(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
Parte Prima - n. 64 del 4 marzo 2019) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' e principi 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come  attivita'
agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile  per
la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversita' e
degli ecosistemi naturali  e  per  lo  sviluppo  dell'agricoltura  in
generale. Per i medesimi fini  la  Regione  Emilia-Romagna  riconosce
altresi' l'importanza degli insetti pronubi. 
  2. Con la presente legge, la Regione  promuove  e  disciplina,  nel
rispetto di quanto previsto dalla legge  24  dicembre  2004,  n.  313
(Disciplina  dell'apicoltura)  e  dalla  disciplina  in  materia   di
Anagrafe  apistica   nazionale,   il   potenziamento   dell'attivita'
apistica, la valorizzazione dei prodotti  apistici  le  modalita'  di
svolgimento  dell'attivita'  di  apicoltura  a  fini  produttivi,  di
ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche  attraverso
la pratica del nomadismo, di difesa igienico-sanitaria delle api,  la
tutela della popolazione  autoctona  di  Apis  mellifera  sottospecie
ligustica e le  azioni  finalizzate  a  contrastare  il  fenomeno  di
spopolamento degli alveari,  di  moria  delle  api  e  degli  insetti
pronubi da trattamenti fitosanitari. 
  3. La  Regione  favorisce  lo  sviluppo  delle  forme  associate  e
l'integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione  di  accordi
fra le associazioni ed organizzazioni degli apicoltori  e  produttori
apistici  e  quelle  degli  agricoltori  e  di  altre  organizzazioni
coinvolte, per la tutela dell'ape, il miglioramento delle  produzioni
e i rapporti interprofessionali. 
  4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e  nel
rispetto  della  biodiversita'  vegetale  e  delle   norme   vigenti,
favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali,  anche
non autoctone,  di  particolare  interesse  apistico,  nei  piani  di
rimboschimento e  degli  interventi  per  la  difesa  del  suolo,  di
gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle  colture
officinali, sementiere e del verde urbano.