(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 20 febbraio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello statuto; Vista la legge regionale 1º agosto 2016, n. 46 (Citta' murate della Toscana); Considerato quanto segue: 1. Il recupero dell'accessibilita' e della fruibilita' pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della Regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato; 2. La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti si e' rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo, come risulta anche dalla nota del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che in data 31 gennaio 2018 richiedeva, in ragione di tali elementi, la disponibilita' a trasferire risorse dal bilancio della Giunta regionale a quello del Consiglio regionale per sostenere finanziariamente un maggior numero di interventi; 3. E' apparso quindi opportuno ripetere l'iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle citta' murate della Toscana poiche', tramite questi interventi, si viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunita' locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacita' di richiamo turistico in borghi, citta' e castelli; 4. E' pertanto opportuno rinnovare la concessione di contributi previsti dalla legge regionale n. 46/2016; 5. Al fine di consentire una piu' rapida e semplificata attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure, e' necessario prevedere l'adozione di un cronoprogramma da parte del dirigente competente ed e' altresi' necessario disporre l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'art. 6-ter nella legge regionale n. 46/2016 1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 1º agosto 2016, n. 46 (Citta' murate della Toscana), e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Contributi per l'anno 2019). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il Consiglio regionale e' autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all'art. 2 anche per l'anno 2019. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 4, entro il quale procedere alla pubblicazione del bando, e' il 31 marzo 2019. 3. A partire dall'anno 2019 i contributi sono concessi nel rispetto dei termini stabiliti dal crono programma adottato dal dirigente competente. 4. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto il finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all'art. 2 negli anni precedenti.».