(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 9 gennaio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Considerato quanto segue: 1. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarita' contributiva (DURC), tra l'altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attivita' pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attivita', per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali; 2. La normativa nazionale in materia di regolarita' contributiva e' spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendono necessario acquisire il DURC. Permangono difformita' applicative sull'acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non e' previsto dalla normativa nazionale ed e' quindi necessario stabilire in via generale l'obbligo della relativa verifica; Approva la presente legge: Art. 1 Documento unico di regolarita' contributiva. Sostituzione della rubrica del titolo III della legge regionale n. 40/2009 1. La rubrica del titolo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa) e' sostituita dalla seguente: «Fatturazione elettronica, documento unico di regolarita' contributiva e abolizione di certificati».