(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2019) La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione all'anticipazione di liquidita' 1. La giunta regionale e' autorizzata a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidita' ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), da destinare al rimborso di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 2. Ai sensi della legge n. 145/2018, l'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 non costituisce indebitamento ai sensi dell'art. 62, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' contratta in deroga alle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e puo' essere concessa entro il limite massimo del 5 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», accertate nell'anno 2017.