(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
           Siciliana - Parte I - n. 10 del 1° marzo 2019) 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo statuto della Regione; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979,  n.
70, che approva il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana; 
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio  1979  «Istituzione  della
categoria dei sommozzatori in servizio locale»; 
  Vista la legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  «Norme  sulla
dirigenza e sui rapporti di impiego  e  di  lavoro  dipendenze  della
Regione siciliana»; 
  Vista la direttiva n.  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206  «Attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva n. 2006/100/CE  che
adegua  sulla   libera   circolazione   delle   persone   a   seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la legge regionale 16 dicembre 2008,  n.  19  «Norme  per  la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del  Governo
e dell'Amministrazione della Regione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
«Regolamento di attuazione del titolo II  della  legge  regionale  16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti  organizzativi  dei
dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
18 gennaio 2013, n. 6  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  ed
attuazione dell'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9»; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12
«Regolamento di attuazione del titolo II  della  legge  regionale  16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali di cui  all'art.  49,  comma  1,  della  legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del  decreto  del  Presidente
della Regione  18  gennaio  2013,  n.  6  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,   di   concerto   con    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente  la
definizione di un Quadro operativo per il  riconoscimento  a  livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali, di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Vista la legge regionale 21  aprile  2016,  n.  7  «Disciplina  dei
contenuti formativi per l'esercizio delle attivita'  della  subacquea
industriale» e in particolare l'art. 5; 
  Vista la legge regionale 17 maggio 2016,  n.  8  «Disposizioni  per
favorire l'economia. Norme  in  materia  di  personale.  Disposizioni
varie», ed in particolare l'art. 30 «Repertorio delle  qualificazioni
della Regione»; 
  Visto  il  decreto  assessoriale  n.  2570  del  26  maggio   2016,
unitamente  agli  allegati,  di  approvazione  del  repertorio  delle
qualificazioni della Regione siciliana  denominato  repertorio  delle
qualificazioni,   quale   contributo   al   piano   nazionale   delle
qualificazioni regionali  di  cui  al  decreto  30  giugno  2015  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con  il
Sistema nazionale di  certificazione  delle  competenze,  di  cui  al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Vista la legge regionale  29  dicembre  2016,  n.  29  «Sistema  di
certificazione regionale»; 
  Considerato che l'art. 5 della citata  legge  regionale  21  aprile
2016, n. 7, prevede l'adozione della disciplina di  attuazione  delle
previsioni   della   stessa,   con   particolare   riferimento   alla
ricognizione degli standard formativi di cui all'art. 3, comma 2,  ed
alle modalita' per l'istituzione, il funzionamento, il  mantenimento,
l'iscrizione  e  la  cancellazione  dei   singoli,   del   repertorio
telematico di cui all'art. 4; 
  Visto il parere n. 278/2018, reso nell'adunanza  dell'11  settembre
2018  dal  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana (numero affare 00088/2018); 
  Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 409 del 24 ottobre
2018 e n. 436 del 6 novembre 2018; 
  Su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la
formazione professionale d'intesa con l'Assessore  regionale  per  la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Standard formativi 
                per il conseguimento delle qualifiche 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale  21  aprile
2016,  n.  7,  i  percorsi  formativi  per  il  conseguimento   delle
qualifiche   della   subacquea   industriale    che    siano    stati
preventivamente autorizzati e svolti da istituti statali  o  pubblici
ovvero  da  centri  di  formazione  professionale  accreditati  dalla
Regione e  sottoposti  alla  relativa  vigilanza,  sono  soggetti  ai
requisiti   minimi   previsti    dalla    didattica    internazionale
dell'International Diving School Association (IDSA)  con  riferimento
ai tempi di immersione e di fondo ed alle attivita' in acqua. 
  2. I requisiti didattici di cui al comma  1  sono  riconosciuti  ed
applicati secondo quanto indicato dall'Allegato 1, arte I,  per  come
determinati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  3. In caso di modifica degli standard indicati ai commi  precedenti
con  regolamento  si  procede  all'aggiornamento   delle   previsioni
relative agli standard minimi per il conseguimento  delle  qualifiche
con effetto a valere sui percorsi approvati ed avviati dopo l'entrata
in vigore del regolamento stesso e ferma restando  la  validita'  dei
titoli conseguiti secondo la disciplina vigente  al  tempo  del  loro
rilascio. 
  4. Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi
della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione
professionali  accreditati  rilasciano   apposito   «Supplemento   al
Certificato  Europass»  di  cui  all'art.  9   della   decisione   n.
2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  15  dicembre
2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti
alle previsioni di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.