(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2019) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 «Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni», cosi' come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)» il quale prevede che l'Amministrazione regionale, sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorita' sulle quali le competenti autorita' religiose abbiano espresso il proprio parere, e' autorizzata a concedere contributi «una tantum», con le modalita' e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze; Visto il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20» emanato con proprio decreto 19 agosto 2015, n. 0165/ Pres; Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con D.P.Reg. 0165/Pres. del 19 agosto 2015» e ritenuto di emanarlo; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 15 febbraio 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con D.P.Reg. 0165/Pres. del 19 agosto 2015», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA