(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  5  del
                          30 gennaio 2019) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R  (Regolamento  di  esecuzione
della legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  «Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro»); 
  Visto il parere del Comitato di direzione,  espresso  nella  seduta
del 15 novembre 2018; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 19 novembre 2018, n. 1273; 
  Visto  il  parere  favorevole  con  raccomandazioni  della  seconda
commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 gennaio 2019; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio  2019,  n.
62; 
  Considerato quanto segue: 
  1. In materia di sistema regionale delle competenze e' necessario: 
    a) inserire  una  disposizione  specifica  sul  repertorio  della
forniazione  regolamentata,  nel  quale  sono  descritti  i  percorsi
formativi disciplinati da normative statali, da accordi approvati  in
sede di  Conferenza  Stato-Regioni  o  da  normative  regionali,  per
definire le modalita' con le quali tali discipline  sono  recepite  a
livello regionale; 
    b) individuare il  centro  per  l'impiego  quale  unico  soggetto
titolato in Regione Toscana ad erogare i servizi di individuazione  e
validazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio
2013,  n.  13  (Definizione  delle  nonne  generali  e  dei   livelli
essenziali delle prestazioni  per  l'  individuazione  e  validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli  standard  minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze,
a norma dell' art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno  2012,  n.
92), modificando il testo vigente nella parte in  cui  prevede  altri
soggetti, oltre al centro per l'impiego; 
    c) modificare la composizione delle commissioni di esame nominate
dalla Regione per il rilascio del certificato di competenze  al  fine
di aumentare il numero di componenti da due a tre, a  garanzia  della
procedura stessa; 
  2.In materia di accreditamento e' necessario: 
    a) eliminare la tipologia di  accreditamento  per  i  servizi  di
individuazione e validazione delle competenze in  quanto,  a  seguito
delle modifiche indicate al punto 1, lettera b), i soggetti  titolati
ad erogare tali servizi sono solo i centri per l'impiego, che gia' la
vigente normativa regionale esclude dall'accreditamento; 
    b) prevedere tempi maggiori per concludere l'istruttoria relativa
ad alcune variazioni significative,  intervenute  successivamente  al
rilascio dell'accreditamento, che eventualmente l'organismo formativo
dovesse comunicare alla struttura regionale competente in  quanto  si
tratta  di  un   procedimento   complesso   anche   per   l'eventuale
coinvolgimento di altre strutture regionali o di enti terzi; 
  3. In materia di tirocini non curriculari e' necessario: 
    a) attuare una revisione complessiva del regolamento, in coerenza
con le linee guida in materia di tirocini non  curriculari  approvate
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio  2017,  tenendo
conto dell'esperienza maturata dalla Regione Toscana a partire  dalla
sperimentazione della «Carta dei tirocini e stage di qualita'»; 
    b) dare attuazione all'art. 32, comma 4-bis, lettere g) e  g-bis)
della legge regionale n. 32/2002, che e' stato modificato dalla legge
regionale 16 aprile 2018, n. 28 (Disposizioni in materia di  tirocini
non curriculari. Modifiche alla legge regionale  n.  32  /2002),  che
rinvia al regolamento la definizione delle modalita' di informazione,
monitoraggio e controllo e le ipotesi di violazioni  sanabili  e  non
sanabili relative all'attivazione e allo svolgimento del tirocinio; 
    c) introdurre  uno  specifico  sistema  informativo  al  fine  di
dematerializzare   e   semplificare   il    procedimento    per    la
predisposizione  e   trasmissione   dei   documenti   necessari   per
l'attivazione  e  lo  svolgimento  del  tirocinio,  rendendone   piu'
omogenea la compilazione,  e  al  fine  di  descrivere  nel  progetto
formativo gli obiettivi e  le  attivita'  secondo  gli  standard  dei
repertori regionali; 
    d)  agevolare  e  facilitare,   anche   attraverso   il   sistema
informativo, le attivita' regionali di monitoraggio e di controllo  e
la collaborazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro; 
  4. E' opportuno stabilire una norma transitoria per disciplinare  i
casi in cui trovano applicazione alcune disposizioni della  normativa
vigente in  data  antecedente  all'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento; 
  5. Di accogliere  la  raccomandazione  espressa  nel  parere  della
seconda commissione consiliare  e  di  adeguare  conseguentemente  il
testo; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
               Sistema informativo regionale integrato 
                dell'istruzione, formazione e lavoro 
             Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. Dopo la lettera b) del  comma  3  dell'art.  3  del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale regionale 8
agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale
26 luglio 2002, n. 32 «Testo  unico  della  normativa  della  Regione
Toscana  in  materia  di   educazione,   istruzione,   orienta-mento,
formazione professionale e lavoro») e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) dell'attivazione  e  dello  svolgimento  dei  tirocini  non
curriculari.».