(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22  aprile  2004,  n.  13  (Interventi  in
materia di professioni); 
  Visto l'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 13/2004, in  base
al quale l'amministrazione regionale e' autorizzata  a  promuovere  e
finanziare  interventi  diretti  a  consentire   alle   persone   con
disabilita'   fisica   o   sensoriale   di   esercitare   l'attivita'
professionale; 
  Visto, altresi', l'art. 13-bis, comma 2,  lettera  d)  della  legge
regionale n. 13/2004 il  quale  prevede  che  la  Consulta  regionale
esprima parere  su  ogni  altro  atto  legislativo  o  amministrativo
relativo all'azione regionale in materia di disabilita'; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Consulta  regionale
disabili con la nota prot. n. 233/2018 di data 1° ottobre 2018; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  all'unanimita'  dalla   II
commissione consiliare permanente con nota  prot.  n.  13395  del  27
novembre 2018; 
  Visto il testo del «Regolamento concernente le misure, i criteri  e
le modalita' per la  concessione  di  contributi  atti  a  consentire
l'esercizio dell'attivita' professionale ai prestatori  di  attivita'
professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilita'  fisica
o sensoriale, in attuazione dell'art. 10,  comma  2  e  dell'art.  12
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di
professioni)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  2322  del  6
dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le
modalita'  per  la  concessione  di  contributi  atti  a   consentire
l'esercizio dell'attivita' professionale ai prestatori  di  attivita'
professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilita'  fisica
o sensoriale, in attuazione dell'art. 10,  comma  2  e  dell'art.  12
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di
professioni)», nel testo allegato al  presente  decreto  della  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA