(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, concorre con l'Unione europea e lo Stato: a) al miglioramento della competitivita' sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; b) alla valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali; c) al mantenimento, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica; d) alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversita', alle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, nonche' all'energia sostenibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli interventi per l'adattamento ad essi; e) alla preservazione degli habitat e del paesaggio agrario, con particolare riferimento agli elementi che lo caratterizzano; f) al recupero, alla conservazione, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura anche evitando inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate; g) al mantenimento del divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate come stabilito dallo Stato in accordo con le regioni e le province autonome, nell'ambito del quadro normativo europeo; h) al miglioramento della qualita' della vita ed allo sviluppo della diversificazione dell'economia nelle zone rurali, incluse le attivita' commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimita'; i) all'affermazione ed alla crescita della responsabilita' sociale delle imprese, con particolare riferimento alla salvaguardia della dignita' del lavoro; l) ad un'efficace collaborazione e ad un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti appartenenti alle filiere agricole, agroalimentari ed agroindustriali; m) alla tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari; n) al rispetto della lealta' e della trasparenza nelle transazioni commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali; o) allo sviluppo delle attivita' agricole diversificate e multifunzionali, nonche' dell'attivita' polifunzionale commerciale e di servizio di prossimita' per favorire il benessere sociale, fornire servizi alla persona e creare occupazione in agricoltura, in particolare nei settori dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale; p) al contrasto della desertificazione commerciale ed allo sviluppo turistico nelle aree rurali e montane, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le micro imprese dei diversi settori economici operanti all'interno delle filiere produttive; q) alla tutela del territorio rurale, allo sviluppo ed all'efficientamento delle infrastrutture agricole, alla bonifica e all'irrigazione, concorrendo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attivita' di difesa del suolo; r) alla razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli. 2. La Regione, nel perseguire le finalita' di cui al comma 1, definisce ed attua politiche di intervento, conformandosi ai principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e semplificazione e promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera ed al rafforzamento delle reti d'impresa nonche' lo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari. Tali politiche sono definite ed attuate nell'ambito di una leale collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze in materia di agricoltura e sviluppo rurale per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge nonche' con la partecipazione delle parti economiche e sociali. 3. La Regione orienta le politiche di intervento per la protezione dei suoli agricoli finalizzandole al contenimento di consumo di suolo ed alla tutela del paesaggio. 4. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al presente articolo, la Regione interviene tramite gli strumenti di politica agricola comune, statale ed attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge, oltre che con gli strumenti propri degli altri settori economici interessati.