(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 gennaio 2019) IL PRESIDENTE Vista legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) e successive modifiche ed integrazioni; Viste in particolare le disposizioni della citata legge regionale 7/2002, recate: dall'articolo 5, comma 1, che istituisce il «Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati», destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge stessa e al sostegno dell'attivita' istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi del successivo articolo 10; dall'articolo 5, comma 2, lettera a), che demanda alla legge finanziaria regionale di determinare annualmente lo stanziamento del Fondo suindicato e la sua ripartizione in piu' quote, una delle quali e' riservata al sostegno dei progetti di attivita' degli enti, associazioni e istituzioni suddetti; dall'articolo 6, commi 1 e 2, i quali stabiliscono che l'Amministrazione regionale provveda al riparto della quota del Fondo riservata al sostegno di tali progetti di attivita' mediante la concessione di contributi annui a favore degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti, sulla base di un regolamento da approvare con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, e che detto regolamento definisca i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di soggetti, gli obiettivi, i termini e le modalita' per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi stessi, le spese ammissibili e, in quest'ambito, la percentuale massima delle spese istituzionali e di funzionamento, nonche' i criteri e le modalita' per la concessione e rendicontazione; dall'articolo 6, comma 4, il quale stabilisce che i suddetti contributi siano concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruita' e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi; Viste inoltre le disposizioni recate dall'articolo 7, commi 35, 36 e 37 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), in base alle quali: la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena, con riferimento a quanto previsto dalla legge 38/2001 e dalla legge regionale 26/2007 in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, l'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) con sede a Cividale del Friuli (Udine) ai fini della conservazione e della tutela presso le comunita' dei corregionali all'estero della propria identita' culturale e linguistica, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati); per le suesposte finalita' l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere annualmente all'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) un contributo, a valere sulla quota destinata al sostegno dei progetti di attivita' di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, nel limite massimo del 10,37 per cento; il contributo suddetto e' concesso all'associazione a seguito della presentazione della domanda con le modalita' indicate nel regolamento di cui all' articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 7/2002; Preso atto del parere favorevole della V Commissione consiliare permanente di data 18 dicembre 2018; Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (nuova va disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attivita' degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo lo della legge medesima» e' ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni; Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2462; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi i e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attivita' degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA