(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  del
  Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo  1983,  n.  20
«Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi
annui costanti alle Amministrazioni  provinciali  per  l'espletamento
delle funzioni delegate ai sensi  della  legge  regionale  22  agosto
1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni»,  cosi'  come
modificato  dalla  legge  regionale   30   dicembre   2014,   n.   27
«Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale
(Legge finanziaria 2015)»  il  quale  prevede  che  l'Amministrazione
regionale, sulla base di programmi di intervento ed in attuazione  di
priorita' sulle  quali  le  competenti  autorita'  religiose  abbiano
espresso il proprio parere, e'  autorizzata  a  concedere  contributi
«una tantum», con le modalita' e i criteri indicati nel  regolamento,
da emanarsi entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge regionale 30 dicembre  2014,  n.  27  (Legge  finanziaria
2015), per la costruzione, la ristrutturazione,  l'ampliamento  e  la
straordinaria manutenzione dei complessi  seminariali  diocesani,  di
istituti di istruzione religiosa, di opere di culto  e  di  ministero
religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti
e le relative pertinenze; 
  Visto  il  «Regolamento  recante  criteri  e   modalita'   per   la
concessione  dei  contributi  per  complessi  seminariali  diocesani,
istituti di istruzione religiosa,  opere  di  culto  e  di  ministero
religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7  marzo
1983, n. 20» emanato con proprio decreto 19  agosto  2015,  n.  0165/
Pres; 
  Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione dei contributi  per  complessi
seminariali diocesani, istituti di  istruzione  religiosa,  opere  di
culto e di ministero religioso previsti  dall'articolo  7  ter  della
legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con D.P.Reg.  0165/Pres.
del 19 agosto 2015» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  238  del  15
febbraio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  Regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione dei contributi  per  complessi
seminariali diocesani, istituti di  istruzione  religiosa,  opere  di
culto e di ministero religioso previsti  dall'articolo  7  ter  della
legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con D.P.Reg.  0165/Pres.
del 19 agosto 2015», nel testo allegato al presente provvedimento del
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
 
                               FEDRIGA