(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 19, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n.
15  «Disposizioni  per  la   tutela   e   la   valorizzazione   della
geodiversita', del patrimonio geologico e speleologico e  delle  aree
carsiche»  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a  concedere
contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici, con
sede in Regione, per la realizzazione delle  attivita'  speleologiche
di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  n)  della  legge  regionale  n.
15/2016 e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature; 
  Visto l'art. 14 che istituisce l'Elenco delle  associazioni  e  dei
gruppi speleologici con sede in Regione ed individua i criteri minimi
che devono  possedere  le  associazioni  e  gruppi  speleologici  per
beneficiare del contributo; 
  Preso atto del proprio decreto 30 giugno 2017,  n.  0149/Pres.  con
cui e' stato emanato il «Regolamento per la concessione di contributi
alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia
ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15»; 
  Ritenuto di semplificare le procedure amministrative di concessione
dei contributi con nuove tempistiche e scadenze  per  migliorare  sia
l'azione amministrativa che le incombenze da parte degli utenti; 
  Vista la legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  2474  del  21
dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica del  regolamento  per  la
concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici
del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale
14 ottobre 2016, n. 15  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres», nel testo allegato  al
presente  provvedimento   di   cui   costituisce   parte   integrante
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA