(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione,  concorre
con l'Unione europea e lo Stato: 
    a) al miglioramento della competitivita' sostenibile del  sistema
agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; 
    b)  alla  valorizzazione   dell'impresa   agricola   sostenendola
attraverso investimenti nella ricerca,  nelle  infrastrutture,  nelle
innovazioni tecnologiche e digitali; 
    c) al mantenimento, alla  salvaguardia  ed  allo  sviluppo  delle
produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di  produzione
biologica; 
    d) alla  salvaguardia  ed  al  miglioramento  dell'ambiente,  con
particolare riferimento alla  biodiversita',  alle  risorse  naturali
quali l'acqua, il suolo e l'aria,  nonche'  all'energia  sostenibile,
alla mitigazione dei cambiamenti  climatici  e  agli  interventi  per
l'adattamento ad essi; 
    e) alla preservazione degli habitat e del paesaggio agrario,  con
particolare riferimento agli elementi che lo caratterizzano; 
    f)   al   recupero,   alla   conservazione,   all'uso   ed   alla
valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura anche  evitando
inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate; 
    g)  al  mantenimento  del  divieto  di  coltivazione  di   piante
geneticamente modificate come stabilito dallo Stato in accordo con le
regioni e le province  autonome,  nell'ambito  del  quadro  normativo
europeo; 
    h) al miglioramento della qualita' della vita  ed  allo  sviluppo
della diversificazione dell'economia nelle zone  rurali,  incluse  le
attivita' commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di
prossimita'; 
    i)  all'affermazione  ed  alla  crescita  della   responsabilita'
sociale delle imprese, con particolare riferimento alla  salvaguardia
della dignita' del lavoro; 
    l) ad un'efficace collaborazione e ad un'equa  distribuzione  del
valore aggiunto tra i soggetti appartenenti  alle  filiere  agricole,
agroalimentari ed agroindustriali; 
    m) alla tutela dei diritti fondamentali  dei  consumatori  e  dei
produttori con riferimento alla qualita'  dei  prodotti  agricoli  ed
agroalimentari; 
    n)  al  rispetto  della  lealta'  e   della   trasparenza   nelle
transazioni commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali; 
    o)  allo  sviluppo  delle  attivita'  agricole  diversificate   e
multifunzionali, nonche' dell'attivita' polifunzionale commerciale  e
di servizio di prossimita' per favorire il benessere sociale, fornire
servizi  alla  persona  e  creare  occupazione  in  agricoltura,   in
particolare nei settori dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale; 
    p)  al  contrasto  della  desertificazione  commerciale  ed  allo
sviluppo turistico nelle aree rurali e montane, anche  attraverso  il
rafforzamento della collaborazione tra le micro imprese  dei  diversi
settori economici operanti all'interno delle filiere produttive; 
    q)  alla  tutela  del  territorio  rurale,   allo   sviluppo   ed
all'efficientamento delle infrastrutture agricole,  alla  bonifica  e
all'irrigazione, concorrendo alla conservazione e valorizzazione  del
patrimonio idrico in forma integrata con le attivita' di  difesa  del
suolo; 
    r) alla razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli. 
  2. La Regione, nel perseguire le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
definisce ed attua politiche di intervento, conformandosi ai principi
di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e semplificazione  e
promuovendo lo sviluppo degli strumenti  integrati,  con  particolare
riferimento all'integrazione di filiera  ed  al  rafforzamento  delle
reti d'impresa nonche' lo sviluppo di strumenti  per  la  regolazione
dei mercati agricoli e agroalimentari. Tali politiche  sono  definite
ed attuate nell'ambito di una leale  collaborazione  tra  i  soggetti
pubblici con competenze in materia di agricoltura e  sviluppo  rurale
per il raggiungimento degli obiettivi della  presente  legge  nonche'
con la partecipazione delle parti economiche e sociali. 
  3. La Regione orienta le politiche di intervento per la  protezione
dei suoli agricoli finalizzandole al contenimento di consumo di suolo
ed alla tutela del paesaggio. 
  4. Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  al  presente
articolo, la Regione interviene tramite  gli  strumenti  di  politica
agricola comune, statale ed attraverso gli strumenti  previsti  dalla
presente legge, oltre  che  con  gli  strumenti  propri  degli  altri
settori economici interessati.