(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 3
                            gennaio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto; 
  Vista la legge 13 agosto  1980,  n.  466  (Speciali  elargizioni  a
favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e  di
azioni terroristiche); 
  Vista la legge 20 ottobre  1990,  n.  302  (Norme  a  favore  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata); 
  Vista la legge 23 novembre 1998, n.  407  (Nuove  norme  in  favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata); 
  Vista la legge regionale 20 novembre  2006,  n.  55  (Interventi  a
favore  delle   vittime   del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. L'esperienza maturata nell'applicazione della legge regionale n.
55/2006 rende altamente opportuna una revisione  delle  tipologie  di
contributo concedibile, anche in relazione all'esigenza di  garantire
una maggiore equita' nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina; 
  2. L'esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una
soglia  reddituale  parametrata   all'indicatore   della   situazione
economica equivalente (ISEE), cui condizionare la corresponsione e la
misura percentuale  dei  contributi  erogati  ai  sensi  della  legge
regionale n. 55/2006; 
  3. L'attuale previsione di un contributo a compensazione di  quanto
corrisposto a titolo di imposta municipale sulla prima  casa  risulta
non piu' congrua, in considerazione del fatto  che  tale  imposta  e'
attualmente corrisposta solo per la proprieta' di immobili di  lusso,
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
  4. E' opportuna la previsione di una norma transitoria,  diretta  a
regolare l'istruttoria  delle  domande  di  contributo  pervenute  al
momento dell'entrata in vigore della presente legge. 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Destinatari dei benefici. 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 55/2006 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  20  novembre  2006,  n.  55
(Interventi  a  favore  delle  vittime   del   terrorismo   e   della
criminalita' organizzata), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2  (Destinatari dei benefici) - 1. I benefici regionali  sono
corrisposti a coloro che hanno riportato un'invalidita' permanente  e
ai superstiti delle vittime e che siano stati  riconosciuti  tali  ai
fini della concessione della speciale elargizione di cui  alla  legge
13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore  di  dipendenti
pubblici  e  di  cittadini   vittime   del   dovere   e   di   azioni
terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302  (Norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'  organizzata)  ed
alla legge 23 novembre 1998, n. 407  (Nuove  norme  in  favore  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), purche'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
    a) residenza in Toscana al momento del  verificarsi  dell'evento,
per coloro che hanno riportato  l'invalidita'  permanente  o  per  le
vittime; 
    b) accadimento dell'evento,  da  cui  e'  derivata  l'invalidita'
permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana. 
  2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati  ai  soggetti
di cui al comma 1 nella  seguente  misura  percentuale,  rispetto  al
contributo concedibile sulla base delle disposizioni del  regolamento
di cui all'art. 4, in  relazione  all'individuazione  delle  seguenti
soglie dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): 
    a)  valore  ISEE  inferiore   ad   euro   20.000,00:   contributo
concedibile nella misura del 100 per cento; 
    b) valore ISEE compreso tra euro  20.000,01  ed  euro  25.000,00:
contributo concebile nella misura dell'80 per cento; 
    c) valore ISEE compreso tra euro  25.000,01  ed  euro  30.000,00:
contributo concedibile nella misura del 70 per cento; 
    d) valore ISEE compreso tra euro  30.000,01  ed  euro  35.000,00:
contributo concedibile nella misura del 60 per cento; 
    e) valore ISEE compreso tra euro  35.000,01  ed  euro  40.000,00:
contributo concedibile nella misura del 50 per cento; 
    f) valore ISEE compreso tra euro  40.000,01  ed  euro  45.000,00:
contributo concedibile nella misura del 40 per cento; 
    g) valore ISEE compreso tra euro  45.000,01  ed  euro  50.000,00:
contributo concedibile nella misura del 30 per cento; 
    h) valore ISEE compreso tra euro  50.000,01  ed  euro  55.000,00:
contributo concedibile nella misura del 20 per cento; 
    i) valore ISEE compreso tra euro  55.000,01  ed  euro  60.000,00:
contributo concedibile nella misura del 10 per cento; 
    l) valore ISEE compreso tra euro  60.000,01  ed  euro  70.000,00:
contributo concedibile nella misura del 5 per cento; 
    m) valore  ISEE  superiore  ad  euro  70.000,01:  contributo  non
concedibile.