(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2019); Considerato quanto segue: 1. La Giunta regionale ha concordato con il Consiglio regionale alcuni emendamenti ai testi delle proposte di legge di stabilita' per l'anno 2019 e del relativo collegato inizialmente approvati; 2. In particolare, rispetto all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018, lo stanziamento di cui al comma 1, inizialmente previsto nell'importo rispettivamente di € 20.000,00 per l'anno 2019 ed € 70.000,00 per l'anno 2020, e' stato incrementato ad € 300.000,00 per ciascuna delle due annualita', prevedendo la contestuale modifica del bilancio, peraltro avvenuta, per cui la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021) da' copertura per € 300.000,00 sia sul 2019, sia sul 2020; 3. Tuttavia, per un mero errore materiale, il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 sopracitato riporta lo stanziamento finanziario iniziale e va, quindi, riallineato all'effettiva previsione sostanziale di cui al comma 1 e all'effettivo stanziamento di bilancio; 4. Inoltre, per un errore materiale, nell'art. 25 occorre modificare l'indicazione del programma di spesa; 5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporne l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2019), le parole: «20.000,00 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «300.000,00 per l'anno 2019», e le parole: «70.000,00 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «300.000,00 per l'anno 2020».