(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino  Ufficiale  della
            Regione Basilicata n. 52 del 4 dicembre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. La regione, con la presente legge: 
    a) assume i principi della Dichiarazione di Ginevra  dei  Diritti
del Fanciullo del 1926 e della Convenzione di New  York  sui  Diritti
dell'Infanzia del 1989, in base ai quali  il  fanciullo  deve  essere
destinatario di una speciale protezione e godere  di  possibilita'  e
facilitazioni, cosi' da assicurargli  una  crescita  sana  sul  piano
fisico, emozionale, intellettuale e sociale in  condizioni  di  piena
liberta' e dignita'; 
    b) riconosce la persona del  fanciullo  e  dell'adolescente  come
centro di valore, da preservare  e  tutelare  contro  ogni  forma  di
violenza e discriminazioni, in attuazione  dell'art.  5  del  proprio
Statuto.