(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 dell'11 gennaio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro); Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale); Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»); Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private); Vista la legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002); Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016); Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale); Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo); Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020); Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014); Vista la legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011); Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio); Considerato quanto segue: 1. E' necessario procedere all'inserimento di una nuova disposizione nella legge regionale n. 1/2009 per la declinazione normativa della competenza dirigenziale relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del nuovo sistema di «Data protection» regionale; 2. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8, adeguano la legge regionale n. 4/2008 con la previsione, per il Consiglio regionale, di disposizioni sulla competenza dirigenziale relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del nuovo sistema di Data protection regionale, analogamente a quanto viene disposto per i dirigenti della Giunta regionale; 3. Si adegua, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, la durata degli incarichi dirigenziali a quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in ossequio alla giurisprudenza costituzionale che ha eliminato il meccanismo di spoil system con riferimento agli incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di compiti di gestione, quindi non relativi a posizioni apicali. Gli incarichi dirigenziali dunque non possono avere durata inferiore a tre anni ne' superiore a cinque; 4. E' necessario l'adeguamento della legge regionale n. 1/2009 e della legge regionale n. 4/2008 al nuovo testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che attualmente prevede la cadenza triennale per l'adozione del piano del fabbisogno di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance; 5. E' opportuno dare all'oggetto disciplinato dall'art. 32, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») una piu' corretta collocazione nell'ambito della legge regionale n. 1/2009; 6. Il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico), prevede casi di obbligatorieta' di svolgimento del dibattito pubblico per le opere pubbliche nazionali. La legge regionale n. 46/2013 stabilisce che, anche in alcune fattispecie di opere nazionali, si svolga il dibattito pubblico disciplinato dalla stessa legge regionale n. 46/2013: e' quindi necessario evitare la duplicazione di processi partecipativi su uno stesso oggetto; 7. E' opportuno eliminare dall'ordinamento la legge regionale n. 22/2006, istitutiva della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana, in quanto la stessa e' stata dichiarata estinta nel 2017, essendo divenuto impossibile il raggiungimento dello scopo dell'ente; 8. La legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), prevede che le commissioni di degustazione, cioe' gli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico dei vini a Denominazione di origine protetta (DOP), vengano individuate dai competenti organismi di controllo per le relative Denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e Denominazioni di origine controllata (DOC) e non piu' dalle regioni, secondo le procedure e le modalita' stabilite con un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Tale decreto doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 238/2016 e, quindi, entro l'11 gennaio 2018, ma a oggi non risulta ancora emanato. E' pertanto necessario prorogare la durata in carica delle commissioni di degustazione fino al 31 dicembre 2019; 9. Al fine di adempiere l'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 46/2013) e' necessario abrogare alcune norme della legge regionale n. 10/2010 novellate dalla stessa legge regionale n. 25/2018, che presentano profili di contrasto con la direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e con la normativa statale di recepimento, come recentemente modificata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114). Tale abrogazione e' necessaria per eliminare la previsione di obblighi informativi non pertinenti alla procedura di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA) e di modalita' di espletamento della VIA difformi dal modello procedurale del provvedimento autorizzatorio unico regionale, introdotto dal citato decreto legislativo n. 104/2017; 10. E' necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimita' costituzionale, eliminare la disposizione relativa all'assegnazione al Consorzio per la zona industriale Apuana del contributo straordinario di € 500.000,00 stanziato sull'esercizio di bilancio 2018, per il possibile contrasto con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato ed in particolare con l'art. 108, paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Di conseguenza si modifica l'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015, e si abroga l'art. 3 della legge regionale n. 37/2018. 11. Anche al fine di un efficace completamento del percorso di concertazione sul piano regionale cave (PRC), e' opportuno prorogare il termine per l'adozione del medesimo PRC previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 35/2015; 12. E' opportuno procedere a una serie di adeguamenti (terminologici, di rinvii normativi) alla legge regionale n. 86/2016 in materia di turismo; 13. E' necessario modificare gli articoli 7-bis, 14, 17 e 18 della legge regionale n. 32/2002 per aggiornare i rinvii normativi, contenuti nelle citate disposizioni, ai cambiamenti sopravvenuti nelle discipline relative, rispettivamente, al trattamento dei dati personali, ai percorsi di istruzione e formazione professionale, ai contratti pubblici e agli indicatori di accertamento delle condizioni economiche per l'accesso ad alcune prestazioni; 14. E' opportuno precisare che la previsione, inserita dalla legge regionale 3 luglio 2018, n. 33 (Disposizioni procedurali in materia di viabilita' regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 e all'art. 4 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35), secondo cui la variante acquista efficacia una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, senza la necessita' di ulteriori adempimenti, non intende prescindere dall'accertamento delle condizioni previste dalla vigente normativa ai fini dell'applicazione della VAS, volendosi riferire esclusivamente agli adempimenti connessi all'approvazione della variante che dovra' essere effettuata nel rispetto di tutte le disposizioni in materia ambientale; 15. La legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali nn. 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016) ha operato un vasto adeguamento delle norme regionali in materia di programmazione settoriale per coordinarle con il nuovo assetto degli strumenti di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). A seguito di tale operazione sono rimaste alcune disposizioni da coordinare, e vi si provvede con la presente legge; 16. Si rende opportuno, in seguito alla prima applicazione della norma, prevedere che non sia consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni; 17. In relazione alle strutture regionali del governo clinico e' necessario adeguare il testo dell'art. 43 alle modifiche della legge regionale n. 40/2005 apportate con la legge regionale 24 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); 18. E' necessario colmare una lacuna normativa che si e' venuta a creare con la soppressione dei direttori della programmazione di area vasta, operata dalla legge regionale n. 40/2018; 19. E' opportuno, al fine di rendere piu' agevole la lettura del testo, accorpare all'interno dello stesso art. 49-septies della legge regionale n. 40/2005, dedicato alla struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico (OTGC), le due disposizioni che attribuiscono al dirigente regionale del settore competente in materia di governo clinico il ruolo di segretario delle due articolazioni interne dell'OTGC; 20. E' opportuno integrare l'art. 100 della legge regionale n. 40/2005 al fine di specificare che le aziende sanitarie verso le quali l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) esercita le sue funzioni possono essere tutte quelle ricomprese nel capo I (Aziende sanitarie) del titolo IV (Ordinamento) della medesima legge regionale n. 40/2005; 21. E' necessario equiparare le modalita' di convocazione della conferenza di copianificazione per i piani strutturali intercomunali a quelle previste per i singoli comuni; 22. E' opportuno disciplinare il divieto di rinomina in qualita' di membro della commissione per il paesaggio operante in forma associata per i soggetti gia' precedentemente nominati nelle singoli commissioni comunali del paesaggio, avendo gia' operato per parte del territorio dell'Unione; 23. E' necessario chiarire che la norma transitoria della legge regionale n. 41/2018 intende escludere dall'ambito della sua applicazione i piani attuativi convenzionati e gli interventi gia' convenzionati alla data della sua entrata in vigore; Approva la presente legge: Art. 1 Disposizione finanziaria. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 53/2018 1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011), le parole: «Missione 2» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 20» in entrambe le ricorrenze.