(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio 2019) IL PRESIDENTE Visto l'art. 19, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversita', del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche» che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici, con sede in Regione, per la realizzazione delle attivita' speleologiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera n) della legge regionale n. 15/2016 e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature; Visto l'art. 14 che istituisce l'Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici con sede in Regione ed individua i criteri minimi che devono possedere le associazioni e gruppi speleologici per beneficiare del contributo; Preso atto del proprio decreto 30 giugno 2017, n. 0149/Pres. con cui e' stato emanato il «Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15»; Ritenuto di semplificare le procedure amministrative di concessione dei contributi con nuove tempistiche e scadenze per migliorare sia l'azione amministrativa che le incombenze da parte degli utenti; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2474 del 21 dicembre 2018; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA