(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 9
                            gennaio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico
di  regolarita'  contributiva  (DURC),  tra  l'altro,  per  tutti   i
contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attivita' pubbliche
in convenzione o  concessione,  per  i  lavori  privati  in  edilizia
soggetti al rilascio di permesso di costruire  o  a  denuncia  inizio
attivita', per finanziamenti e sovvenzioni per  la  realizzazione  di
investimenti previsti dalla  normativa  comunitaria  o  da  normative
specifiche, anche regionali; 
  2. La normativa nazionale in materia di regolarita' contributiva e'
spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi  o
particolari motivazioni che rendono  necessario  acquisire  il  DURC.
Permangono difformita'  applicative  sull'acquisizione  del  DURC  in
alcuni casi di contributi regionali per  i  quali  l'obbligo  non  e'
previsto dalla normativa nazionale ed e' quindi necessario  stabilire
in via generale l'obbligo della relativa verifica; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Documento  unico  di  regolarita'  contributiva.  Sostituzione  della
  rubrica del titolo III della legge regionale n. 40/2009 
 
  1. La rubrica del titolo III della legge regionale 23 luglio  2009,
n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la  semplificazione
e la trasparenza dell'attivita' amministrativa) e'  sostituita  dalla
seguente: «Fatturazione elettronica, documento unico  di  regolarita'
contributiva e abolizione di certificati».