(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n.  1,  Supplemento  Ordinario  n.  1  del  4
  gennaio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Attivita' produttive 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale 5  dicembre  2005,
n. 29 (Normativa organica in materia di attivita'  commerciali  e  di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»),  le  parole
«e' comunicata dalle Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, su richiesta  della  Direzione  centrale  competente  in
materia di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «e'  dichiarata
entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente  in
materia di commercio.». 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 99 della legge regionale  20
febbraio 2015, n.  3  (RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle  politiche
industriali), e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  una  relazione  triennale,  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo al triennio di  riferimento,  che  illustra  lo  stato  di
attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente  legge  e,  in
particolare: 
      1) le eventuali criticita' emerse in sede di attuazione; 
      2)  il  numero  di  domande  presentate,  di  quelle   accolte,
l'ammontare degli incentivi  concessi,  l'ammontare  degli  incentivi
erogati in relazione ai diversi interventi previsti; 
      3) le tempistiche dei procedimenti contributivi; 
      4) i livelli occupazionali delle imprese insediate  nell'ambito
degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.». 
  3. All'art. 34 della legge regionale n. 29/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I periodi in cui possono essere effettuate  le  vendite  di
fine stagione invernale ed estiva, con  riferimento  ai  prodotti  di
carattere stagionale o di moda, che  non  vengono  venduti  entro  un
certo periodo di tempo, sono cosi' stabiliti in via generale: 
        a) vendite di  fine  stagione  invernale:  dal  primo  giorno
feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo;  quando  il  primo
giorno  feriale  antecedente  l'Epifania  coincide  con  il  lunedi',
l'inizio dei saldi e' anticipato al sabato; 
        b) vendite di fine  stagione  estiva:  dal  primo  sabato  di
luglio al 30 settembre.»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Con deliberazione della giunta regionale,  su  proposta
dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi  di  cui
al  comma  2  possono  essere  modificati  per  specifiche   esigenze
correlate al periodo stagionale.». 
  4. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 24
maggio 2004, n. 16 (Norme per  la  tutela  dei  consumatori  e  degli
utenti),  le  parole  «da  ciascuna  delle»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «designato congiuntamente dalle». 
  5. La rubrica dell'art. 87 della  legge  regionale  n.  29/2005  e'
sostituita dalla seguente: «(Salvaguardia e valorizzazione dei locali
storici e delle attivita' storiche del Friuli-Venezia Giulia)». 
  6. All'art. 87 della legge regionale n. 29/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma  1  dopo  la  parola  «valorizza»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, come locali storici,», dopo  la  parola  «artistico»  e'
aggiunta la seguente: «e» e dopo la parola «culturale» e' aggiunta la
seguente: «e»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. La regione  valorizza  e  salvaguarda,  come  attivita'
storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali che risultino
essere in esercizio da almeno sessanta anni. 
      1-ter.  Per  i  locali  storici  e   le   attivita'   storiche,
l'attivita' e la merceologia offerte devono  essere  specificatamente
ed  inequivocabilmente  legate  alla  tradizione,  al  territorio   e
all'economia locale.»; 
    c) al comma 2 dopo la parola «storici» sono aggiunte le seguenti:
«e delle attivita' storiche», le parole «al comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis» e dopo la parola  «locali»  sono
aggiunte le seguenti: «e attivita'»; 
    d) al comma 4 le parole «e alla Camera di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio,» sono soppresse; 
    e) al comma 5 dopo la parola «locali» sono aggiunte le  seguenti:
«o le attivita'»; 
    f) al comma 6 dopo le parole «Locale storico del  Friuli  Venezia
Giulia» sono inserite le  seguenti:  «o  di  "Attivita'  storica  del
Friuli-Venezia Giulia"»; 
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. La regione,  con  deliberazione  della  propria  Giunta
pubblicata sul  BUR,  puo'  disporre  la  revoca  del  riconoscimento
qualora: 
        a) vi sia da  parte  dell'impresa  titolare  una  alterazione
strutturale delle caratteristiche sulla base  delle  quali  e'  stato
assegnato il riconoscimento; 
        b) venga  meno,  per  cessazione  dell'attivita'  o  per  sua
trasformazione, o per modifica  di  destinazione  d'uso  o  di  altra
caratteristica fondamentale del punto vendita  o  del  luogo  storico
riconosciuto, uno o piu' dei requisiti su cui si fonda la motivazione
del riconoscimento attribuito.»; 
    h) al comma 9 le  parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis». 
  7. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n.  21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo  e  attivita'  produttive),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 1 dell'art. 42 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. E' fatto obbligo  agli  esercenti  strutture  ricettive
turistiche e a coloro che intendono locare per  finalita'  turistiche
ai sensi dell'art. 47-bis, di rappresentare chiaramente in ogni forma
di pubblicita' e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive
degli annunci on-line e della distribuzione  mediante  cataloghi,  il
numero di  stelle,  il  tipo  o  la  categoria  cui  la  struttura  o
l'alloggio appartengono, in conformita' alle  disposizioni  contenute
negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi  in
base ai quali la classificazione, per stelle, tipo  o  categoria,  e'
attribuita.»; 
    b) al comma 4  dell'art.  46  le  parole  «250»  e  «1.000»  sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.000» e «4.000». 
  8. Fatta salva la priorita' per le imprese di cui all'art. 2, comma
81, della legge regionale 11 agosto 2016,  n.  14  (Assestamento  del
bilancio per l'anno 2016), le risorse di  cui  al  medesimo  art.  2,
comma 81, della legge regionale n. 14/2016 e di cui all'art. 1, comma
15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni  urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono  essere
destinate al rilascio di garanzie a favore di  altre  imprese  aventi
sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia. 
  9. Al comma 91 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n.
11  (Assestamento  del  bilancio  2011),  le  parole  «di  cui   alla
deliberazione della giunta regionale 19 gennaio 2007,  n.  59  (Legge
regionale n. 27/1999, art. 2,  come  sostituito  dall'art.  14  della
legge regionale n. 4/2005. Individuazione del «distretto  industriale
della sedia»), e il distretto industriale  del  mobile  di  cui  alla
deliberazione della giunta regionale 2  marzo  2007,  n.  411  (Legge
regionale n. 27/1999, art. 2,  come  sostituito  dall'art.  14  della
legge regionale n. 4/2005. Individuazione del  distretto  industriale
del  mobile)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  il   distretto
industriale del mobile come definiti con deliberazioni  della  giunta
regionale». 
  10. Fatta salva la priorita' per le imprese che formano i distretti
della sedia e  del  mobile,  le  risorse  relative  al  finanziamento
straordinario di cui all'art. 2, comma 91, della legge  regionale  n.
11/2011, possono essere destinate al rilascio di  garanzie  a  favore
delle altre imprese che formano la filiera produttiva regionale della
casa, come individuata con deliberazione della  giunta  regionale  in
armonia con la Strategia regionale di ricerca e  innovazione  per  la
specializzazione intelligente della Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia. 
  11. Al comma 18 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n.
31 (Assestamento del bilancio per  gli  anni  2017-2019),  le  parole
«all'ufficio vigilante per la  presa  d'atto  mediante  deliberazione
della  giunta  regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «alla
Direzione vigilante competente». 
  12. All'art. 5 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in
materia  di  Birra  Artigianale  del  Friuli-Venezia  Giulia),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma  1,  alla  fine,  le  parole  «secondo  le  modalita'
organizzative e i criteri stabiliti dalla  giunta  regionale  con  il
regolamento di cui all'art. 6, anche stipulando apposite convenzioni,
con enti qualificati» sono soppresse; 
    b) al comma 2 le parole «dall'art. 3  della  legge  regionale  16
novembre 1982, n. 76 (Ordinamento  della  formazione  professionale)»
sono sostituite dalle seguenti:  «dalla  legge  regionale  21  luglio
2017,  n.  27  (Norme  in  materia  di  formazione   e   orientamento
nell'ambito dell'apprendimento permanente).». 
  13. L'art. 6 della legge regionale n.  23/2017  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 6. - 1. Per le finalita' di cui all'art.  2,  comma  1,  la
giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di
attivita' produttive,  di  concerto  con  l'Assessore  competente  in
materia  di  agricoltura,  adotta  un  regolamento  attuativo   della
presente legge che, in particolare, individua: 
      a) i criteri e le  modalita'  per  l'iscrizione  dei  birrifici
artigianali del Friuli-Venezia Giulia al Registro di cui all'art.  2,
comma 2, lettera h), e le modalita' di tenuta del Registro medesimo; 
      b) i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai
birrifici artigianali per  progetti  finalizzati  alla  qualita'  del
prodotto e all'innovazione del processo produttivo.». 
  14. L'art. 7 della legge regionale n. 23/2017 e' abrogato. 
  15. Il Centro di assistenza  tecnica  alle  imprese  del  terziario
(CATT FVG) e' autorizzato a impiegare le risorse di cui  all'art.  2,
commi  58  e  59,  della  legge  regionale  4  agosto  2017,  n.   31
(Assestamento del bilancio per gli anni  2017-2019),  non  utilizzate
nell'anno 2017, per il finanziamento delle domande di  contributo  di
cui  all'art.  100  della  legge  regionale  n.  29/2005   presentate
nell'esercizio 2019. 
  16. Il comma 2 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  27  febbraio
2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al  credito
delle imprese), e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le  dotazioni  del  Fondo  per  lo  sviluppo  sono  destinate
all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata
massima di venticinque anni, a  favore  delle  microimprese  e  delle
piccole  e  medie  imprese   industriali,   artigiane,   commerciali,
turistiche  e  delle  imprese  dei   servizi,   nonche'   di   liberi
professionisti, aventi sede operativa nel territorio  regionale,  per
la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo  aziendale,
con  priorita'  per  i  progetti   di   imprenditoria   giovanile   e
femminile.». 
  17. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 62, comma  3,  della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle  politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio
regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di  turismo
e attivita' produttive), sui bandi emanati entro il  31  luglio  2018
non trova applicazione quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n.  27
(Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  e
l'erogazione di contributi per  l'attivita'  promozionale,  ai  sensi
dell'art. 62, comma 1, lettere  a)  e  b)  della  legge  regionale  9
dicembre 2016,  n.  21  (Disciplina  delle  politiche  regionali  nel
settore turistico  e  dell'attrattivita'  del  territorio  regionale,
nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita'
produttive)). 
  18.   In   considerazione   dell'esigenza   di   provvedere    alla
conservazione degli impianti e di migliorare la fruibilita' dell'area
sciabile   esistente,   prioritaria    rispetto    alle    precedenti
progettualita'  volte  alla  realizzazione   di   nuove   piste   per
l'estensione del polo sciistico  di  Sella  Nevea  verso  l'area  del
Montasio, il finanziamento di cui all'art. 2, comma 27,  della  legge
regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del  bilancio  2015),  a
favore dell'Agenzia regionale Promotur, concesso con il  decreto  del
direttore del servizio del turismo di data 4 dicembre 2015, n.  4751,
e successivamente confermato con decreto del direttore  del  servizio
del turismo 28 febbraio 2018, n. 498, a PromoTurismoFVG, e'  devoluto
per la realizzazione di opere strutturali  e  infrastrutturali  nella
localita'   di   Sella   Nevea,   destinate   al   potenziamento    e
all'integrazione del sistema d'innevamento  artificiale,  nonche'  di
interventi di sistemazione  del  polo  sciistico,  necessari  per  la
fruizione in piena sicurezza del demanio  sciabile  esistente,  e  di
miglioramento della logistica del polo stesso funzionale  anche  alla
gestione tecnica degli impianti esistenti e all'utilizzo dei  servizi
turistici da parte dell'utenza. 
  19. Per le finalita' di cui al  comma  18,  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta
alla direzione centrale competente in materia di attivita' produttive
un'istanza di conferma del finanziamento  complessivamente  assegnato
corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e  cronoprogramma
riferiti al quadro aggiornato degli  interventi  da  realizzare,  con
evidenza di quelli nuovi. 
  20. Con il decreto di conferma del  finanziamento  a  favore  degli
interventi, anche oggetto di precedenti concessioni di  contributo  a
valere su medesimo finanziamento, ritenuti conformi alle priorita' di
cui al comma 18, sono fissati  i  termini  di  avvio,  conclusione  e
rendicontazione della spesa relativamente ad interventi modificati  o
nuovi da finanziare. 
  21. L'ente pubblico  economico  PromoTurismoFVG  e'  autorizzato  a
utilizzare le somme concesse nell'anno 2017, ai  sensi  dell'art.  68
della legge regionale  9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive), per la complessiva  attivita'  di
manutenzione e gestione delle  piste  di  fondo,  per  la  parte  non
utilizzata nel corso dell'anno 2017, a copertura delle analoghe spese
da sostenersi nell'anno 2019. 
  22. Dopo la  lettera  o)  del  comma  1  dell'art.  4  della  legge
regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica  in  materia  di
attivita' commerciali e di somministrazione di  alimenti  e  bevande.
Modifica alla legge regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  «Disciplina
organica del turismo»), e' aggiunta la seguente: «o bis) gestori  dei
punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale  9
dicembre 2016,  n.  21  (Disciplina  delle  politiche  regionali  nel
settore turistico  e  dell'attrattivita'  del  territorio  regionale,
nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita'
produttive).». 
  23. La lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge  regionale  9
dicembre 2016,  n.  21  (Disciplina  delle  politiche  regionali  nel
settore turistico  e  dell'attrattivita'  del  territorio  regionale,
nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita'
produttive), e' sostituita dalla seguente: 
    «c) possono istituire punti informativi con lo scopo  di  fornire
informazioni turistiche e offrire tutela e  accoglienza  al  turista,
distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza  turistica  (IAT)
di cui all'art. 8, o istituire IAT ai sensi dell'art. 8, comma 2;  la
gestione dei predetti punti informativi puo' venir affidata alle  Pro
Loco mediante apposite convenzioni;». 
  24. E' fissato al 31 dicembre 2020 il nuovo termine di conclusione,
da parte delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e  delle
Dolomiti Friulane e del Natisone,  degli  interventi  rispettivamente
inclusi nei Piani di azione locale 2009-2011 delle Comunita'  montane
del Friuli Occidentale e del Torre, Natisone e Collio, finanziati  ai
sensi della legge regionale 20 febbraio 2008,  n.  4  (Norme  per  lo
sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e  oggetto  dei
provvedimenti di deroga adottati ai  sensi  dell'art.  2,  comma  99,
della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio
2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017). 
  25. La rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi  di
cui al comma 24 coincide con la rendicontazione del piano  di  azione
locale in cui sono inclusi,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  10
della legge regionale n. 4/2008. 
  26. E' fissato al 31 dicembre 2019 il nuovo termine di conclusione,
da parte dell'Unione territoriale intercomunale del  Natisone,  degli
interventi inclusi nel Programma straordinario per l'anno 2008  della
Comunita' montana del Torre, Natisone e Collio, finanziati  ai  sensi
dell'art.  11  della  legge  regionale  n.  4/2008  e   oggetto   dei
provvedimenti di deroga adottati ai  sensi  dell'art.  2,  comma  96,
della legge regionale n. 20/2015. 
  27. Ai fini  della  erogazione  del  saldo  del  finanziamento  del
Programma di cui al comma 26, la rendicontazione della spesa prevista
dall'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 4/2008 e'  presentata
dall'Unione territoriale intercomunale del Natisone  entro  sei  mesi
dal termine di cui al comma 26. 
  28. Al comma 83 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014,
n. 27 (Legge finanziaria 2015), la  parola  «quattro»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinque». 
  29.  La  proroga  prevista  dall'art.  2,  comma  83,  della  legge
regionale  n.  27/2014   e'   autorizzata   in   sanatoria   per   la
rendicontazione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale  del
Natisone, dell'intervento «B3 Sviluppo rurale - Viabilita' minore  di
collegamento transfrontaliero. Interventi sulla  viabilita'  comunale
collegante i valichi minori della Comunita' montana» finanziato  alla
Comunita' montana del Torre, Natisone e Collio con decreto n.  25/SPM
del 29 giugno 2010, ai sensi  dell'art.  11,  comma  2,  della  legge
regionale n. 4/2008. 
  30. Al comma 69-bis dell'art. 2 della legge regionale  30  dicembre
2009, n.  24  (Legge  finanziaria  2010),  dopo  le  parole  «nonche'
nell'Accordo per il credito 2015  siglato  il  31  marzo  2015»  sono
aggiunte le seguenti: «e  nel  Nuovo  accordo  per  il  credito  2019
siglato il 15 novembre 2018». 
  31. Sono prorogati al 31 dicembre 2019 i  termini  fissati  per  la
rendicontazione delle spese in relazione ai contributi concessi con i
decreti di cui all'art. 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto
2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).