(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  9  del
                          20 febbraio 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE  
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 1º agosto 2016, n. 46 (Citta' murate della
Toscana); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Il recupero dell'accessibilita'  e  della  fruibilita'  pubblica
delle fortificazioni storiche, delle mura e degli  edifici  connessi,
quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico,  storico
ed identitario della Regione, ha  consentito  di  restituire  ad  usi
pubblici immobili di particolare pregio e significato; 
  2.  La  platea  delle  amministrazioni  comunali  presentatrici  di
progetti si e' rivelata ampia e  i  progetti  sono  stati  di  valore
significativo, come risulta  anche  dalla  nota  del  Presidente  del
Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che in  data
31  gennaio  2018  richiedeva,  in  ragione  di  tali  elementi,   la
disponibilita'  a  trasferire  risorse  dal  bilancio  della   Giunta
regionale  a   quello   del   Consiglio   regionale   per   sostenere
finanziariamente un maggior numero di interventi; 
  3. E' apparso quindi opportuno ripetere l'iniziativa di sostegno ai
progetti di recupero  e  valorizzazione  delle  citta'  murate  della
Toscana poiche', tramite questi interventi, si viene a  promuovere  e
valorizzare la cultura e la memoria storica delle  comunita'  locali,
l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una  maggiore
capacita' di richiamo turistico in borghi, citta' e castelli; 
  4. E' pertanto opportuno rinnovare  la  concessione  di  contributi
previsti dalla legge regionale n. 46/2016; 
  5. Al fine di consentire una piu' rapida e semplificata attivazione
degli interventi previsti dalla presente legge, e  in  considerazione
dei tempi tecnici  necessari  all'espletamento  delle  procedure,  e'
necessario prevedere l'adozione di un  cronoprogramma  da  parte  del
dirigente competente ed e' altresi' necessario disporre l'entrata  in
vigore della legge il giorno successivo alla  data  di  pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                     Contributi per l'anno 2019. 
                     Inserimento dell'art. 6-ter 
                  nella legge regionale n. 46/2016 
 
  1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 1º agosto  2016,  n.  46
(Citta' murate della Toscana), e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-ter (Contributi per l'anno 2019). - 1. Per  le  finalita'
di cui all'art. 1, il Consiglio regionale e' autorizzato a  concedere
i contributi una tantum di cui all'art. 2 anche per l'anno 2019. 
  2. Il termine di cui all'art. 2, comma 4, entro il quale  procedere
alla pubblicazione del bando, e' il 31 marzo 2019. 
  3. A partire dall'anno 2019 i contributi sono concessi nel rispetto
dei termini stabiliti dal  crono  programma  adottato  dal  dirigente
competente. 
  4. Non possono presentare domanda i comuni che  hanno  ottenuto  il
finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una  tantum  di
cui all'art. 2 negli anni precedenti.».