(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 10 del 1° marzo 2019) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale»; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro dipendenze della Regione siciliana»; Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n. 2006/100/CE che adegua sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»; Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9»; Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Vista la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 «Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attivita' della subacquea industriale» e in particolare l'art. 5; Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie», ed in particolare l'art. 30 «Repertorio delle qualificazioni della Regione»; Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli allegati, di approvazione del repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana denominato repertorio delle qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 «Sistema di certificazione regionale»; Considerato che l'art. 5 della citata legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, prevede l'adozione della disciplina di attuazione delle previsioni della stessa, con particolare riferimento alla ricognizione degli standard formativi di cui all'art. 3, comma 2, ed alle modalita' per l'istituzione, il funzionamento, il mantenimento, l'iscrizione e la cancellazione dei singoli, del repertorio telematico di cui all'art. 4; Visto il parere n. 278/2018, reso nell'adunanza dell'11 settembre 2018 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (numero affare 00088/2018); Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 409 del 24 ottobre 2018 e n. 436 del 6 novembre 2018; Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Standard formativi per il conseguimento delle qualifiche 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche della subacquea industriale che siano stati preventivamente autorizzati e svolti da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione e sottoposti alla relativa vigilanza, sono soggetti ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell'International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attivita' in acqua. 2. I requisiti didattici di cui al comma 1 sono riconosciuti ed applicati secondo quanto indicato dall'Allegato 1, arte I, per come determinati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. In caso di modifica degli standard indicati ai commi precedenti con regolamento si procede all'aggiornamento delle previsioni relative agli standard minimi per il conseguimento delle qualifiche con effetto a valere sui percorsi approvati ed avviati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso e ferma restando la validita' dei titoli conseguiti secondo la disciplina vigente al tempo del loro rilascio. 4. Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati rilasciano apposito «Supplemento al Certificato Europass» di cui all'art. 9 della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.