(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
    Basilicata n. 52, Supplemento Ordinario del 4 dicembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge disciplina le iniziative regionali a  sostegno
delle attivita' messe in campo dalle parrocchie, dagli oratori, dagli
istituti cattolici, dagli istituti di culto riconosciuti dallo  Stato
di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 328/2000  (Legge  quadro
per la realizzazione del sistema integrato di  interventi  e  servizi
sociali) che  recita  «Gli  enti  locali,  le  regioni  e  lo  Stato,
nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e  agevolano  il
ruolo degli  organismi  non  lucrativi  di  utilita'  sociale,  degli
organismi della cooperazione, delle  associazioni  e  degli  enti  di
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni  di  volontariato,  degli  enti   riconosciuti   delle
confessioni religiose con le  quali  lo  Stato  ha  stipulato  patti,
accordi,  o  intese  operanti  nel  settore   della   programmazione,
nell'organizzazione  e  nella  gestione  del  sistema  integrato   di
interventi e servizi sociali» e alla legge 1°  agosto  2003,  n.  206
«Disposizioni  per  il  riconoscimento  della  funzione  sociale   ed
educativa svolta dagli oratori e dagli enti  che  svolgono  attivita'
similari e per la valorizzazione del loro ruolo» e riconosce le  loro
iniziative. 
  2. La regione a tal fine riconosce e valorizza la funzione sociale,
aggregativa, educativa e formativa  svolta  dalle  parrocchie,  dagli
istituti della Chiesa cattolica e dalle altre  confessioni  religiose
con le quali lo stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8,
comma  3  della  Costituzione,  mediante  attivita'  di  oratorio   o
attivita' similari; le attivita'  sono  finalizzate  alla  promozione
dello sviluppo individuale e alla socializzazione dei  minori,  degli
adolescenti  e  dei  giovani  di  qualsiasi   nazionalita',   nonche'
all'aggregazione e alla  socializzazione  degli  stessi  mediante  la
realizzazione di  programmi  e  protocolli  di  intesa  rivolti  alla
diffusione  dello  sport,  della   solidarieta',   delle   iniziative
culturali,   del   contrasto    all'emarginazione    sociale,    alla
discriminazione razziale,  al  disagio  e  alla  devianza  in  ambito
minorile. 
  3. L'oratorio, in conformita' al comma 3 dell'art. 14  della  legge
regionale  n.  4/2007,  si  configura  anche  nella  rete   regionale
integrata dei servizi  di  cittadinanza  quale  soggetto  sociale  ed
educativo   delle   comunita'   locali,   rivolto   alla   promozione
dell'integrazione  sociale  e  per  il  contrasto  all'emarginazione,
all'accompagnamento  ed  al  sostegno  della  crescita  armonica  dei
minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilita'
e delle famiglie che vi accedono spontaneamente.