(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  9S3  del
                          28 febbraio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La  Regione,  in  armonia  con  la  legislazione  comunitaria  e
nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive all'aperto  e
del turismo itinerante al fine di: 
    a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aperto per  lo
sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione; 
    b) favorire la  crescita  competitiva  dell'offerta  del  sistema
turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione  del  riequilibrio
territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunita'  di
indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i  piccoli
borghi rappresentativi del territorio piemontese; 
    c) valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni  e
i valori paesaggistici  e  le  tradizioni  locali  per  uno  sviluppo
turistico  sostenibile,  con  l'obiettivo   di   ampliare   l'offerta
integrata di servizi riguardanti arte, natura,  ambiente,  paesaggio,
cultura ed enogastronomia; 
    d)  sostenere  il  ruolo  delle  imprese  operanti  nel   settore
turistico all'aperto, con particolare riguardo alle micro, piccole  e
medie imprese e migliorarne la  qualita'  dell'organizzazione  e  dei
relativi servizi; 
    e)   promuovere   processi   di   riqualificazione   urbanistica,
paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare
rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo; 
    f) incentivare il turismo itinerante  per  vivere  la  vacanza  a
stretto contatto con la natura e  la  cultura  dei  luoghi  visitati,
lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale; 
    g) proporre azioni  condivise  per  agevolare  la  fruizione  dei
servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o
impedite capacita' motorie e sensoriali, in linea con i  principi  di
diritto interno e internazionale in materia  di  accessibilita',  con
specifico  riferimento  alla  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
diritti delle persone con disabilita', sottoscritta a New York il  13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo  2009,
n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle  Nazioni  Unite
sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo  opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione  dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'); 
    h) disciplinare l'offerta turistica all'aperto in  aree  e  spazi
privati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti.