(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 15 febbraio 2019) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 novembre 2018; Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2019, n. 106; Considerato quanto segue: 1. l'art. 254, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 65/2014 ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio) a far data dal 27 novembre 2014; 2. l'art. 245 della legge regionale n. 65/2014 ha, tuttavia, previsto che i regolamenti emanati in attuazione della legge regionale n. 1/2005, restino in vigore fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti di attuazione della legge regionale n. 65/2014; 3. il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio». Disciplina sulle modalita' di svolgimento delle attivita' di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) e' tuttora in vigore e, all'art. 12, disciplina le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita' per le quali non e' richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 167 della legge regionale n. 65/2014 oppure il preavviso di cui all'art. 169 della medesima legge regionale; 4. secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, nonche' della giurisprudenza penale e' acclarato che le Regioni non possano adottare in via amministrativa deroghe alla disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per particolari categorie di interventi, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumita'; 5. l'orientamento della giurisprudenza citato al punto 4 esclude, pertanto, espressamente la possibilita' di individuare, mediante disposizioni regionali o atti amministrativi regionali, «opere minori» non soggette alla disciplina antisismica; 6. la Regione intende adeguarsi al consolidato indirizzo giurisprudenziale; 7. in relazione a quanto rilevato ai punti 4, 5 e 6, si rende necessaria l'abrogazione dell'art. 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 e delle parti del regolamento regionale che rinviano all'elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita'; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 36/R/2009 1. Il punto 6 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio». Disciplina sulle modalita' di svolgimento delle attivita' di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) e' abrogato.