(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2019) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015,  n.
18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali   numeri
19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),  che  prevede
l'individuazione di condizioni strutturali di  gestione  dei  bilanci
degli enti locali rilevabili mediante  indicatori  significativi,  al
fine di garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario ed
assicurarne la sana gestione economico-finanziaria; 
  Visto l'art. 30, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2015,  n.
18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali   numeri
19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),  che  prevede
che con regolamento regionale siano definite, con  valenza  triennale
ed ai fini della collocazione dei bilanci  degli  enti  locali  nelle
fattispecie di cui al comma 2 del medesimo art. 30: 
    a) gli indici di stabilita' finanziaria; 
    b) le eventuali condizioni gestionali significative; 
    c) gli ulteriori criteri per l'inserimento dei bilanci degli enti
locali nelle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo art. 30; 
  Richiamato  l'art.  42  dello  Statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre  2018,
n. 2461; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente le condizioni strutturali
dei bilanci degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia per  la  fase
sperimentale, in attuazione degli articoli 30, comma 3  e  31,  comma
3-bis, della legge regionale 17 luglio 2015,  n.  18  (La  disciplina
della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a
disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009  e  26/2014
concernenti  gli  enti  locali)»,  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA