(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2019) IL PRESIDENTE Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che prevede l'individuazione di condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario ed assicurarne la sana gestione economico-finanziaria; Visto l'art. 30, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che prevede che con regolamento regionale siano definite, con valenza triennale ed ai fini della collocazione dei bilanci degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo art. 30: a) gli indici di stabilita' finanziaria; b) le eventuali condizioni gestionali significative; c) gli ulteriori criteri per l'inserimento dei bilanci degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo art. 30; Richiamato l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2461; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia per la fase sperimentale, in attuazione degli articoli 30, comma 3 e 31, comma 3-bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA