(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 al  Bollettino  Ufficiale
          della Regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2019) 
 
  La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Autorizzazione all'anticipazione di liquidita' 
 
  1. La giunta regionale  e'  autorizzata  a  richiedere  alla  Cassa
Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidita' ai sensi dell'art.
1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), da destinare al  rimborso  di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2018  e  relativi  a  somministrazioni,  forniture,   appalti   e   a
obbligazioni  per   prestazioni   professionali,   registrati   nella
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della
certificazione di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli
enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi  degli
enti locali), convertito con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64. 
  2. Ai sensi della legge n. 145/2018, l'anticipazione di  liquidita'
di cui al comma 1 non costituisce indebitamento  ai  sensi  dell'art.
62,  comma  6  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), e' contratta in deroga alle disposizioni  di  cui  all'art.  39,
commi 1 e 2  del  medesimo  decreto legislativo n.  118/2011  e  puo'
essere  concessa  entro  il  limite   massimo   del   5   per   cento
dell'ammontare complessivo delle entrate  di  competenza  del  titolo
«Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  perequativa»,
accertate nell'anno 2017.