(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 61 del 28 dicembre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della Regione); 
  Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n.  24  (Misure  urgenti  e
straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente); 
  Vista la legge regionale 25 giugno  2009,  n.  32  (Interventi  per
combattere  la  poverta'  ed  il  disagio   sociale   attraverso   la
redistribuzione delle eccedenze alimentari); 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia  di
qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); 
  Vista la  legge  regionale  28  maggio  2012,  n.  23  (Istituzione
dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale  n.
88/1998 e legge regionale n. 1/2005); 
  Vista la legge regionale 23 luglio  2012,  n.  40  (Disciplina  del
collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista  la  legge  regionale  4  ottobre  2016,  n.  68  (Interventi
normativi  relativi  alla  seconda  variazione  al   bilancio   2016.
Modifiche alle leggi regionali 42/1998,  32/2002,  21/2010,  66/2011,
77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015); 
  Vista  la  legge  regionale  1°  agosto  2017,  n.  40  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009,  55/2011,
77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Vista la legge regionale 27  dicembre  2017,  n.  79  (Bilancio  di
previsione finanziario 2018-2020); 
  Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n.  28  (Agenzia  regionale
toscana per l'impiego  «ARTI».  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro); 
  Vista  la  legge  regionale  20  luglio  2018,  n.  37  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2018-2020); 
  Visto il parere favorevole dal  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 10 dicembre 2018; 
  Visto  il  parere  favorevole  dalla  Conferenza  permanente  delle
autonomie sociali espresso nella seduta del 10 dicembre 2018; 
  Visto  il  parere  favorevole  dalla  Commissione  regionale   pari
opportunita' espresso nella seduta del 10 dicembre 2018; 
  Considerato quanto segue: 
  Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata): 
    1. E' opportuno introdurre alcuni elementi di razionalizzazione e
di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta  regionale
sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio  indisponibile
dello Stato. Si riunificano  nell'ambito  della  legge  regionale  n.
2/1971 le norme in materia, attualmente contenute in  una  pluralita'
di fonti e, in particolare, nell'art. 17, commi 1 e  2,  della  legge
regionale n. 68/2016 che, relativamente all'imposta  regionale  sulle
concessioni del demanio idrico e delle relative aree,  nonche'  sulle
concessioni di derivazione di  acque  pubbliche  di  cui  alla  legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia  di  difesa  del
suolo, tutela delle risorse idriche e  tutela  della  costa  e  degli
abitati   costieri),    stabilisce    le    aliquote    dell'imposta,
rispettivamente nella misura del 50 e del 10 per cento del canone  di
concessione, a decorrere dal 1°  gennaio  2016;  nell'art.  11  della
legge regionale n. 77/2012 che stabilisce al 300 per cento del canone
di concessione l'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  concessioni
statali per l'occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche,
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e nell'art. 12 della legge  regionale
n. 77/2012 che, relativamente alle concessioni di  beni  del  demanio
marittimo, stabilisce l'aliquota del 25 per cento a decorrere dal  1°
gennaio 2013; 
    2. Al fine di contenere il livello  complessivo  della  pressione
tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla legge regionale
l l  novembre  2016,  n.  77  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
concessioni del demanio idrico), e gli equilibri generali di  finanza
pubblica, e' necessario prorogare la sospensione  dell'imposta  sulle
concessioni  statali  dei  beni  del   demanio   e   del   patrimonio
indisponibile dello Stato di cui all'art. 17, comma  1,  lettera  a),
della legge regionale n. 68/2016 anche per gli anni 2019 e 2020; 
  Per  quanto  concerne  il  capo  II  (Disposizioni   di   carattere
finanziario): 
    3. Ad una rinnovata valutazione rispetto a quanto disposto con la
legge  regionale  27  dicembre  2016,  n.  91   (Misure   urgenti   e
straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione
del  patrimonio  edilizio  esistente.  Proroga  del  termine  per  la
presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla  legge  regionale
n. 24/2009. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014  e  misure  per
accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti
locali), tenuto conto dell'evoluzione della disciplina inerente  alle
disposizioni transitorie di cui  alla  legge  regionale  10  novembre
2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), si rende opportuno
stabilire il differimento al 31 dicembre 2020 del termine  entro  cui
rendere applicabili le  misure  previste  nella  legge  regionale  n.
24/2009; 
    4. E' necessario garantire la concreta realizzazione della  nuova
programmazione triennale di cui all'art. 3 della legge  regionale  n.
32/2009 in tema di contrasto alla poverta'  attraverso  le  eccedenze
alimentari e il progetto «Spesa per tutti»; 
    5. E' opportuno modificare  gli  articoli  di  legge  recanti  la
disciplina  delle  indennita'  rispettivamente  del  gruppo   tecnico
regionale di verifica di cui all'art. 40-ter della legge regionale n.
51/09 e del gruppo tecnico regionale di valutazione di  cui  all'art.
42 della medesima legge regionale, con particolare  riferimento  alla
necessita' di specificare la disciplina inerente alla  corresponsione
dell'indennita' di presenza dei componenti; 
    6. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Autorita'  portuale  regionale,  e'  necessario   prevedere   la
sostituzione, in caso di assenza temporanea, del Segretario generale; 
    7. E' opportuno individuare nel Collegio dei revisori  dei  conti
della Regione Toscana l'organo di controllo interno per la  relazione
sui  conti  giudiziali  degli  agenti  contabili  della  Regione,  in
conformita' al parere della Corte  dei  conti  2/2018,  con  relativo
adeguamento dell'indennita'; 
    8. E' necessario disporre per la cessazione degli specifici fondi
costituiti a norma dell'art. 9, comma 7,  della  legge  regionale  n.
22/2015, in  attuazione  delle  disposizioni  di  legge  statali  nel
frattempo intervenute; 
    9. E' necessario dare attuazione a quanto previsto  dall'art.  3,
comma 1, lettera d bis), della legge regionale n. 23/2012; 
    10. E' necessario reintegrare le dotazioni finanziarie di  alcuni
interventi in materia di viabilita', ove occorra anche riprogrammando
risorse diminuite in variazione nell'annualita' 2018; 
    11. E' opportuno finanziare, anche per l'anno 2021,  il  supporto
all'attivita' di vigilanza sul territorio pratese di cui  all'art.  1
della legge regionale n. 77/2017; 
    12.  E'  opportuno  finanziare,  anche  per  l'anno   2021,   gli
interventi di manutenzione della via Francigena autorizzati dall'art.
6 della legge regionale n. 77/2017; 
    13.  E'  necessario  ribadire  l'interesse  della  Regione   alla
realizzazione  di  interventi   contro   la   violenza   di   genere,
finanziandoli per il triennio di riferimento del  nuovo  bilancio  di
previsione; 
    14.  E'  opportuno  proseguire  il  finanziamento  di  interventi
strutturali correttivi  e  di  adeguamento  dei  tratti  coperti  che
rimuovano o, almeno,  riducano  il  rischio  idraulico  garantendo  o
ripristinando la funzionalita' idraulica dei tratti dei corsi d'acqua
interessati; 
    15. E' opportuno definire ulteriormente i possibili contenuti dei
rapporti dell'Agenzia regionale  toscana  per  l'impiego  (ARTI)  con
comuni, province e Citta' Metropolitana di Firenze, per  la  gestione
delle sedi del mercato del lavoro di proprieta'  degli  enti  locali,
soprattutto  al  fine  di  innalzare  il  livello  manutentivo  degli
immobili allo standard delle altre sedi regionali, tenuto conto della
messa a disposizione gratuita degli  immobili  da  parte  degli  enti
proprietari; 
    16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Imposta regionale sulle concessioni statali. 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30  dicembre  1971,
n. 2 (Istituzione dei tributi propri della  Regione),  e'  sostituito
dal seguente: 
  «2. L'imposta regionale sulle  concessioni  statali  dei  beni  del
demanio e del patrimonio indisponibile e' commisurata: 
    a) relativamente alle concessioni di beni del  demanio  idrico  e
delle relative aree di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  n),  della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia  di  difesa
del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e  degli
abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione; 
    b)  relativamente  alle  concessioni  di  derivazioni  di   acque
pubbliche di cui all'art.  10,  comma  1,  lettera  d),  della  legge
regionale n. 80/2015, al 10 per cento del canone di concessione; 
    c) relativamente alle concessioni di beni del demanio  marittimo,
al 25 per cento del  canone  statale  di  concessione  e  del  canone
assunto a base di calcolo degli indennizzi  di  cui  all'art.  8  del
decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.   400   (Disposizioni   per   la
determinazione  dei   canoni   relativi   a   concessioni   demaniali
marittime), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre
1993, n. 494; 
    d) relativamente alle concessioni per l'occupazione  e  l'uso  di
risorse minerarie e geotermiche, al  300  per  cento  del  canone  di
concessione.». 
  2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale  n.  2/1971,
dopo  la  parola:  «rilasciate»  sono  inserite   le   seguenti:   «o
rinnovate».