(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata  -
                 Speciale n. 3 del 22 gennaio 2019) 
 
 
                         LA VICE PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Premesso che con proprio decreto  n.  260  del  20  novembre  2018,
pubblicato in forma  integrale  nel  BUR  n.  49 -  Speciale  del  21
novembre 2018, sono stati convocati, per le motivazioni ivi indicate,
i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale  e  del
Consiglio regionale della Basilicata per il  giorno  di  domenica  26
maggio 2019; 
  Atteso che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata,
Sezione prima, con sentenza n. 36 del 10 gennaio 2019, ha  annullato,
tra l'altro, il predetto decreto e, contestualmente, ha  intimato  la
Regione a provvedere a convocare, nel termine di venti  giorni  dalla
comunicazione della predetta decisione, i comizi per le elezioni  del
Presidente della Giunta regionale e  del  Consiglio  regionale  della
Basilicata, da tenersi nella data utile piu' ravvicinata (punto 6.1); 
  Dato atto che la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale
Basilicata n. 36/2019 e' stata comunicata alla Regione, a mezzo  pec,
in data 10 gennaio 2019; 
  Visto l'art. 122 della Costituzione; 
  Visto lo statuto della  Regione  Basilicata,  approvato  con  legge
statutaria regionale 17 novembre  2016,  n.  1,  come  modificato  ed
integrato con la legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1,  ed
in particolare: 
    l'art. 25, commi 1 e 2, secondo cui, il  Consiglio  regionale  e'
composto  da  venti  consiglieri  piu'  il  Presidente  della  Giunta
regionale  (comma  1);  la  legge  disciplina  i   criteri   per   la
presentazione delle candidature  e  promuove  un  sistema  elettorale
ispirato ai  principi  di  governabilita',  alla  rappresentanza  dei
territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2); 
    l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente  della
Giunta regionale indice le elezioni; 
    l'art. 48, comma 2,  secondo  cui,  il  Presidente  della  Giunta
regionale e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del Consiglio regionale, secondo le modalita'  stabilite
dalla legge elettorale regionale; 
    l'art. 91,  commi  1  e  2,  secondo  cui,  alla  scadenza  della
legislatura o  in  caso  di  scioglimento  anticipato,  il  Consiglio
regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino
alla proclamazione degli  eletti  nelle  nuove  elezioni,  secondo  i
limiti  e  le  modalita'  previsti  dalla  legge  elettorale  e   dal
regolamento  interno  (comma  1);  le  elezioni  sono   indette   dal
Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale; 
  Vista la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata  ed
integrata dalla legge  regionale  3  ottobre  2018,  n.  27,  recante
«Sistema di elezione del Presidente della Giunta  e  dei  consiglieri
regionali; 
  Richiamato in particolare, l'art. 5 della predetta legge  regionale
n. 20/2018, secondo cui: 
    le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale possono  aver  luogo  a  decorrere  dalla  quarta  domenica
precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato
in base all'art. 122, comma 1, della  Costituzione  e  non  oltre  il
termine di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 2004,  n.  165  (comma
1); 
    il Presidente della Giunta regionale, sentito il  Presidente  del
Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto
di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di
celebrazione delle elezioni (comma 2); 
    il decreto di convocazione  dei  comizi  ed  il  decreto  di  cui
all'art. 4, comma 3 sono notificati ai sindaci della  Regione  (comma
3); 
    i sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori
con apposito manifesto che e'  affisso  quarantacinque  giorni  prima
della data stabilita per le elezioni (comma 4); 
    il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, e' comunicato  ai
presidenti delle commissioni elettorali circondariali  della  Regione
(comma 5); 
  Visto l'art. 8, comma 6, della predetta legge regionale n. 20/2018,
come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 27/2018, secondo
cui, al fine  di  assicurare  l'ottimale  gestione  del  procedimento
elettorale, il Presidente della  Giunta  regionale  assume  tutte  le
necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti  organi
dell'amministrazione statale centrale e periferica; 
  Visto altresi', l'art. 22, comma 1, della citata legge regionale n.
20/2018,  secondo  cui,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  e'
autorizzato a concludere entro tre mesi dalla data di adozione  della
presente  legge  e,  comunque,  in  tempo  utile  per   il   regolare
svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero  dell'interno
per la gestione delle prossime elezioni regionali  sulla  base  della
presente legge e della disciplina statale e regionale; 
  Dato atto che in data 15  ottobre  2018,  rep.  n.  857,  e'  stata
sottoscritta l'intesa con i prefetti della Basilicata  relativa  alla
definizione delle modalita' di collaborazione  per  la  gestione  del
procedimento elettorale; 
  Visto l'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come  modificato,
dapprima dall'art. 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
e, successivamente, dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo  2015,  n.
27, convertito dalla legge 8 maggio 2015, n. 59,  secondo  cui,  «gli
organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta
salva,  nei  casi   previsti,   l'eventualita'   dello   scioglimento
anticipato  del  Consiglio.  Il  quinquennio  decorre   per   ciascun
Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi  Consigli
hanno luogo non oltre i sessanta giorni  successivi  al  termine  del
quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori»; 
  Visto altresi', l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, secondo cui, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione
in  occasione  delle  consultazioni  elettorali  o  referendarie   si
svolgono nella sola giornata di domenica  dalle  ore  7,00  alle  ore
23,00; 
  Richiamato l'art. 50 dello statuto regionale secondo  cui  il  vice
presidente  sostituisce  il  presidente  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento temporaneo; 
  Visto il decreto n. 320 del 28 dicembre 2013 con cui il  Presidente
della Giunta regionale ha nominato, tra l'altro, il  vice  Presidente
della Giunta regionale; 
  Sentito ai sensi dell'art. 5, comma 2,  della  legge  regionale  n.
20/2018, il Presidente del Consiglio regionale, giusta  nota  del  10
gennaio 2019, acquista in atti prot. n. 6857/13A1; 
 
                              Decreta: 
 
  1) Di convocare,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa  che  si
intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte,  i  comizi   per
l'elezione del Presidente della  Giunta  regionale  e  del  Consiglio
regionale della Basilicata per il giorno di domenica 24 marzo 2019; 
  2) Di notificare, ai sensi dell'art. 5, commi 3  e  4  della  legge
regionale 20 agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai sindaci della
Regione, che ne danno notizia agli elettori  con  apposito  manifesto
che e' affisso quarantacinque giorni prima della data  stabilita  per
le elezioni; 
  3) Di comunicare, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5,  della  legge
regionale 20 agosto 2018, n. 20 il  presente  decreto  ai  presidenti
delle commissioni elettorali circondariali della Regione; 
  4) Di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al
Presidente del Consiglio regionale, al Ministero  dell'interno,  alle
Prefetture - UTG di Potenza e di Matera, al  Presidente  della  Corte
d'appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza  e  di
Matera; 
  5) Di disporre, infine, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  28
della  legge  regionale  30  aprile  2014,  n.  7,  la  pubblicazione
integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione  e
sul  sito  istituzionale  dell'ente  nella  sezione  «Amministrazione
Trasparente». 
  Tutti gli atti ai quali e' fatto riferimento nella premessa  e  nel
testo del presente  decreto,  sono  depositati  presso  l'Ufficio  di
Gabinetto che ne curera' la conservazione nei modi di legge. 
 
    Potenza, 21 gennaio 2019 
 
                              FRANCONI