(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 28 dicembre 2018). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento per realizzare l'impianto di dissalazione nel Comune di Capoliveri, localita' Piano di Mola, Isola d'Elba, e assicurarne l'integrale copertura finanziaria e' necessario prevedere il cofinanziamento della Regione; 2. E' necessario rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita, collocati nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale; 3. E' opportuno prevedere il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati dai comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado; 4. E' necessario prevedere da parte della Regione un sostegno finanziario ai comuni, finalizzato all'implementazione delle mappe di pericolosita' da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente; 5. Il triennio 2016-2018 ha visto l'attuazione della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016) che istituiva un contributo economico annuale pari a 700,00 euro finalizzato a sostenere le famiglie in una situazione di difficolta' motivata dalla presenza di un figlio minore disabile grave. Tale contributo ha dato continuita' ad un intervento gia' presente nel triennio 2013-2015. Si intende riproporre l'intervento per un ulteriore triennio al fine di attenuare il disagio sociale ed economico in cui si trovano le famiglie beneficiarie; 6. E' necessario consentire all'Autorita' Portuale regionale di procedere all'inquadramento di personale, ricorrendo all'istituto della mobilita' di cui all'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2005), entro i limiti assunzionali e i tetti di spesa gia' definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1/2018, in coerenza con quanto previsto all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come ulteriormente declinato nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale adottate con decreto dell'8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica; 7. E' opportuno procedere all'elaborazione dei progetti di fattibilita' tecnico-economica, definitivi ed esecutivi, per interventi da realizzare sulla viabilita' regionale previsti dagli atti di programmazione regionale; 8. Al fine di riqualificare e mettere in sicurezza la viabilita' di accesso all'area demaniale del Pratomagno, e' necessario prevedere contributi straordinari agli enti competenti; 9. E' opportuno proseguire con l'erogazione di contributi straordinari nell'azione di supporto ai comuni con minore popolazione e con minore possibilita' di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale; 10. E' necessario procedere all'erogazione di contributi straordinari ad ANAS, da affiancare ai finanziamenti statali, al fine di realizzare il ponte di Fibbiana sul fiume Arno tra Montelupo e Capraia e Limite; 11. E' opportuno erogare un contributo straordinario al Comune di Minucciano per l'implementazione degli itinerari ciclopedonali del lago di Gramolazzo; 12. E' necessario prevedere uno stanziamento aggiuntivo alle risorse gia' previste con l'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) per la realizzazione dello scavalco ferroviario di collegamento tra il porto di Livorno e l'Interporto A. Vespucci; 13. E' necessario prevedere un contributo straordinario per interventi sul sistema viario di Pisa, da affiancare ai finanziamenti statali, per i quali la Regione contribuisce alla progettazione ai sensi dell'art. 26-quaterdecies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016); 14. E' opportuno contribuire al finanziamento del progetto di fattibilita' tecnico-economica della nuova viabilita' di collegamento dalla variante Aurelia verso il porto nel Comune di Viareggio; 15. E' opportuno destinare la somma di 300.000,00 euro, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio; 16. E' opportuno sostenere la redazione di un progetto sperimentale multimisura per la rivitalizzazione dei centri minori, con l'obiettivo di una riqualificazione urbana ed ambientale, secondo i principi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37; 17. E' opportuno sostenere la redazione di due studi di fattibilita' per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al PIT con valenza di piano paesaggistico regionale, cosi' come indicato dall'art. 34 della disciplina di piano approvato con del c.r. 37/2015. I progetti di paesaggio rispondono all'obiettivo di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati; 18. In considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della montagna, e in particolare dell'Amiata, e' opportuno stanziare risorse finanziarie finalizzate al cofinanziamento di interventi infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l'accessibilita' turistica del territorio; 19. Al fine di garantire l'adeguamento della viabilita' di accesso ad una nuova area scolastica nel Comune di Calci, e' necessario erogare un contributo straordinario al Comune di Calci per interventi di adeguamento del sistema della viabilita' di accesso al nuovo sito scolastico e di realizzazione di una rotatoria, anche con le necessarie modifiche sul tracciato dell'esistente strada provinciale; 20. Al fine di concorrere al superamento della situazione di emergenza conseguente al vasto incendio boschivo nella zona dei Monti Pisani nel Comune di Calci in Provincia di Pisa che si e' verificato il 24 settembre 2018, e' necessario erogare un contributo straordinario al Comune di Calci; 21. E' opportuno favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese, aventi sede legale o unita' operative in Toscana, per la realizzazione di investimenti produttivi, costituendo a tal fine un fondo di garanzia denominato Garanzia Toscana. 22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Dissalatore dell'Elba 1. La Giunta regionale e' autorizzata a destinare, nell'arco del triennio 2019-2021, la complessiva somma di curo 2.500.000,00 a titolo di concorso alle spese per la realizzazione di un impianto dissalatore nel Comune di Capoliveri, localita' Piano di Mola, previa sottoscrizione di un accordo di programma fra la Regione Toscana, l'Autorita' Idrica Toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali numeri 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio, finalizzato a garantire l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba mediante la realizzazione di interventi, con relativo cronoprogramma, destinati all'approvvigionamento potabile della stessa di seguito denominato «Accordo per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba»; 2. L'Accordo per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba e' stipulato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell'acquisizione da parte del Tavolo dei sottoscrittori della scheda-intervento che, nell'ambito dell'accordo di programma quadro «Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - IV atto integrativo», autorizza la realizzazione dell'impianto dissalatore di cui al comma 1; 3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte, rispettivamente per euro 1.000.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 e euro 500.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 06 «Tutela e valorizzazione delle risorse idriche», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021.