(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 3 del 22 gennaio 2019) LA VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che con proprio decreto n. 260 del 20 novembre 2018, pubblicato in forma integrale nel BUR n. 49 - Speciale del 21 novembre 2018, sono stati convocati, per le motivazioni ivi indicate, i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata per il giorno di domenica 26 maggio 2019; Atteso che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sezione prima, con sentenza n. 36 del 10 gennaio 2019, ha annullato, tra l'altro, il predetto decreto e, contestualmente, ha intimato la Regione a provvedere a convocare, nel termine di venti giorni dalla comunicazione della predetta decisione, i comizi per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, da tenersi nella data utile piu' ravvicinata (punto 6.1); Dato atto che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Basilicata n. 36/2019 e' stata comunicata alla Regione, a mezzo pec, in data 10 gennaio 2019; Visto l'art. 122 della Costituzione; Visto lo statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, come modificato ed integrato con la legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1, ed in particolare: l'art. 25, commi 1 e 2, secondo cui, il Consiglio regionale e' composto da venti consiglieri piu' il Presidente della Giunta regionale (comma 1); la legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilita', alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2); l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni; l'art. 48, comma 2, secondo cui, il Presidente della Giunta regionale e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, secondo le modalita' stabilite dalla legge elettorale regionale; l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui, alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalita' previsti dalla legge elettorale e dal regolamento interno (comma 1); le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale; Vista la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 27, recante «Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali; Richiamato in particolare, l'art. 5 della predetta legge regionale n. 20/2018, secondo cui: le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'art. 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (comma 1); il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni (comma 2); il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'art. 4, comma 3 sono notificati ai sindaci della Regione (comma 3); i sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che e' affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni (comma 4); il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, e' comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione (comma 5); Visto l'art. 8, comma 6, della predetta legge regionale n. 20/2018, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 27/2018, secondo cui, al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale centrale e periferica; Visto altresi', l'art. 22, comma 1, della citata legge regionale n. 20/2018, secondo cui, il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a concludere entro tre mesi dalla data di adozione della presente legge e, comunque, in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell'interno per la gestione delle prossime elezioni regionali sulla base della presente legge e della disciplina statale e regionale; Dato atto che in data 15 ottobre 2018, rep. n. 857, e' stata sottoscritta l'intesa con i prefetti della Basilicata relativa alla definizione delle modalita' di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale; Visto l'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato, dapprima dall'art. 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, convertito dalla legge 8 maggio 2015, n. 59, secondo cui, «gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori»; Visto altresi', l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 23,00; Richiamato l'art. 50 dello statuto regionale secondo cui il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo; Visto il decreto n. 320 del 28 dicembre 2013 con cui il Presidente della Giunta regionale ha nominato, tra l'altro, il vice Presidente della Giunta regionale; Sentito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 20/2018, il Presidente del Consiglio regionale, giusta nota del 10 gennaio 2019, acquista in atti prot. n. 6857/13A1; Decreta: 1) Di convocare, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata per il giorno di domenica 24 marzo 2019; 2) Di notificare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai sindaci della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che e' affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni; 3) Di comunicare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 il presente decreto ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione; 4) Di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale, al Ministero dell'interno, alle Prefetture - UTG di Potenza e di Matera, al Presidente della Corte d'appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera; 5) Di disporre, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione «Amministrazione Trasparente». Tutti gli atti ai quali e' fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto che ne curera' la conservazione nei modi di legge. Potenza, 21 gennaio 2019 FRANCONI