(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata  -
                 Speciale n. 53 del 5 dicembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Principi e campo di applicazione 
 
  1.  Nel  rispetto  ed  in  applicazione  della  Costituzione  della
Repubblica italiana la Regione Basilicata, nell'ambito delle  proprie
competenze, promuove ed attua  il  diritto  allo  studio  e  sostiene
l'apprendimento  permanente,  in  modo  integrato  con   le   proprie
politiche di istruzione, formazione, cultura, sviluppo  economico  ed
inclusione sociale. 
  2. La regione  assume  quali  principi  generali  alla  base  delle
politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento
permanente: 
    a) la promozione dell'eguaglianza  di  tutti  gli  individui  nei
confronti delle  opportunita'  di  apprendimento,  sulla  base  delle
proprie potenzialita'  ed  aspirazioni,  come  parte  essenziale  del
diritto al pieno sviluppo dell'identita' personale e sociale; 
    b) lo sviluppo delle capacita' e delle  possibilita'  individuali
di  effettuare  ed  esercitare  le  proprie  scelte  di   studio   ed
apprendimento lungo il corso della vita; 
    c) l'affermazione della piena parita' degli uomini e delle  donne
nella vita sociale, culturale  ed  economica  e  la  prevenzione  del
fenomeno della violenza contro le donne; 
    d) la lotta ad ogni forma di discriminazione basata su condizioni
fisiche, etniche e di nazionalita', di  lingua,  religione,  opinioni
politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali; 
    e)  la  promozione  dello  sviluppo  economico,  sociale,   della
qualita' dell'occupazione, della cultura e della ricerca scientifica; 
    f)  la  promozione  della  cultura,   la   coesione   sociale   e
l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale. 
  3.  Le  politiche  per  il  diritto  allo  studio  ed  il  sostegno
all'apprendimento permanente sono rivolte a: 
    a)  garantire  la  completa   scolarizzazione,   nel   territorio
regionale,   dalla   scuola   dell'infanzia   fino   all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione; 
    b) rimuovere gli  ostacoli  di  ordine  territoriale,  economico,
sociale  e  culturale  all'accesso  ed  alla   partecipazione   degli
individui all'offerta educativa, di istruzione e formazione  di  ogni
ordine e  grado,  anche  con  riferimento  al  sistema  integrato  di
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, al supporto
alle transizioni fondamentali nella vita attiva  ed  all'orientamento
all'esercizio delle scelte; 
    c) favorire e sostenere l'accesso e la partecipazione all'offerta
educativa, di istruzione e formazione in  applicazione  dei  principi
della Convenzione ONU  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'
certificata,  nonche'  degli  individui  interessati  da   condizioni
fisiche     temporaneamente      inabilitanti,      con      disturbi
dell'apprendimento, differenti modalita' di comunicazione  e  bisogni
educativi speciali; 
    d)  valorizzare  gli  apprendimenti  formali,  non   formali   ed
informali maturati nel corso della vita attiva, come  condizione  per
accedere ad ulteriori opportunita' di apprendimento; 
    e) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa,
nonche' sostenere la ripresa dei percorsi educativi interrotti, anche
a carattere universitario; 
    f) valorizzare il merito scolastico e  formativo,  sostenendo  la
continuita' e la progressione dei percorsi, anche in  una  dimensione
internazionale; 
    g) promuovere la formazione civica e sociale  dei  giovani  e  il
senso  di  appartenenza  alla  comunita'  locale  e   nazionale   per
l'acquisizione di una  cultura  di  cittadinanza  attiva  e  coesione
sociale. 
  4. Le politiche rivolte al diritto allo studio ed all'apprendimento
permanente assumono quali specifici campi di azione: 
    a) l'accesso e la positiva partecipazione ai  sistemi  educativi,
di istruzione e di formazione professionale, di educazione permanente
ed all'universita', dalla nascita fino  al  raggiungimento  dei  piu'
elevati livelli di istruzione; 
    b)  l'accesso  alla  validazione  ed  alla  certificazione  delle
competenze,   quale   parte   dei   piu'   complessivi   diritti   di
partecipazione a percorsi di istruzione e formazione nel corso  della
vita attiva; 
    c) la qualificazione e l'innovazione strutturale e didattica  dei
sistemi di offerta, nella logica dell'equilibrio territoriale,  della
specializzazione intelligente e del  ricorso  alle  nuove  tecnologie
dell'informazione.