(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 9S3 del 28 febbraio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive all'aperto e del turismo itinerante al fine di: a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aperto per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione; b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunita' di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio piemontese; c) valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia; d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aperto, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualita' dell'organizzazione e dei relativi servizi; e) promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo; f) incentivare il turismo itinerante per vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati, lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale; g) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilita', con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'); h) disciplinare l'offerta turistica all'aperto in aree e spazi privati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti.