(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 13 marzo 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive) e in particolare l'art. 59 del capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformita' alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive, mediante l'acquisto di arredi e attrezzature, l'effettuazione di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche, nonche' la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere; Visto l'art. 38 della legge regionale s aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) che, allo scopo di finanziare gli interventi sopra ricordati, prevede l'istituzione del Fondo per contributi alle imprese turistiche assegnandone le risorse annuali in gestione al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), quale referente unico dell'Amministrazione regionale delegato alla concessione degli incentivi in argomento, a valere su detto Fondo; Visto il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)" emanato con proprio decreto 27 marzo 2018, n. 086/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo ») emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 100; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo") emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres.», nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA