(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  3
                        dell'11 gennaio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112); 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (legge  forestale
della Toscana); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro); 
  Vista  la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4   (Autonomia
dell'assemblea legislativa regionale); 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme  in  materia
di prevenzione e riduzione del rischio sismico); 
  Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia
di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto
ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA»  e  di
autorizzazione unica ambientale «AUA»); 
  Vista  la  legge  regionale  1°  agosto  2011,  n.  35  (Misure  di
accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse
strategico regionale e per la realizzazione di opere private); 
  Vista la legge regionale 4  luglio  2013,  n.  34  (Disciplina  del
sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge
regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed  alla  legge
regionale n. 32/2002); 
  Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46  (Dibattito  pubblico
regionale e promozione della partecipazione alla  elaborazione  delle
politiche regionali e locali); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 25 marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in
materia di cave. Modifiche alla legge regionale  n.  104/1995,  legge
regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale  n.
10/2010 e legge regionale n. 65/2014); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo  unico  del
sistema turistico regionale); 
  Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la
gestione ed il controllo del potenziale viticolo); 
  Vista  la  legge  regionale  20  luglio  2018,  n.  37  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2018 - 2020); 
  Vista la legge regionale 24 luglio 2018,  n.  41  (Disposizioni  in
materia di rischio di alluvioni e di  tutela  dei  corsi  d'acqua  in
attuazione  del  decreto  legislativo  23  febbraio   2010,   n.   49
«Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla  gestione  dei  rischi  di  alluvioni».  Modifiche  alla   legge
regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014); 
  Vista la legge regionale 1° ottobre 2018,  n.  53  (Riapertura  dei
termini per  la  regolarizzazione  agevolata  dell'imposta  regionale
sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del
patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge  regionale
n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla  legge  regionale
n. 69/2011); 
  Vista la legge regionale  23  novembre  2018,  n.  62  (Codice  del
commercio); 
Considerato quanto segue: 
    1.  E'  necessario  procedere  all'inserimento   di   una   nuova
disposizione nella legge regionale  n.  1/2009  per  la  declinazione
normativa della competenza dirigenziale relativa al  trattamento  dei
dati personali nell'ambito del nuovo  sistema  di  «Data  protection»
regionale; 
    2. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8, adeguano la  legge
regionale n. 4/2008 con la previsione, per il Consiglio regionale, di
disposizioni sulla competenza dirigenziale  relativa  al  trattamento
dei dati personali nell'ambito del nuovo sistema di  Data  protection
regionale, analogamente a quanto viene disposto per i dirigenti della
Giunta regionale; 
    3. Si adegua, sia per la Giunta regionale, sia per  il  Consiglio
regionale, la durata degli incarichi dirigenziali a  quanto  previsto
dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche),   in   ossequio   alla   giurisprudenza
costituzionale che ha eliminato il meccanismo  di  spoil  system  con
riferimento agli incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di
compiti di gestione, quindi non relativi  a  posizioni  apicali.  Gli
incarichi dirigenziali dunque non possono avere  durata  inferiore  a
tre anni ne' superiore a cinque; 
    4. E' necessario l'adeguamento della legge regionale n. 1/2009  e
della legge regionale n.  4/2008  al  nuovo  testo  dell'art.  6  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche),  che  attualmente  prevede  la  cadenza   triennale   per
l'adozione del piano del fabbisogno di personale, in coerenza con  la
pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance; 
    5. E' opportuno dare all'oggetto disciplinato dall'art. 32, comma
6, del regolamento emanato con decreto del  Presidente  della  Giunta
regionale 24 marzo 2010, n. 33/R  (Regolamento  di  attuazione  della
legge regionale 8 gennaio 2009, n.  1  «Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  ordinamento  del  personale»)  una  piu'  corretta
collocazione nell'ambito della legge regionale n. 1/2009; 
    6.  Il  regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,  n.  76  (Regolamento  recante
modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere
sottoposte a dibattito pubblico), prevede casi di obbligatorieta'  di
svolgimento del dibattito pubblico per le opere pubbliche  nazionali.
La legge  regionale  n.  46/2013  stabilisce  che,  anche  in  alcune
fattispecie di opere  nazionali,  si  svolga  il  dibattito  pubblico
disciplinato dalla stessa  legge  regionale  n.  46/2013:  e'  quindi
necessario evitare la duplicazione di processi partecipativi  su  uno
stesso oggetto; 
    7. E' opportuno eliminare dall'ordinamento la legge regionale  n.
22/2006, istitutiva della Fondazione del  Consiglio  regionale  della
Toscana, in quanto la stessa e' stata dichiarata  estinta  nel  2017,
essendo divenuto impossibile il raggiungimento dello scopo dell'ente; 
    8. La legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina  organica  della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino),
prevede che le commissioni di degustazione, cioe'  gli  organismi  da
incaricare per  l'esecuzione  dell'esame  organolettico  dei  vini  a
Denominazione di origine  protetta  (DOP),  vengano  individuate  dai
competenti organismi di controllo per le  relative  Denominazioni  di
origine controllata e garantita (DOCG)  e  Denominazioni  di  origine
controllata (DOC) e non piu' dalle regioni, secondo le procedure e le
modalita' stabilite con un  decreto  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Tale  decreto  doveva  essere
adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  stessa
legge regionale n. 238/2016 e, quindi, entro l'11 gennaio 2018, ma  a
oggi non risulta ancora emanato. E' pertanto necessario prorogare  la
durata in  carica  delle  commissioni  di  degustazione  fino  al  31
dicembre 2019; 
    9. Al fine di adempiere l'impegno  assunto  con  il  Governo  per
evitare l'impugnazione della legge regionale 25 maggio  2018,  n.  25
(Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione  del
decreto legislativo 16 giugno 2017,  n.  104.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 46/2013) e' necessario
abrogare alcune norme della  legge  regionale  n.  10/2010  novellate
dalla stessa legge regionale n. 25/2018, che  presentano  profili  di
contrasto con la direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  13   dicembre   2011   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  e
con la normativa statale di recepimento, come recentemente modificata
dal decreto legislativo 16 giugno  2017,  n.  104  (Attuazione  della
direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE,  concernente
la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati   progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1  e  14  della  legge  9
luglio 2015, n. 114). Tale abrogazione e' necessaria per eliminare la
previsione di obblighi informativi non pertinenti alla  procedura  di
assoggettabilita' a valutazione di  impatto  ambientale  (VIA)  e  di
modalita' di espletamento della VIA difformi dal modello  procedurale
del provvedimento  autorizzatorio  unico  regionale,  introdotto  dal
citato decreto legislativo n. 104/2017; 
    10.  E'  necessario,  al  fine  di  evitare  una   pronuncia   di
illegittimita' costituzionale,  eliminare  la  disposizione  relativa
all'assegnazione al Consorzio per  la  zona  industriale  Apuana  del
contributo straordinario di € 500.000,00 stanziato sull'esercizio  di
bilancio 2018, per il possibile contrasto con la  disciplina  europea
relativa agli aiuti di  Stato  ed  in  particolare  con  l'art.  108,
paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957  (Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea) e art. 45, comma  1,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione  dell'Italia  alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea). Di conseguenza si  modifica  l'art.  32-septies
della legge regionale n. 82/2015, e si abroga l'art.  3  della  legge
regionale n. 37/2018. 
  11. Anche al fine di un  efficace  completamento  del  percorso  di
concertazione sul piano regionale cave (PRC), e' opportuno  prorogare
il termine per l'adozione del  medesimo  PRC  previsto  dall'art.  57
della legge regionale n. 35/2015; 
  12.  E'  opportuno   procedere   a   una   serie   di   adeguamenti
(terminologici, di rinvii normativi) alla legge regionale n.  86/2016
in materia di turismo; 
    13. E' necessario modificare gli articoli  7-bis,  14,  17  e  18
della legge regionale n. 32/2002 per aggiornare i  rinvii  normativi,
contenuti nelle  citate  disposizioni,  ai  cambiamenti  sopravvenuti
nelle discipline relative, rispettivamente, al trattamento  dei  dati
personali, ai percorsi di istruzione e formazione  professionale,  ai
contratti pubblici e agli indicatori di accertamento delle condizioni
economiche per l'accesso ad alcune prestazioni; 
    14. E' opportuno precisare  che  la  previsione,  inserita  dalla
legge regionale 3 luglio 2018, n.  33  (Disposizioni  procedurali  in
materia di viabilita' regionale e  accordi  di  programma  per  opere
pubbliche di interesse strategico regionale.  Modifiche  all'art.  24
della legge regionale 10 dicembre 1998, n.  88  e  all'art.  4  della
legge regionale 1° agosto 2011,  n.  35),  secondo  cui  la  variante
acquista efficacia una  volta  divenuta  efficace  la  determinazione
conclusiva  del  procedimento,  senza  la  necessita'  di   ulteriori
adempimenti,  non   intende   prescindere   dall'accertamento   delle
condizioni previste dalla vigente normativa ai fini dell'applicazione
della  VAS,  volendosi  riferire  esclusivamente   agli   adempimenti
connessi all'approvazione della variante che dovra' essere effettuata
nel rispetto di tutte le disposizioni in materia ambientale; 
    15. La legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80  (Disposizioni  in
materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi  regionali
nn. 31/2000, 22/2002, 40/2005,  14/2007,  53/2008,  9/2010,  21/2010,
65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016) ha operato  un  vasto  adeguamento
delle norme regionali in materia  di  programmazione  settoriale  per
coordinarle con il nuovo assetto degli  strumenti  di  programmazione
definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008).  A  seguito  di  tale  operazione   sono   rimaste   alcune
disposizioni da coordinare, e vi si provvede con la presente legge; 
    16. Si rende opportuno, in seguito alla prima applicazione  della
norma, prevedere  che  non  sia  consentita  la  nomina  a  direttore
amministrativo o a direttore sanitario  o  a  direttore  dei  servizi
sociali in modo consecutivo presso la medesima  azienda  sanitaria  o
presso il medesimo ente del  servizio  sanitario  regionale  per  una
durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni; 
    17. In relazione alle strutture regionali del governo clinico  e'
necessario adeguare il testo dell'art. 43 alle modifiche della  legge
regionale n. 40/2005 apportate con la legge regionale 24 luglio 2018,
n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di  nomina  delle  figure
apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area
vasta ed in materia di organismi sanitari regionali.  Modifiche  alla
legge regionale n. 40/2005); 
    18. E' necessario colmare una lacuna normativa che si e' venuta a
creare con la soppressione dei direttori della programmazione di area
vasta, operata dalla legge regionale n. 40/2018; 
    19. E' opportuno, al fine di rendere piu' agevole la lettura  del
testo, accorpare all'interno dello stesso art. 49-septies della legge
regionale  n.  40/2005,   dedicato   alla   struttura   di   supporto
all'Organismo  toscano  per  il  governo  clinico  (OTGC),   le   due
disposizioni che attribuiscono al  dirigente  regionale  del  settore
competente in materia di governo clinico il ruolo di segretario delle
due articolazioni interne dell'OTGC; 
    20. E' opportuno integrare l'art. 100 della  legge  regionale  n.
40/2005 al fine di specificare che  le  aziende  sanitarie  verso  le
quali l'Ente di supporto  tecnico  amministrativo  regionale  (ESTAR)
esercita le sue funzioni possono essere tutte quelle  ricomprese  nel
capo I (Aziende sanitarie) del titolo IV (Ordinamento) della medesima
legge regionale n. 40/2005; 
    21. E' necessario equiparare le modalita' di  convocazione  della
conferenza di copianificazione per i piani strutturali  intercomunali
a quelle previste per i singoli comuni; 
    22. E' opportuno disciplinare il divieto di rinomina in  qualita'
di membro della  commissione  per  il  paesaggio  operante  in  forma
associata per i soggetti gia' precedentemente nominati nelle  singoli
commissioni comunali del paesaggio, avendo gia' operato per parte del
territorio dell'Unione; 
    23. E' necessario chiarire che la norma transitoria  della  legge
regionale  n.  41/2018  intende  escludere  dall'ambito   della   sua
applicazione i piani attuativi convenzionati e  gli  interventi  gia'
convenzionati alla data della sua entrata in vigore; 
 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Disposizione finanziaria. 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 53/2018 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1° ottobre 2018, n.
53  (Riapertura  dei  termini  per  la   regolarizzazione   agevolata
dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione  e
l'uso  del  demanio  e  del  patrimonio  indisponibile  dello  Stato.
Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla  legge  regionale  n.
77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011), le parole: «Missione  2»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Missione  20»  in  entrambe   le
ricorrenze.