(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno  49
               - n. 17 - Parte I del 5 dicembre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 19 della legge regionale 25 novembre 2009,  n.  56
  (Norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto  di
  accesso ai documenti amministrativi) 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 56/2009  e
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Con deliberazione della giunta regionale sono  disciplinati
i criteri e le modalita' per  lo  svolgimento  della  conferenza  dei
servizi interna ai fini della formazione della  posizione  univoca  e
vincolante su tutte le decisioni di competenza regionale  da  rendere
in conferenza di servizi simultanea da parte del Rappresentante unico
regionale (RUR), ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  come  individuato  dalla
giunta regionale ai sensi delle disposizioni vigenti. 
  3-ter.  Fatti  salvi  i  casi  in  cui  disposizioni  del   diritto
dell'Unione  europea  o   della   legislazione   statale   richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi, decorsi inutilmente  i  termini
perentori assegnati, la mancata  comunicazione  al  RUR  dei  pareri,
intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,  comunque
denominati, necessari per la formazione  della  posizione  univoca  e
vincolante della regione ai fini  dell'art.  14-ter  della  legge  n.
241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ovvero  dei
relativi atti di dissenso motivato o la mancata  partecipazione  alla
seduta conclusiva della conferenza di servizi, senza  che  sia  stato
espresso alcuno dei  suddetti  atti,  equivalgono  ad  assenso  senza
condizioni,  ferma  restando   la   responsabilita'   amministrativa,
dirigenziale e disciplinare per l'assenso reso ancorche' implicito.».