(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni); Visto l'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 13/2004, in base al quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilita' fisica o sensoriale di esercitare l'attivita' professionale; Visto, altresi', l'art. 13-bis, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 13/2004 il quale prevede che la Consulta regionale esprima parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilita'; Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale disabili con la nota prot. n. 233/2018 di data 1° ottobre 2018; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dalla II commissione consiliare permanente con nota prot. n. 13395 del 27 novembre 2018; Visto il testo del «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attivita' professionale ai prestatori di attivita' professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilita' fisica o sensoriale, in attuazione dell'art. 10, comma 2 e dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2322 del 6 dicembre 2018; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attivita' professionale ai prestatori di attivita' professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilita' fisica o sensoriale, in attuazione dell'art. 10, comma 2 e dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato al presente decreto della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA