(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 3 del 18 gennaio 2019) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante: «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni»; Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante: «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni» come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'art. 4, comma 6; Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20; Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare l'art. 11; Visto l'art. 11, commi 11 e 18, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26; Visto il D.P. Reg. 21 giugno 2012, n. 52, ed in particolare, l'art. 16; Vista la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, recante: «Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali»; Visto il parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione prot. n. 17570/332.04 del 3 agosto 2018/pos. n. 2; Vista la nota prot. 10730 del 9 agosto 2018 del Presidente della Regione di trasmissione dello schema di Regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa con la relativa documentazione; Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa - sezione consultiva n. 281/2018 reso nell'adunanza di sezione in data 11 settembre 2018, con la quale si e' disposta la sospensione della procedura consultiva e la richiesta di ulteriori chiarimenti all'amministrazione; Vista la nota prot. n. 12736 del 28 settembre 2018 del Presidente della Regione con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti, corredati dalla pertinente documentazione; Udito il parere n. 310/2018 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezione con sultiva, reso nell'adunanza di sezione in data 16 ottobre 2018; Ritenuto di dovere recepire integralmente le osservazioni del Consiglio di giustizia amministrativa, fatta eccezione per quella consistente nella suggerita riscrittura dell'art. 2, comma 2, ultimo periodo, con la quale si prevede che al personale degli uffici di diretta collaborazione «sara' riconosciuto un trattamento economico di livello dirigenziale rapportato al contenuto delle funzioni di supporto dell'attivita' politico-istituzionale convenuto». Si ritiene, in particolare, di dovere cassare le parole «di livello dirigenziale», posto che a detto personale puo' anche essere riconosciuto un trattamento economico meno oneroso, corrispondente a quello del comparto non dirigenziale, sempre in ragione delle attivita' convenute, nonche' dei requisiti posseduti; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 446 dell'8 novembre 2018; Emana: il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, che sostituisce il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, disciplina, in attuazione dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'organizzazione, le competenze e la composizione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, nonche' il trattamento economico del personale degli stessi uffici.