(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 8 del 15 febbraio 2019) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
 
  Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 (Testo unico dell'edilizia); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
Governo del territorio); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 29 novembre 2018; 
  Visto il parere della struttura  competente  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio  2019,  n.
106; 
  Considerato quanto segue: 
    1. l'art. 254, comma 1,  lettera  a)  della  legge  regionale  n.
65/2014 ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005,  n.  1  (Norme
per il Governo del territorio) a far data dal 27 novembre 2014; 
    2. l'art. 245 della legge  regionale  n.  65/2014  ha,  tuttavia,
previsto  che  i  regolamenti  emanati  in  attuazione  della   legge
regionale n. 1/2005, restino in vigore fino alla data di  entrata  in
vigore dei  corrispondenti  regolamenti  di  attuazione  della  legge
regionale n. 65/2014; 
    3. il decreto del Presidente  della  Giunta  regionale  9  luglio
2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1  e  2
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo  del
territorio».  Disciplina  sulle  modalita'   di   svolgimento   delle
attivita' di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni  in
zone soggette a rischio sismico) e' tuttora in vigore e, all'art. 12,
disciplina le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica
incolumita'   per   le   quali   non   e'   richiesto   il   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art.  167  della  legge  regionale  n.
65/2014 oppure il preavviso di cui all'art. 169 della medesima  legge
regionale; 
    4. secondo l'ormai consolidato orientamento della  giurisprudenza
costituzionale, nonche' della giurisprudenza penale e' acclarato  che
le Regioni non possano adottare in via  amministrativa  deroghe  alla
disciplina stabilita dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.
380/2001 per particolari categorie di interventi, in grado di esporre
a pericolo la pubblica incolumita'; 
    5. l'orientamento della giurisprudenza citato al punto 4 esclude,
pertanto, espressamente  la  possibilita'  di  individuare,  mediante
disposizioni  regionali  o  atti  amministrativi  regionali,   «opere
minori» non soggette alla disciplina antisismica; 
    6.  la  Regione  intende  adeguarsi  al   consolidato   indirizzo
giurisprudenziale; 
    7. in relazione a quanto rilevato ai punti 4, 5  e  6,  si  rende
necessaria l'abrogazione dell'art. 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 e  delle
parti del regolamento regionale che rinviano all'elenco  delle  opere
di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita'; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Modifiche al preambolo 
                       del d.p.g.r. 36/R/2009 
 
  1. Il punto 6 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta
regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art.
117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.  1  «Norme
per  il  Governo  del  territorio».  Disciplina  sulle  modalita'  di
svolgimento delle attivita' di vigilanza e  verifica  delle  opere  e
delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) e' abrogato.