(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 17 - Parte I del 5 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Con deliberazione della giunta regionale sono disciplinati i criteri e le modalita' per lo svolgimento della conferenza dei servizi interna ai fini della formazione della posizione univoca e vincolante su tutte le decisioni di competenza regionale da rendere in conferenza di servizi simultanea da parte del Rappresentante unico regionale (RUR), ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, come individuato dalla giunta regionale ai sensi delle disposizioni vigenti. 3-ter. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea o della legislazione statale richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, decorsi inutilmente i termini perentori assegnati, la mancata comunicazione al RUR dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la formazione della posizione univoca e vincolante della regione ai fini dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dei relativi atti di dissenso motivato o la mancata partecipazione alla seduta conclusiva della conferenza di servizi, senza che sia stato espresso alcuno dei suddetti atti, equivalgono ad assenso senza condizioni, ferma restando la responsabilita' amministrativa, dirigenziale e disciplinare per l'assenso reso ancorche' implicito.».