(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61  del
                         28 dicembre 2018). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento
per realizzare l'impianto di dissalazione nel Comune  di  Capoliveri,
localita' Piano di Mola,  Isola  d'Elba,  e  assicurarne  l'integrale
copertura finanziaria  e'  necessario  prevedere  il  cofinanziamento
della Regione; 
    2. E' necessario rafforzare le politiche  regionali  di  sostegno
agli  investimenti  del  settore  sciistico  toscano  a   favore   di
interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli
impianti  di  risalita,  collocati  nelle  aree  vocate  agli   sport
invernali d'interesse locale; 
    3.  E'  opportuno  prevedere  il  finanziamento  di  progetti  di
sperimentazione realizzati dai  comuni  finalizzati  a  riqualificare
spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione  commerciale
e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado; 
    4. E' necessario prevedere da parte  della  Regione  un  sostegno
finanziario ai comuni, finalizzato all'implementazione delle mappe di
pericolosita'  da  alluvione  e   rischio   di   alluvioni   con   la
determinazione del battente; 
    5. Il  triennio  2016-2018  ha  visto  l'attuazione  della  legge
regionale  28  dicembre  2015,  n.  82  (Disposizioni  di   carattere
finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016)  che
istituiva  un  contributo  economico  annuale  pari  a  700,00   euro
finalizzato a sostenere le famiglie in una situazione di  difficolta'
motivata dalla presenza di un  figlio  minore  disabile  grave.  Tale
contributo ha dato continuita' ad un  intervento  gia'  presente  nel
triennio  2013-2015.  Si  intende  riproporre  l'intervento  per   un
ulteriore triennio  al  fine  di  attenuare  il  disagio  sociale  ed
economico in cui si trovano le famiglie beneficiarie; 
    6. E' necessario consentire all'Autorita' Portuale  regionale  di
procedere all'inquadramento  di  personale,  ricorrendo  all'istituto
della mobilita' di cui all'art. 1, comma 47, della legge 30  dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato «legge  finanziaria  2005),  entro  i  limiti
assunzionali  e  i  tetti  di  spesa  gia'   definiti   dalla   Corte
costituzionale  con  sentenza  n.  1/2018,  in  coerenza  con  quanto
previsto all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), come ulteriormente declinato  nelle
linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del
personale adottate con decreto dell'8 maggio  2018  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica; 
    7.  E'  opportuno  procedere  all'elaborazione  dei  progetti  di
fattibilita'  tecnico-economica,   definitivi   ed   esecutivi,   per
interventi da realizzare sulla viabilita'  regionale  previsti  dagli
atti di programmazione regionale; 
    8. Al fine di riqualificare e mettere in sicurezza la  viabilita'
di accesso all'area demaniale del Pratomagno, e' necessario prevedere
contributi straordinari agli enti competenti; 
    9.  E'  opportuno  proseguire  con  l'erogazione  di   contributi
straordinari nell'azione di supporto ai comuni con minore popolazione
e  con  minore  possibilita'  di  intervento  per   fronteggiare   le
principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale; 
    10.  E'  necessario  procedere   all'erogazione   di   contributi
straordinari ad ANAS, da affiancare ai finanziamenti statali, al fine
di realizzare il ponte di Fibbiana sul fiume  Arno  tra  Montelupo  e
Capraia e Limite; 
    11. E' opportuno erogare un contributo straordinario al Comune di
Minucciano per l'implementazione degli  itinerari  ciclopedonali  del
lago di Gramolazzo; 
    12. E' necessario  prevedere  uno  stanziamento  aggiuntivo  alle
risorse gia' previste con l'art. 33 della legge regionale 29 dicembre
2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) per la  realizzazione
dello scavalco ferroviario di collegamento tra il porto di Livorno  e
l'Interporto A. Vespucci; 
    13. E'  necessario  prevedere  un  contributo  straordinario  per
interventi sul sistema viario di Pisa, da affiancare ai finanziamenti
statali, per i quali la Regione contribuisce  alla  progettazione  ai
sensi dell'art. 26-quaterdecies della  legge  regionale  28  dicembre
2015, n. 82 (Disposizioni di carattere  finanziario.  Collegato  alla
legge di stabilita' per l'anno 2016); 
    14. E' opportuno contribuire al  finanziamento  del  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica della nuova viabilita' di collegamento
dalla variante Aurelia verso il porto nel Comune di Viareggio; 
    15.  E'  opportuno  destinare  la  somma  di   300.000,00   euro,
riconosciuti alla Regione Toscana quale  parte  civile  a  titolo  di
risarcimento del danno  nella  causa  per  il  disastro  della  Costa
Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la  ristrutturazione  di
alcune strutture nel territorio; 
    16.  E'  opportuno  sostenere  la  redazione   di   un   progetto
sperimentale multimisura per la rivitalizzazione dei  centri  minori,
con l'obiettivo di una riqualificazione urbana ed ambientale, secondo
i principi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65  (Norme  per
il Governo del territorio) e  del  Piano  di  indirizzo  territoriale
(PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con  deliberazione
del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37; 
    17.  E'  opportuno  sostenere  la  redazione  di  due  studi   di
fattibilita'  per  la  realizzazione  di  altrettanti   progetti   di
paesaggio volti a  dare  attuazione  al  PIT  con  valenza  di  piano
paesaggistico regionale,  cosi'  come  indicato  dall'art.  34  della
disciplina di piano approvato con del c.r.  37/2015.  I  progetti  di
paesaggio rispondono all'obiettivo di  valorizzare  e  coniugare  gli
aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali  ed  ambientali  dei
territori interessati; 
    18. In considerazione della crisi socio-economica che  attraversa
da  alcuni  anni  i  territori  della  montagna,  e  in   particolare
dell'Amiata, e' opportuno stanziare risorse  finanziarie  finalizzate
al  cofinanziamento  di   interventi   infrastrutturali   capaci   di
migliorare la fruizione e l'accessibilita' turistica del territorio; 
    19. Al  fine  di  garantire  l'adeguamento  della  viabilita'  di
accesso ad  una  nuova  area  scolastica  nel  Comune  di  Calci,  e'
necessario erogare un contributo straordinario al Comune di Calci per
interventi di adeguamento del sistema della viabilita' di accesso  al
nuovo sito scolastico e di realizzazione di una rotatoria, anche  con
le  necessarie  modifiche   sul   tracciato   dell'esistente   strada
provinciale; 
    20. Al fine di concorrere  al  superamento  della  situazione  di
emergenza conseguente al vasto incendio boschivo nella zona dei Monti
Pisani nel Comune di Calci in Provincia di Pisa che si e'  verificato
il  24  settembre  2018,  e'   necessario   erogare   un   contributo
straordinario al Comune di Calci; 
    21. E' opportuno favorire l'accesso al  credito  da  parte  delle
micro, piccole e medie imprese, aventi sede legale o unita' operative
in  Toscana,  per  la  realizzazione  di   investimenti   produttivi,
costituendo a tal fine  un  fondo  di  garanzia  denominato  Garanzia
Toscana. 
    22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Dissalatore dell'Elba 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata a  destinare,  nell'arco  del
triennio 2019-2021, la  complessiva  somma  di  curo  2.500.000,00  a
titolo di concorso alle spese per la  realizzazione  di  un  impianto
dissalatore nel Comune di Capoliveri, localita' Piano di Mola, previa
sottoscrizione di un accordo di programma  fra  la  Regione  Toscana,
l'Autorita' Idrica Toscana di cui alla legge  regionale  28  dicembre
2011, n.  69  (Istituzione  dell'autorita'  idrica  toscana  e  delle
autorita' per il servizio di gestione integrata dei  rifiuti  urbani.
Modifiche alle leggi  regionali  numeri  25/1998,  61/2007,  20/2006,
30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), i comuni  di  Campo  nell'Elba,
Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro,  Portoferraio  e
Rio, finalizzato a garantire  l'autonomia  idrica  dell'Isola  d'Elba
mediante la realizzazione di interventi, con relativo cronoprogramma,
destinati all'approvvigionamento potabile  della  stessa  di  seguito
denominato «Accordo per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba»; 
  2. L'Accordo per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba e'  stipulato
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, a seguito dell'acquisizione da parte del  Tavolo  dei
sottoscrittori della scheda-intervento che, nell'ambito  dell'accordo
di programma quadro «Tutela delle acque e  gestione  integrata  delle
risorse idriche - IV atto integrativo»,  autorizza  la  realizzazione
dell'impianto dissalatore di cui al comma 1; 
  3. Agli oneri  per  l'attuazione  del  presente  articolo,  pari  a
complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte, rispettivamente per euro
1.000.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00  per  l'anno  2020  e
euro 500.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della  Missione
9 «Sviluppo sostenibile e tutela  del  territorio  e  dell'ambiente»,
Programma 06 «Tutela e valorizzazione delle risorse idriche»,  Titolo
2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021.