(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- 
           Romagna - Parte Prima - n. 63 del 4 marzo 2019) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 24 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 24 della legge regionale n. 17 del  2005  (Norme  per  la
promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e  regolarita'
del lavoro) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 24 (Tirocini). - 1. La  Regione,  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali  fissati  in   materia   dalla   legislazione   nazionale,
disciplina i tirocini, nell'ambito dell'art. 9, comma 2, della  legge
regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica  attiva,
finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante  e
il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento  del  bagaglio
di  conoscenze,  l'acquisizione   di   competenze   professionali   e
l'inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in
periodi di orientamento al lavoro e di formazione in  situazioni  che
non si configurano come rapporti di lavoro. Resta ferma  la  speciale
disciplina contenuta nell'art. 26-novies. 
  2. La presente regolamentazione non si applica: 
    a) ai tirocini curriculari, anche nella  modalita'  di  tirocinio
estivo, promossi da universita', istituzioni scolastiche,  centri  di
formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica  superiore
(ITS), in quanto  esperienze  previste  all'interno  di  un  percorso
formale di istruzione o di formazione; 
    b)  ai  tirocini  previsti   per   l'accesso   alle   professioni
ordinistiche nonche' ai periodi di pratica professionale; 
    c) ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un  ente
sovranazionale; 
    d) ai tirocini rivolti a cittadini esterni ai  Paesi  dell'Unione
europea, promossi all'interno delle quote di ingresso. 
  3. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto
al datore di lavoro ospitante ed  al  tirocinante,  che  assicura  la
qualita' e il corretto andamento del progetto  formativo  individuale
di  seguito  richiamato.  I  tirocini  sono  regolati   da   apposita
convenzione fra  il  soggetto  promotore  ed  il  datore  di  lavoro,
pubblico o  privato,  persona  fisica  o  giuridica,  che  ospita  il
tirocinante. I tirocini sono attuati secondo  un  progetto  formativo
individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La  Giunta  regionale
individua e predispone i modelli di convenzione  e  di  progetto  cui
fare riferimento. 
  4. Il progetto formativo di cui al comma 3  ha  a  riferimento  una
qualifica del sistema regionale delle qualifiche, le cui  competenze,
conoscenze e capacita' non siano gia' state interamente  formalizzate
o certificate al tirocinante. 
  5. Per ogni  tirocinio  sono  individuati  un  tutore  responsabile
didattico ed organizzativo dell'attivita', posto a  disposizione  dal
soggetto promotore del tirocinio, nonche' un tutore responsabile  del
tirocinio scelto dal soggetto ospitante.  Ogni  tutore  del  soggetto
promotore  puo'  accompagnare  fino  ad  un   massimo   di   quaranta
tirocinanti,  salvo  che  i  tirocini  siano  attivati  con  medesime
finalita' formative  presso  il  medesimo  soggetto  ospitante.  Ogni
tutore responsabile del soggetto ospitante puo' accompagnare fino  ad
un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. 
  6. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel
Bollettino  Ufficiale   Telematico   della   Regione   Emilia-Romagna
(BURERT), puo' disporre eventuali circostanziate deroghe  in  materia
di numero di tirocinanti che i  tutori  del  soggetto  promotore  del
tirocinio  e  i  tutori  responsabili  del  tirocinio  del   soggetto
ospitante possono accompagnare contemporaneamente, per i tirocini  in
favore dei seguenti soggetti: 
    a) le persone di cui all'art. 26-novies; 
    b) le persone con disabilita' di cui all'art. 1, comma  1,  della
legge n. 68 del 1999; 
    c) le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991; 
    d)  i  richiedenti  nonche'  titolari  di  asilo   e   protezione
internazionale o umanitaria e titolari di status di  rifugiato  e  di
protezione sussidiaria ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  gennaio  2015,  n.  21  (Regolamento  relativo   alle
procedure  per  il  riconoscimento  e  la  revoca  della   protezione
internazionale a norma dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25.); 
    e) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte  delle
organizzazioni  criminali  e  titolari  di  permesso   di   soggiorno
rilasciato per motivi umanitari nonche'  in  percorsi  di  protezione
sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    f) le vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4  marzo
2014, n. 24 (Attuazione della  direttiva  2011/36/UE,  relativa  alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri  umani  e  alla
protezione  delle  vittime,  che  sostituisce  la  decisione   quadro
2002/629/GAI). 
  7. Il soggetto promotore invia alla Agenzia regionale per il lavoro
dell'Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma  9,
attraverso il sistema informativo di cui all'art. 38, la  convenzione
ed il progetto formativo,  che  l'Agenzia  regionale  per  il  lavoro
dell'Emilia-Romagna    mette    a    disposizione    dell'Ispettorato
territoriale  del  lavoro  e,  esclusivamente  in  forma  anonima  ed
aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni
di cui all'art. 7, comma 3. 
  8. E'  obbligatoria  l'assicurazione  del  tirocinante  contro  gli
infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonche'  per  la  responsabilita'
civile  verso  terzi,  presso  idonea  compagnia  assicuratrice.   La
convenzione deve prevedere che l'obbligo assicurativo  venga  assolto
dal soggetto ospitante o in alternativa dal  soggetto  promotore.  Le
coperture assicurative riguardano anche  le  attivita'  eventualmente
svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda,  purche'  rientranti
nel progetto formativo. 
  9. I datori di lavoro ospitanti sono  soggetti  alla  comunicazione
obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 510  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   28
novembre 1996, n. 608. 
  10. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini,  sia
in termini di finalita' che di modalita' organizzative,  in  caso  di
soggetto   ospitante   multilocalizzato,   comprese   le    pubbliche
amministrazioni con piu' sedi territoriali, il tirocinio puo'  essere
regolato, a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della
regione o provincia autonoma dove e'  ubicata  la  sua  sede  legale,
invece che dalle disposizioni del presente capo, previa comunicazione
all'Agenzia regionale  per  il  lavoro  dell'Emilia-Romagna,  secondo
modalita' stabilite dalla Giunta regionale. Di tale determinazione e'
obbligatoriamente data comunicazione nella convenzione.».