(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 4 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi 1. La regione, con la presente legge: a) assume i principi della Dichiarazione di Ginevra dei Diritti del Fanciullo del 1926 e della Convenzione di New York sui Diritti dell'Infanzia del 1989, in base ai quali il fanciullo deve essere destinatario di una speciale protezione e godere di possibilita' e facilitazioni, cosi' da assicurargli una crescita sana sul piano fisico, emozionale, intellettuale e sociale in condizioni di piena liberta' e dignita'; b) riconosce la persona del fanciullo e dell'adolescente come centro di valore, da preservare e tutelare contro ogni forma di violenza e discriminazioni, in attuazione dell'art. 5 del proprio Statuto.