(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
            Adige n. 9 - Sez. Gen. del 28 febbraio 2019) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  19  febbraio
2019, n. 100; 
 
                              E m a n a 
 
  il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
aggiunto il seguente comma 4: 
  «4. I componenti di nuclei familiari che hanno  presentato  domanda
per fruire della prestazione di cui all'art. 1 del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, e relativa  legge  di  conversione,  non  possono
richiedere la concessione delle prestazioni di cui agli articoli  19,
20,  20/bis  e  21  del  presente  decreto  o  beneficiare  di   tali
prestazioni, neppure in qualita' di componente di  nucleo  familiare.
Cio' vale anche nel caso in cui la loro domanda non sia ancora  stata
evasa o se fruiscono gia' di tale prestazione.  La  limitazione  vale
anche per gli altri componenti del  nucleo  familiare  ai  sensi  del
presente decreto.».