(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 - Sez. Gen. del 28 febbraio 2019) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 febbraio 2019, n. 100; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 4: «4. I componenti di nuclei familiari che hanno presentato domanda per fruire della prestazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e relativa legge di conversione, non possono richiedere la concessione delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 20/bis e 21 del presente decreto o beneficiare di tali prestazioni, neppure in qualita' di componente di nucleo familiare. Cio' vale anche nel caso in cui la loro domanda non sia ancora stata evasa o se fruiscono gia' di tale prestazione. La limitazione vale anche per gli altri componenti del nucleo familiare ai sensi del presente decreto.».