita' di svolgimento del diritto di voto per le elezioni del consorzio, in particolare per quanto attiene alle deleghe e all'assegnazione dei seggi, sulla base del criterio maggioritario; 2. Si rende inoltre necessario ridefinire alcune funzioni degli organi del consorzio, in particolare del presidente, e della struttura operativa e tecnico amministrativa al fine di impartire indirizzi di natura organizzativa gestionale per l'attivita' del consorzio stesso e rafforzare con cio' la governance regionale sui consorzi, peraltro, nel rispetto del vigente assetto istituzionale di cui alla legge regionale n. 79/2012; 3. E' opportuno inserire nella legge regionale la possibilita' che la Regione e i consorzi di bonifica regionali possano stipulare convenzioni con i consorzi interregionali affinche' questi ultimi svolgano le attivita' di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 79/2012, laddove non previste dalle proprie leggi regionali di riferimento, anche nelle parti di territorio toscano, al fine di garantire i medesimi standard di manutenzione assicurati dai consorzi di bonifica operanti nel territorio toscano; 4. E' prevista l'introduzione del piano della qualita' della prestazione organizzativa che consente di misurare gli obiettivi individuali del direttore del consorzio anche al fine di uniformare e coordinare il sistema di valutazione. Si prevede quindi l'introduzione dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), composto da soggetti esterni ai consorzi, che ha il compito di monitorare il funziona mento complessivo del sistema di valutazione, presidiare il processo di valutazione dell'amministrazione nel suo complesso, garantire la correttezza dei processi di misurazione; 5. Viene modificato il sistema sanzionatorio della legge regionale n. 80/2015, ricalibrando gli importi minimi e massimi in rapporto all'entita' delle violazioni compiute e in base all'esperienza applicativa; 6. Viene introdotta la previsione di legge, in forza della quale i consorzi non possono partecipare a societa' e ad altri enti, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica); 7. Si rende necessario disciplinare la possibilita' per i consorzi di bonifica di realizzare interventi anche al di fuori dell'ambito del proprio comprensorio di riferimento in conseguenza di eventi imprevedibili per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni a persone e immobili; 8. E' stata introdotta la disciplina della gestione e del finanziamento dei sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate ai fini agricoli e/o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue; 9. La modifica della legge regionale n. 80/2015 si rende necessaria per prevedere la possibilita' per la Regione di avvalersi dei comuni per l'esercizio di alcune funzioni in materia di difesa del suolo; 10. Inoltre, si rende necessario disciplinare la possibilita', per i comuni, di realizzare opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio idrico, finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale e inserite all'interno del documento operativo annuale per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera; 11. Si prevede l'entrata in vigore della legge anticipata, rispetto ai termini ordinari, al fine di renderla rapidamente operativa in considerazione delle numerose modifiche di natura organizzativa introdotte, in particolare l'esercizio di un generale potere d'indirizzo e controllo sui consorzi da parte della Regione oltre alla previsione di nuove funzioni in materia di difesa del suolo; Approva la presente legge: Art. 1 Attivita' di bonifica. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 79/2012 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) dopo le parole: «la regimazione dei corsi d'acqua naturali,» sono inserite le seguenti: «la stabilita' dei terreni declivi finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico,». 2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 79/2012 e' abrogato.