(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 28 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione); Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la poverta' ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari); Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005); Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016); Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015); Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017); Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020); Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego «ARTI». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro); Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020); Visto il parere favorevole dal Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2018; Visto il parere favorevole dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 10 dicembre 2018; Visto il parere favorevole dalla Commissione regionale pari opportunita' espresso nella seduta del 10 dicembre 2018; Considerato quanto segue: Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata): 1. E' opportuno introdurre alcuni elementi di razionalizzazione e di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Si riunificano nell'ambito della legge regionale n. 2/1971 le norme in materia, attualmente contenute in una pluralita' di fonti e, in particolare, nell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 68/2016 che, relativamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico e delle relative aree, nonche' sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), stabilisce le aliquote dell'imposta, rispettivamente nella misura del 50 e del 10 per cento del canone di concessione, a decorrere dal 1° gennaio 2016; nell'art. 11 della legge regionale n. 77/2012 che stabilisce al 300 per cento del canone di concessione l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e nell'art. 12 della legge regionale n. 77/2012 che, relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, stabilisce l'aliquota del 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013; 2. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla legge regionale l l novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), e gli equilibri generali di finanza pubblica, e' necessario prorogare la sospensione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 68/2016 anche per gli anni 2019 e 2020; Per quanto concerne il capo II (Disposizioni di carattere finanziario): 3. Ad una rinnovata valutazione rispetto a quanto disposto con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla legge regionale n. 24/2009. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), tenuto conto dell'evoluzione della disciplina inerente alle disposizioni transitorie di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), si rende opportuno stabilire il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro cui rendere applicabili le misure previste nella legge regionale n. 24/2009; 4. E' necessario garantire la concreta realizzazione della nuova programmazione triennale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 32/2009 in tema di contrasto alla poverta' attraverso le eccedenze alimentari e il progetto «Spesa per tutti»; 5. E' opportuno modificare gli articoli di legge recanti la disciplina delle indennita' rispettivamente del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'art. 40-ter della legge regionale n. 51/09 e del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 42 della medesima legge regionale, con particolare riferimento alla necessita' di specificare la disciplina inerente alla corresponsione dell'indennita' di presenza dei componenti; 6. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorita' portuale regionale, e' necessario prevedere la sostituzione, in caso di assenza temporanea, del Segretario generale; 7. E' opportuno individuare nel Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana l'organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione, in conformita' al parere della Corte dei conti 2/2018, con relativo adeguamento dell'indennita'; 8. E' necessario disporre per la cessazione degli specifici fondi costituiti a norma dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 22/2015, in attuazione delle disposizioni di legge statali nel frattempo intervenute; 9. E' necessario dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale n. 23/2012; 10. E' necessario reintegrare le dotazioni finanziarie di alcuni interventi in materia di viabilita', ove occorra anche riprogrammando risorse diminuite in variazione nell'annualita' 2018; 11. E' opportuno finanziare, anche per l'anno 2021, il supporto all'attivita' di vigilanza sul territorio pratese di cui all'art. 1 della legge regionale n. 77/2017; 12. E' opportuno finanziare, anche per l'anno 2021, gli interventi di manutenzione della via Francigena autorizzati dall'art. 6 della legge regionale n. 77/2017; 13. E' necessario ribadire l'interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione; 14. E' opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano o, almeno, riducano il rischio idraulico garantendo o ripristinando la funzionalita' idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati; 15. E' opportuno definire ulteriormente i possibili contenuti dei rapporti dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) con comuni, province e Citta' Metropolitana di Firenze, per la gestione delle sedi del mercato del lavoro di proprieta' degli enti locali, soprattutto al fine di innalzare il livello manutentivo degli immobili allo standard delle altre sedi regionali, tenuto conto della messa a disposizione gratuita degli immobili da parte degli enti proprietari; 16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e' sostituito dal seguente: «2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e' commisurata: a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione; b) relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 80/2015, al 10 per cento del canone di concessione; c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494; d) relativamente alle concessioni per l'occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione.». 2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1971, dopo la parola: «rilasciate» sono inserite le seguenti: «o rinnovate».